Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 20/03/1975 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 [...] |
Art. 2. I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della [...] |
§ 4.1.14 - L.R. 20 marzo 1975, n. 32. - obbligo per tutti i Comuni del
Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal detto decreto interministeriale.
(B.U. 20 marzo 1975, n. 8).
Art. 1. Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della
Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della
Art. 2. I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della
Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica.