Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/08/2007 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.163 - L.R. 6 agosto 2007, n. 14.
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.
(B.U. 10 agosto 2007, n. 22 - S.O. n. 5)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della
4. Il comma 6 dell’articolo 16 della
Art. 2. (Disposizioni transitorie)
1. Il comitato regionale per il territorio eventualmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato con ulteriori due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera b) della
2. L’integrazione dei componenti di cui al comma 1 non può comportare alcun aumento delle spese per la corresponsione dei compensi rispetto a quelle sostenute per l’ultimo comitato regionale per il territorio in carica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.