Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 19/09/1994 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Programma straordinario di interventi settoriali. |
Art. 2. Area di intervento. |
Art. 3. Obiettivi del programma straordinario. |
Art. 4. Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico. |
Art. 5. Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione- diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale del territorio in esame. |
Art. 6. Piani ordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche. |
Art. 7. Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani. |
Art. 8. Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti. |
Art. 9. 1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, così suddivisa, in relazione alle finalità [...] |
§ 4.2.93 - L.R. 19 settembre 1994, n. 48. [1]
Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'autostrada del Sole e il lago di Bracciano complementare a quella della media Valle del Tevere.
(B.U. 10 ottobre 1994, n. 28).
Art. 1. Programma straordinario di interventi settoriali.
1. In attesa dell'approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale previsto dalla
2. Il programma si attua mediante piani pluriennali o annuali d'intervento, settoriali e intersettoriali da elaborarsi e realizzarsi con le modalità indicate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della
3. I piani di intervento sono selezionati e predisposti in attuazione delle norme direttive di tutela, recupero e valorizzazione e delle azioni progettuali previste dai piani territoriali paesistici (P.T.P.) n. 4, n. 3 e n. 2, adottati dalla Regione e delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento degli stessi ambiti redatti in forma preliminare a cura della Regione.
Art. 2. Area di intervento.
1. L'area di intervento si riferisce ad un ambito territoriale misto di rilevante interesse per il suo valore ambientale storico e culturale. Essa si sviluppa dalla riva destra del fiume Tevere con il comune di Civitella San Paolo, a ridosso dell'autostrada del Sole, in direzione ovest verso la zona vulcanica dei monti Sabatini del Braccianese. In tale ambito sono compresi i comuni di Civitella San Paolo, Rignano Flaminio, Morlupo, Magliano Romano, Sacrofano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Cerveteri e Ladispoli. L'insieme dei comuni si suddivide in tre ambiti territoriali:
a) Valle del Tevere che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 4 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 1987, n. 2271, che comprende i comuni di Campagnano Romano, Civitella San Paolo, Magliano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano;
b) laghi di Bracciano e Vico che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 3 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 1987, n. 2227, che comprende i comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana e Canale Monterano;
c) litorale nord che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 2 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2268.
Art. 3. Obiettivi del programma straordinario.
1. Il programma previsto dall'articolo 1 è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari nell'ambito delle previsioni dei piani territoriali paesistici e P.T.C. (Piani territoriali di coordinamento):
a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone interessate dalla coltivazione delle cave e dalla realizzazione di importanti infrastrutture;
b) la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente, anche in funzione della ricerca scientifica e di un territorio naturalistico-culturale;
c) lo sviluppo di attività economiche di interesse sovracomunale, nel settore agricolo, produttivo e dei servizi, compatibili con i valori peculiari del territorio in questione.
Art. 4. Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico.
1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera a) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con i competenti organi statali, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale:
a) sono individuate le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse e quelle necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripari o nei fronti collinari;
b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali, con la specifica delle strutture regionali competenti;
c) è specificato l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;
d) sono specificati i comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;
e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano è curata dalla provincia, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) del comma 1. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della
3. I comuni interessati dal piano specificato nel presente articolo, sono quelli riportati nell'articolo 2.
Art. 5. Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione- diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale del territorio in esame.
1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera b) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con i competenti organi statali e in attuazione delle previsioni dei piani territoriali paesistici e piani territoriali di coordinamento, i seguenti piani settoriali:
a) il piano degli interventi denominato «città morte» per consentire la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca etrusca, romana e medievale;
b) il piano di interventi denominato «città vive» per consentire la valorizzazione dei centri storici attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali, ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;
c) il piano di interventi denominato «tempo libero» per consentire la valorizzazione dei beni ambientali del territorio in esame, attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse sia con la realizzazione del parco regionale della Valle del Tevere e con l'uso agricolo del territorio, che con l'individuazione di sistemi territoriali compatibili con lo sviluppo economico dell'intera area.
