§ 4.1.99 – L.R. 6 luglio 1998, n. 25.
Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante: «Pianificazione paesistica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/07/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 5).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 17).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 23).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 25).
Art. 6.  (Modifica all'articolo 36).
Art. 7.  (Modifica integrativa dell'articolo 38).
Art. 8.  (Allegati).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.99 – L.R. 6 luglio 1998, n. 25.

Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante: «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».

(B.U. 30 luglio 1998, n. 21 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1).

     1. [1].

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 5).

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 17).

     1. [5].

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 23).

     1. [6].

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 25).

     1. [7].

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 36).

     1. [8].

 

     Art. 7. (Modifica integrativa dell'articolo 38).

     1. [9].

 

     Art. 8. (Allegati).

     1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[2] Sostituisce il comma 7, art. 5 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[3] Sostituisce il comma 8, art. 5 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[4] Sostituisce il comma 9, art. 5 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[5] Modifica il comma 8, art. 17 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[6] Modifica il comma 2, art. 23 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[7] Modifica il comma 7, art. 25 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[8] Inserisce l'art. 36 bis nella L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[9] Inserisce l'art. 38 bis nella L.R. 6 luglio 1998, n. 24.