Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 16/01/1995 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Destinatari. |
Art. 3. Contributi. |
Art. 4. Procedure. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
§ 3.11.46 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 3.
Interventi a favore degli Enti locali per il sostegno dell'occupazione.
(B.U. 30 gennaio 1995, n. 3).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione con la presente legge intende contribuire all'occupazione definitiva del personale assunto a tempo determinato nelle amministrazioni locali ai sensi del
Art. 2. Destinatari.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 3 i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi tra enti locali e AA.S.T. che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4-bis del
2. Sono considerate prioritarie le richieste di finanziamento avanzate per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi della
Art. 3. Contributi.
1. La Regione contribuisce, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1994 e fino alla misura massima del 50 per cento per il primo anno, 40 per cento per il secondo e 30 per cento per il terzo, alle spese sostenute dalle amministrazioni locali per la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2.
2. Il contributo regionale, riferito alla sola spesa relativa alla retribuzione base, all'indennità integrativa speciale e ad oneri sociali, è annuale e non può essere superiore a lire 250 milioni annue per ogni amministrazione richiedente.
3. Il contributo viene interamente revocato qualora l'ente interrompe il rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal comma 6 dell'art. 4-bis
Art. 4. Procedure.
1. Le richieste intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 3 debbono pervenire alla Giunta regionale - Assessorato problemi del lavoro - corredate della deliberazione esecutiva di trasformazione del rapporto di lavoro dalla quale risulti l'onere finanziario annuale analiticamente specificato e riferito a ciascuna unità lavorativa assunta definitivamente.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati nella misura del 50 per cento del contributo concesso all'atto dell'esecutività della deliberazione regionale e per l'ulteriore 50 per cento a presentazione di apposito rendiconto.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 190 milioni per il 1994, 2 miliardi per il 1995, 1 miliardo e 800 milioni per il 1996, I miliardo e 550 milioni per il 1997.
2. Nel bilancio esercizio 1994 è istituito il capitolo n. 1310S denominato «Contributo agli enti locali per la copertura di posti vacanti in applicazione dell'art. 4-bis della
3. All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16310 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione anno finanziario 1994.
4. Per i tre anni successivi l'onere relativo trova copertura nella proiezione finanziaria del medesimo capitolo 16310.