Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 10/06/1988 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale della Regione e degli enti locali del Lazio utilizzato la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 |
Art. 2. 1. La spesa per il trattamento economico a personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato. |
§ 3.11.9 - L.R. 10 giugno 1988, n. 32. - Norme per la tutela del posto di
lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.
(B.U. 30 giugno 1988, n. 18).
Art. 1. 1. Il personale della Regione e degli enti locali del Lazio utilizzato la realizzazione di progetti di utilità sociale predisposti in attuazione della
Art. 2. 1. La spesa per il trattamento economico a personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato.
[1] G.U. 11/6/77, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».
[2] G.U. 18/5/1984, n. 136, concerne la «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del