§ 3.11.77 - L.R. 18 settembre 2007, n. 16.
Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:18/09/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Finalità e obiettivi)
Art. 3.  (Ruolo della Regione)
Art. 4.  (Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni)
Art. 5.  (Revoca dei finanziamenti ed esclusione)
Art. 6.  (Responsabilità sociale delle imprese)
Art. 7.  (Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture)
Art. 8.  (Campagne di informazione).
Art. 9.  (Indici di congruità)
Art. 10.  (Interventi in favore dell’emersione)
Art. 11.  (Beneficiari degli interventi)
Art. 12.  (Tipologia degli interventi)
Art. 13.  (Modalità di accesso agli interventi regionali)
Art. 14.  (Progetto per l’emersione)
Art. 15.  (Programmazione annuale degli interventi)
Art. 16.  (Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare)
Art. 17.  (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione)
Art. 18.  (Regolamento di attuazione ed integrazione)
Art. 19.  (Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale)
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie)


§ 3.11.77 - L.R. 18 settembre 2007, n. 16.

Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.

(B.U. 29 settembre 2007, n. 27)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione, in conformità all’articolo 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all’individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità.

 

2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l’esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, della Costituzione.

 

     Art. 2. (Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a:

a) contrastare il lavoro non regolare e non sicuro; b) favorire l’emersione del lavoro non regolare e, più in generale, dell’economia sommersa.

 

2. La finalità di cui al comma 1, lettera a) è perseguita, in particolare, mediante:

a) il dialogo sociale;

b) la promozione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese;

c) la programmazione ed il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale;

d) il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali;

e) il sostegno all’attività ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) il riconoscimento di incentivi alle imprese.

3. La finalità di cui al comma 1, lettera b) è perseguita, in particolare, mediante:

a) il supporto dei servizi per l’impiego;

b) la promozione della stabilizzazione occupazionale;

c) il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva;

d) gli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

 

     Art. 3. (Ruolo della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell’amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

 

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 16, adotta, annualmente, con propria deliberazione, un atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, che sottopone all’organismo di coordinamento regionale dell’attività di vigilanza istituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

 

3. La Regione promuove coordinamenti interistituzionali con gli organismi e gli enti preposti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro affinché siano effettuati controlli specifici nel settore degli appalti.

 

4. La Regione, nell’ambito delle competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, una cabina di regia, al fine di: a) coordinare l’attività di vigilanza ed ispezione dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle Aziende unità sanitarie locali nonché degli altri enti che, a vario titolo, hanno competenza in materia a livello regionale; b) armonizzare le attività di cui alla lettera a) con quanto previsto al comma 2.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ E MISURE DIRETTE

AL CONTRASTO DEL LAVORO NON REGOLARE

 

     Art. 4. (Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni) [1]

1. La concessione ai datori di lavoro, imprenditori e non, di agevolazioni previste dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 “art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25”), è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) rispetto e integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

c) rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili;

d) rispetto degli indici di congruità di cui all’articolo 1, commi 1173 e 1174, della l. 296/2006, ove individuati dallo Stato;

e) rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente;

f) assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia dei finanziamenti concessi o erogati e fino ai tre anni successivi all’approvazione della rendicontazione prevista dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Revoca dei finanziamenti ed esclusione)

1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall’articolo 18, comporta la revoca del finanziamento e l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo.

2. La recidiva nell’inosservanza grave dei requisiti comporta, inoltre, l’esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione ad ogni gara d’appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati all’articolo 7, comma 1.

 

3. Il datore di lavoro, imprenditore e non, che fruisca dei finanziamenti e che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’assunzione dei lavoratori a norma dell’articolo 1, comma 1180, della l. 296/2006, è soggetto alla revoca del finanziamento, all’obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo e all’esclusione, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio.

 

     Art. 6. (Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, sentita la commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo confronto con la consulta regionale per la responsabilità sociale delle imprese e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

 

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell’impresa dei requisiti di cui all’articolo 4, nonché, in particolare:

a) dell’applicazione delle clausole previste dall’articolo 7, comma 1, lettera e) e comma 4;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell’applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica; d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni;

h) del numero di contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni, con particolare riguardo a quelli stipulati e trasformati ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato).

