Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/07/1998 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1). |
Art. 2. (Modifica all'articolo 5). |
Art. 3. (Modifica all'articolo 17). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 23). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 25). |
Art. 6. (Modifica all'articolo 36). |
Art. 7. (Modifica integrativa dell'articolo 38). |
Art. 8. (Allegati). |
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.1.99 – L.R. 6 luglio 1998, n. 25.
Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante: «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».
(B.U. 30 luglio 1998, n. 21 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Modifica all'articolo 1).
1. [1].
Art. 2. (Modifica all'articolo 5).
1. [2].
2. [3].
3. [4].
Art. 3. (Modifica all'articolo 17).
1. [5].
Art. 4. (Modifica all'articolo 23).
1. [6].
Art. 5. (Modifica all'articolo 25).
1. [7].
Art. 6. (Modifica all'articolo 36).
1. [8].
Art. 7. (Modifica integrativa dell'articolo 38).
1. [9].
Art. 8. (Allegati).
1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998.
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica il comma 1, art. 1 della
[2] Sostituisce il comma 7, art. 5 della
[3] Sostituisce il comma 8, art. 5 della
[4] Sostituisce il comma 9, art. 5 della
[5] Modifica il comma 8, art. 17 della
[6] Modifica il comma 2, art. 23 della
[7] Modifica il comma 7, art. 25 della
[8] Inserisce l'art. 36 bis nella
[9] Inserisce l'art. 38 bis nella