2. Ciascun piano settoriale deve contenere i seguenti elementi:
a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 con relativo importo;
b) il procedimento per la realizzazione di opere e le relative fasi temporali;
c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti di ciascuna opera;
d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;
e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione.
4. I comuni interessati dai piani settoriali sono quelli riportati all'articolo 2.
Art. 6. Piani ordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche.
1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera c) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani specifici di intervento in attuazione delle previsioni del piano territoriale paesistico e piano territoriale di coordinamento:
a) il piano «agricoltura e ambiente» per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel rispetto delle qualità ambientali, delle aree agricole interne al perimetro del parco regionale, come proposto dai piani territoriali paesistici n. 4 e n. 3;
b) il piano «ricerca per l'ambiente» per la realizzazione di un parco di attività di ricerca per la sperimentazione di produzione e tecnologie finalizzate alla tutela ambientale, da realizzare attraverso il riordino urbanistico, dotazione di servizi e infrastrutture ed il potenziamento delle attrezzature esistenti anche limitrofe dell'ambito in questione come ad esempio il complesso dell'ENEA in località la Casaccia;
c) il piano «parchi di attività economiche intercomunali» basato sul riordino urbanistico, il recupero ambientale e la dotazione di servizi tecnologici ed alle imprese di opere infrastrutturali e di urbanizzazione nelle tre aree esistenti individuate dal piano territoriale paesistico e dagli studi (produttivi, commerciali e di servizio), interessanti i comuni.
2. Ciascun piano specifico deve contenere i seguenti elementi:
a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 con il relativo importo;
b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;
c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;
d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;
e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con le competenti strutture regionali.
4. I comuni interessati dagli specifici piani sono i seguenti: Civitella San Paolo, Rignano Flaminio, Morlupo, Magliano Romano, Sacrofano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana, Cerveteri, Ladispoli e Canale Monterano.
Art. 7. Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani.
1. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge è assicurata dalla Giunta regionale che può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.
2. L'assessorato regionale alla programmazione effettuerà il coordinamento delle attività regionali dirette alla predisposizione dei piani e alla verifica di attuazione dei progetti.
3. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:
a) deve essere data priorità alle iniziative che prevedano il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;
b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;
c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile e gestori diretti delle attività svolte;
d) il contributo in favore di eventuali soggetti privati è in conto capitale e non può superare per ogni iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento o, comunque, l'ammontare massimo di lire 500 milioni;
e) i benefici previsti dalla presente legge sono ammissibili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
4. I piani di cui agli articoli 5 e 6 debbono contenere:
a) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo della priorità e delle connessioni tra gli interventi;
b) l'indicazione dei procedimenti per la realizzazione dei progetti, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;
c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione di ciascun progetto.
5. La definizione dei singoli piani avverrà mediante appositi accordi di programma tra tutti i soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 27 della
Art. 8. Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti.
1. La progettazione delle opere individuate dai singoli piani, di cui alla presente legge, è assicurata dagli enti locali interessati secondo quanto specificato negli articoli 4, 5 e 6.
2. Le spese complessive per la progettazione non possono superare l'8 per cento dell'importo delle spese.
3. La progettazione deve avvenire d'intesa con le competenti strutture regionali.
1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, così suddivisa, in relazione alle finalità previste dalla presente legge, tra i sottoindicati capitoli che si istituiscono nel bilancio per l'anno finanziario 1994:
capitolo n. 51506 denominato: «Spese per il piano organico per il recupero ambientale per il riassetto idrogeologico», lire 1.000 milioni;
capitolo n. 32151 denominato: «Spesa per il piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale», lire 2.000 milioni;
capitolo n. 51509 denominato: «Spese per i piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche», lire 2.000 milioni.
2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 5.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo della posta accantonata nel fondo globale capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera a) e mediante analoga riduzione del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 16325.
3. Le somme che alla chiusura dell'anno finanziario 1994 risultassero non impegnate, saranno iscritte come stanziamento dei corrispondenti capitoli del bilancio 1995. In quella sede si provvederà alla rimodulazione ed all'eventuale rifinanziamento degli stanziamenti in relazione agli effettivi tempi di attuazione degli interventi e di erogazione delle spese stesse.
[1] Abrogata dall'art. 191 della