 

     Art. 7. (Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture)

1. Nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare la Regione, gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti privati a totale partecipazione regionale, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, a prevedere nel contratto, clausole che vincolano il datore di lavoro ai seguenti obblighi:

a) rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;

c) possesso del DURC;

d) rispetto degli indici di congruità di cui all’articolo 1, commi 1173 e 1174, della l. 296/2006, ove individuati dallo Stato;

e) previsione e rispetto di clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all’uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori; f) la risoluzione espressa del contratto, mediante apposita clausola, tra stazione appaltante ed appaltatore in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e);

g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga il subappaltatore al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e).

 

2. Le disposizioni del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 911, della l. 296/2006, si applicano anche in caso di subappalto, ivi compresa la clausola risolutiva espressa, la cui mancata osservanza da parte dell’appaltatore comporta motivo di risoluzione del contratto tra stazione appaltante e appaltatore medesimo.

3. I soggetti di cui al comma 1 privilegiano, nelle gare di appalto da essi bandite, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto prioritariamente, ai fini dell’attribuzione del punteggio:

a)  del rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 6, comma 1, nonché dei requisiti di cui all’articolo 4, espressamente richiamati dal medesimo articolo 6, comma 2, ove non siano già previsti quale obbligo contrattuale, con particolare riferimento al rispetto e all’applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche;

b) dell’impiego, nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto di appalto, di durata prevista superiore ai sette mesi, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 75 per cento dell’organico complessivamente utilizzato.

 

4. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, lettera e), l’impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione di nuova gara sul medesimo appalto, acquisisca, a condizioni non inferiori a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuta ad assumere tutti i lavoratori in esso impiegati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità, garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l’impresa di provenienza.

 

5. Il pagamento dei corrispettivi, sia a titolo di acconto che di saldo, avviene, sia per l’appaltatore che per il subappaltatore, previa acquisizione da parte del committente, delle dichiarazioni di regolarità contributiva, relativamente ai lavoratori occupati nell’appalto.

 

     Art. 8. (Campagne di informazione).

1. La Regione promuove ed organizza, in particolare nelle scuole, campagne per la conoscenza e l’informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte ai giovani e alle famiglie.

2. Con il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 18 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Indici di congruità)

1. La Regione applica gli indici di congruità come definiti, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174, della l. 296/2006, ove individuati dallo Stato.

 

CAPO III

SOSTEGNO ALL’EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE E MISURE DI STABILIZZAZIONE

 

     Art. 10. (Interventi in favore dell’emersione)

1. La Regione, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 20, promuove, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa statale, il sostegno all’emersione del lavoro non regolare e la stabilizzazione occupazionale mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in conformità alla programmazione degli interventi prevista dall’articolo 15, possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, incentivi finalizzati all’emersione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

 

3. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente capo, all’emersione del lavoro irregolare è equiparata la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

 

     Art. 11. (Beneficiari degli interventi)

1. Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all’articolo 12 in favore dell’emersione, coloro che, ai sensi della normativa statale vigente e dell’articolo 13, intraprendono un percorso di emersione e precisamente:

a) i datori di lavoro, imprenditori e non, che fanno ricorso al lavoro non regolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale; b) i lavoratori la cui attività, nelle forme di lavoro autonomo o professionale, viene esercitata in violazione della normativa fiscale e previdenziale.

 

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 anche i soggetti nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non ancora definitivi aventi ad oggetto l’omesso pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali nonché delle relative sanzioni, con riferimento ai rapporti di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione. In tal caso la dichiarazione di emersione deve riguardare la regolarizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto dei predetti accertamenti e l’incentivo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d) non può essere superiore a 5 mila euro per ogni lavoratore emerso.

