| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Lazio |
| Materia: | 4. assetto del territorio |
| Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
| Data: | 28/04/1983 |
| Numero: | 27 |
| Sommario |
| Art. 1. I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, [...] |
| Art. 2. (Omissis) |
§ 4.1.38 - L.R. 28 aprile 1983, n. 27. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente.
(B.U. 20 maggio 1983, n. 14).
Art. 1. I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall'articolo 15 della
[1] Aggiunge l'articolo 6 bis alla