Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 03/08/1993 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto. |
Art. 3. Definizione degli interventi. |
Art. 4. Progettazione e realizzazione di un plesso scolastico. |
Art. 5. Approvazione degli interventi. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.2.84 - L.R. 3 agosto 1993, n. 33. [1]
Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località «Valle Martella», nonché per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima località.
(B.U. 10 agosto 1993, n. 22, S.O. n. 2).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, al fine di promuovere misure per il risanamento e la protezione dell'area di salvaguardia delle sorgenti site in località «Valle Martella», che alimentano l'acquedotto «Felice» ed «Appio-Alessandrino» interviene, con le modalità di cui alla presente legge, mediante la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore del comune di Zagarolo, sul cui territorio sono ubicate le sorgenti predette.
Art. 2. Delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto.
1. Allo scopo di determinare l'ambito di intervento, il comune di Zagarolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve presentare alla Regione una proposta formale corredata di relazione e cartografie.
2. La Giunta regionale, sulla base della proposta di cui al comma 1, ai sensi del
Art. 3. Definizione degli interventi.
1. Le azioni di tutela, gli interventi per il risanamento e la protezione delle sorgenti sono definite, successivamente alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all'articolo 2, nell'ambito di un progetto esecutivo che, previa individuazione delle possibili cause d'inquinamento delle sorgenti, definisca le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorità nelle aree precedentemente individuate dalla Regione, nonchè sulle aree limitrofe, che risultino suscettibili di produrre inquinamento delle sorgenti.
2. Alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Zagarolo, sul cui territorio ricadono le sorgenti [2].
Art. 4. Progettazione e realizzazione di un plesso scolastico.
1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, al fine di favorire il completamento di servizi essenziali, autorizza il comune di Zagarolo ad utilizzare quota parte del finanziamento, fino ad un massimo di L. 1.150 milioni, previsto con la presente legge per l'anno 1993, per la progettazione e realizzazione di un plesso scolastico, nella zona di «Valle Martella, su suolo di proprietà comunale.
2. Per le finalità di cui al precedente articolo, il comune di Zagarolo è autorizzato ad utilizzare quota parte del finanziamento fino ad un massimo di L. 2.500 milioni per il riordino ed il completamento della rete idropotabile [3].
Art. 5. Approvazione degli interventi.
1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere indicati all'articolo 3, nonché al loro finanziamento, fino alla misura del 100 per cento della spesa, sentita la seconda sezione del comitato tecnico-consultivo regionale di cui alla
2. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure stabilite dall'articolo 6 della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per gli anni finanziari 1993 e 1994 la spesa complessiva di L. 14 miliardi ripartita in L. 10 miliardi per il 1993 e L. 4 miliardi per il 1994.
2. Nel bilancio regionale 1993 sono istituiti i capitoli:
capitolo n. 51320 denominato: Contributi in conto capitale al comune di Zagarolo per l'intervento di risanamento e tutela delle sorgenti site in località «Valle Martella» con lo stanziamento di L. 8 miliardi 850 milioni;
capitolo n. 32110 denominato: Realizzazione di un plesso scolastico nella località di «Valle Martella» con lo stanziamento di L. 1 miliardo 150 milioni.
3. All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 59002, lettera b), del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Alla copertura della spesa di L. 4 miliardi prevista per il 1994 si provvede con la proiezione pluriennale prevista nel bilancio 1993.
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della