§ 3.11.8 - L.R. 30 giugno 1987, n. 35. - Interpretazione autentica
dell'articolo 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: «Disciplina per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:30/06/1987
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con legge 16 maggio 1984, n. 138
Art. 2.  Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con la legge 16 maggio 1984, n. 138


§ 3.11.8 - L.R. 30 giugno 1987, n. 35. - Interpretazione autentica

dell'articolo 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: «Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile».

(B.U. 10 luglio 1987, n. 19).

 

Art. 1. Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con legge 16 maggio 1984, n. 138 [1], la dizione «soci delle cooperative» riportata all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, si intende riferita a tutti i soci delle cooperative convenzionate per l'effettuazione dei progetti socialmente utili, anche se alla data di stipula della convenzione avevano superato il limite di età previsto per l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 [2].

 

     Art. 2. Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con la legge 16 maggio 1984, n. 138 [1] sono legittimamente iscritti nella graduatoria regionale a norma dell'articolo 4 della legge regionale 2 giugno. 1980, n. 43, i giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 [2] e successive modificazioni o chiamati a far parte di cooperative titolari delle convenzioni stipulate ai sensi. dell'articolo 27 della legge stessa dopo il 31 marzo 1980 in sostituzione di altri giovani ovvero per il completamento di progetti rientranti nei programmi finanziati dal CIPE la cui esecuzione sia stata comunque iniziata prima di tale data.

 

 


[1] G.U. 18/5/84, n. 136.

[2] G.U. 11/6/77, n. 158.

[1] G.U. 18/5/84, n. 136.

[2] G.U. 11/6/77, n. 158.