§ 4.1.157 – L.R. 20 ottobre 2006, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/10/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 36 bis della L.R. n. 24/1998 rubricato "Norma transitoria".
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 4.1.157 – L.R. 20 ottobre 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(B.U. 30 ottobre 2006, n. 30 – S.O. n. 4).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche.

     1. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: "Entro il 31 ottobre 2006," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2007,".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 36 bis della L.R. n. 24/1998 rubricato "Norma transitoria".

     1. All'articolo 36 bis della L.R. n. 24/1998, rubricato "Norma transitoria", come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il numero dell'articolo e la rubrica sono cosi modificati:

     "Art. 36 quater. Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie";

     b) al comma 1 ter dell'articolo 36 bis della L.R. n. 24/1998, aggiunto dalla L.R. n. 32/2002, le parole "dell'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'approvazione";

     c) dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 bis è aggiunto il seguente:

     "1 quater. Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo".

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.