 

     Art. 12. (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi regionali a favore dell’emersione riguardano in particolare:

a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del progetto per l’emersione, di un tutore iscritto in apposito elenco, con il compito di: 1) assistere il beneficiario nell’espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di emersione; 2) monitorare l’avanzamento del progetto ed i risultati intermedi raggiunti;

3) concordare con il beneficiario eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e la sostenibilità finanziaria; b) consulenze specialistiche per l’attuazione del progetto per l’emersione, come determinate dalla Regione in relazione alla complessità del progetto stesso; c) consulenza e assistenza specifica finalizzata alla realizzazione ed alla gestione della sicurezza in azienda, anche mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), con l’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con le Aziende unità sanitarie locali;

d) contributo fino a 10 mila euro per ogni lavoratore emerso e ridotto a 5 mila euro nel caso di cui all’articolo 11, comma 2; e) garanzie di primo grado a copertura fino al 100 per cento  dei finanziamenti a medio-lungo termine, come previsto dall’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e successive modifiche, che promuove la costituzione della società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio.

 

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera d), concorre in misura non superiore al 70 per cento del fabbisogno finanziario necessario di norma per l’attuazione del progetto per l’emersione ed è modulato in conto capitale e conto interessi; la ripartizione del medesimo, tra conto capitale e conto interessi, nonché i tempi e le modalità di erogazione dello stesso, sono definiti nella programmazione annuale degli interventi prevista dall’articolo 15.

 

     Art. 13. (Modalità di accesso agli interventi regionali)

1. I beneficiari, come individuati dall’articolo 11, per accedere agli interventi regionali, presentano, al centro per l’impiego territorialmente competente, la dichiarazione di emersione con allegata copia della dichiarazione di emersione presentata all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) corredata dalla relativa documentazione a norma dell’articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della l. 296/2006 .

 

2. La dichiarazione di emersione può essere presentata, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche decorsi i termini fissati per le dichiarazioni di emersione da presentarsi all’INPS ai sensi dell’articolo 1, commi 1192 e 1202, della l. 296/2006 e, comunque, entro i dodici mesi successivi alla scadenza dei termini previsti dalla normativa statale o dalle eventuali proroghe.

 

3. Qualora la dichiarazione di emersione venga presentata oltre i termini fissati dalla l. 296/2006, la dichiarazione stessa deve essere, comunque, preceduta dall’accordo sindacale e dalle conciliazione individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 1193, 1194, 1202 e 1203, della l. 296/2006.

 

4. La dichiarazione di emersione, corredata dal progetto per l’emersione redatto ai sensi del comma 5, lettera b), nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, viene inviata dal centro per l’impiego alla Regione per la valutazione definitiva e l’approvazione del progetto medesimo. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la copia della dichiarazione viene trasmessa, entro lo stesso termine, all’INPS e alla Direzione provinciale del lavoro.

 

5. La dichiarazione di emersione deve:

a) contenere l’indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che si intende regolarizzare;

b) essere accompagnata da un progetto per l’emersione.

 

6. La regolarizzazione di cui al comma 5, lettera a) ha luogo facendo ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, per le imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell’anno, anche a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 199/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modifiche, esclusivamente in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico e produttivo.

7. La Regione, qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato venga licenziato illegittimamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, dispone la revoca del finanziamento, l’obbligo di restituzione, la rifusione delle spese sostenute dalla Regione stessa per l’attuazione del progetto per l’emersione nonché l’esclusione, per i tre anni successivi, da qualsiasi altro beneficio.

 

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, qualora nell’arco di sei anni dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, al lavoratore non venga rinnovato il contratto per un periodo complessivo non inferiore ai ventiquattro mesi.

 

     Art. 14. (Progetto per l’emersione)

1. Il progetto per l’emersione di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b), è di durata non superiore a cinque anni o ridotta a trentasei mesi nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.

 

2. Il progetto per l’emersione viene suddiviso in obiettivi annuali.

 

3. Il progetto per l’emersione, per la cui redazione ci si può avvalere del tutore di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), in particolare, contiene:

a) le analisi finalizzate a valutare l’impatto della regolarizzazione dei rapporti di lavoro in termini di efficienza, efficacia, economicità e di mercato;

b) l’individuazione degli obiettivi annuali da raggiungere;

c) le risorse finanziarie necessarie ad attuarlo;

d) le fonti finanziarie da reperire ad integrazione di quelle dell’imprenditore/datore di lavoro, indicando, in particolare, l’ammontare e le finalità delle agevolazioni finanziarie richieste a valere sulla presente legge nonché quelle che eventualmente si intende richiedere a valere sulla normativa comunitaria, statale e regionale applicabile.

 

4. In ogni caso l’imprenditore ammesso alla procedura di emersione rimane escluso dalle gare di appalto di cui all’articolo 7 fino alla realizzazione definitiva dei primi due obiettivi annuali, nel caso di progetto di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b) o del primo obiettivo annuale, nel caso dell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.

 

     Art. 15. (Programmazione annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, nell’ambito del piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive per il lavoro di cui all’articolo 4 della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche, individua, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori, la programmazione annuale degli interventi.

 

2. La programmazione annuale degli interventi di cui al comma 1 è predisposta tenendo conto degli elementi forniti dall’Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione di cui all’articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche e delle proposte formulate dalla commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 16 e, in particolare, descrive: a) le priorità ed i livelli degli interventi;

b) le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

c) la ripartizione del contributo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), tra conto capitale e conto interessi;

d) i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), tenendo conto della durata del progetto per l’emersione di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b) e dello stato di avanzamento dei lavori per la sua realizzazione.

 

3. Nell’ambito della consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori di cui al comma 1 si procede anche a:

a) valutare la portata ed i risultati delle misure e degli interventi previsti dalla presente legge;

b) formulare eventuali proposte di modifica del testo della presente legge.

 

CAPO IV

ORGANISMI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE

 

     Art. 16. (Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare)

1. La commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare costituita, ai sensi dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura del lavoro e della legalità;

b) contribuire a creare le condizioni che favoriscono il lavoro regolare e l’emersione dell’economia sommersa.

 

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la commissione svolge attività di:

a) formulazione di proposte per la definizione della programmazione degli interventi di cui all’articolo 15;

b) informazione, orientamento e formazione per favorire la diffusione di una comune consapevolezza del fenomeno del lavoro non regolare e delle relative politiche di contrasto e di prevenzione;

c) promozione di iniziative sul territorio finalizzate a costituire un sistema di relazioni tra tutti i soggetti che a livello locale hanno, per natura e missione, diretto contatto con imprese e lavoratori;

d) promozione di azioni di programmazione e implementazione volte allo sviluppo del lavoro, con particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio sociale e di degrado del mercato del lavoro;

e) analisi e ricerca sulle condizioni che favoriscono il lavoro non regolare;

f) promozione di iniziative sul territorio dirette alla costituzione, sotto qualsiasi forma, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori al fine di sostenere e qualificare la domanda di prodotti e servizi offerti da imprese e lavoratori autonomi.

 

3. La commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, al fine di creare le condizioni ottimali all’attuazione della normativa statale in materia di emersione, promuove un confronto con le parti sociali per definire i criteri guida per la stipula degli accordi sindacali necessari.

 

     Art. 17. (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione)

1. L’Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione, istituito dall’articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, nell’ambito delle competenze già previste dalla legge istitutiva, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) valuta gli effetti delle politiche del lavoro in favore dell’emersione e redige un’apposita relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 16;

b) fornisce elementi ai fini della redazione della programmazione annuale degli interventi di cui all’articolo 15;

c) monitora l’applicazione della presente legge.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Regolamento di attuazione ed integrazione)

1. Con un regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottare previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, in particolare, a disciplinare:

a) gli indirizzi e le modalità da adottare per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione;

b) l’individuazione delle strutture regionali deputate all’attuazione della presente legge;

c) le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), nonché i requisiti minimi per l’iscrizione nello stesso;

d) i criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne per la conoscenza e l’informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8.

 

     Art. 19. (Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale)

1. E’ istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

 

2. Nel fondo confluiscono le risorse finanziarie derivanti da:

a) finanziamenti e contributi regionali o statali per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare;

b) finanziamenti e contributi concessi dall’Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati per favorire le politiche attive per il lavoro.

 

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 sono destinate per le finalità previste dall’articolo 3.

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F31, di un nuovo capitolo denominato: “Fondo regionale per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare” con la dotazione di 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2007, la cui copertura è assicurata, in termini, rispettivamente, di competenza e di cassa, dal prelevamento di pari importo dai capitoli T27501, lettera i), dell’elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale e T25502;

b) l’utilizzo delle risorse comunitarie del programma operativo del FSE Ob. 2, 2007-2013.


[1] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.