§ 3.11.46 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 3.
Interventi a favore degli Enti locali per il sostegno dell'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:16/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Procedure.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.11.46 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 3.

Interventi a favore degli Enti locali per il sostegno dell'occupazione.

(B.U. 30 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione con la presente legge intende contribuire all'occupazione definitiva del personale assunto a tempo determinato nelle amministrazioni locali ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 3 i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi tra enti locali e AA.S.T. che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, abbiano assunto definitivamente il suddetto personale per la copertura dei posti vacanti in organico o abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 6 dello stesso articolo.

     2. Sono considerate prioritarie le richieste di finanziamento avanzate per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi della legge regionale 21 novembre 1988, n. 78.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. La Regione contribuisce, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1994 e fino alla misura massima del 50 per cento per il primo anno, 40 per cento per il secondo e 30 per cento per il terzo, alle spese sostenute dalle amministrazioni locali per la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2.

     2. Il contributo regionale, riferito alla sola spesa relativa alla retribuzione base, all'indennità integrativa speciale e ad oneri sociali, è annuale e non può essere superiore a lire 250 milioni annue per ogni amministrazione richiedente.

     3. Il contributo viene interamente revocato qualora l'ente interrompe il rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal comma 6 dell'art. 4-bis legge n. 236 del 1993.

 

     Art. 4. Procedure.

     1. Le richieste intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 3 debbono pervenire alla Giunta regionale - Assessorato problemi del lavoro - corredate della deliberazione esecutiva di trasformazione del rapporto di lavoro dalla quale risulti l'onere finanziario annuale analiticamente specificato e riferito a ciascuna unità lavorativa assunta definitivamente.

     2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati nella misura del 50 per cento del contributo concesso all'atto dell'esecutività della deliberazione regionale e per l'ulteriore 50 per cento a presentazione di apposito rendiconto.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 190 milioni per il 1994, 2 miliardi per il 1995, 1 miliardo e 800 milioni per il 1996, I miliardo e 550 milioni per il 1997.

     2. Nel bilancio esercizio 1994 è istituito il capitolo n. 1310S denominato «Contributo agli enti locali per la copertura di posti vacanti in applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 236 del 1993 con lo stanziamento di lire 190 milioni».

     3. All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16310 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione anno finanziario 1994.

     4. Per i tre anni successivi l'onere relativo trova copertura nella proiezione finanziaria del medesimo capitolo 16310.