§ 3.10.63 - R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.
Disciplina delle Strutture Ricettive all’aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:24/10/2008
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2.  (Strutture ricettive all’aria aperta e relative caratteristiche)
Art. 3.  (Istituzione e gestione delle aree di sosta)
Art. 4.  (Aree destinate a servizi generali)
Art. 5.  (Equipaggi e piazzole)
Art. 6.  (Unità abitative mobili ed installazioni)
Art. 7.  (Rimessaggio e custodia veicoli)
Art. 8.  (Accesso di animali domestici)
Art. 9.  (Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici)
Art. 10.  (Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta)
Art. 11.  (Classificazione delle strutture)
Art. 12.  (Procedura per la classificazione)
Art. 13.  (Autorizzazione all’esercizio delle attività)
Art. 14.  (Denominazione)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie)
Art. 16.  (Abrogazioni)


§ 3.10.63 - R.R. 24 ottobre 2008, n. 18.

Disciplina delle Strutture Ricettive all’aria aperta.

(B.U. 7 novembre 2008, n. 41 - S.O. n. 130)

 

     Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive all’aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

 

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta ed al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

 

     Art. 2. (Strutture ricettive all’aria aperta e relative caratteristiche)

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta, di seguito denominate strutture:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici;

c) le aree attrezzate per la sosta temporanea.

 

2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l.r. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

 

3. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l.r. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

 

4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

 

     Art. 3. (Istituzione e gestione delle aree di sosta)

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni, singoli o associati, promuovono la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

 

2. I comuni provvedono alla gestione delle aree di sosta direttamente ovvero possono affidare la stessa ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

 

3. I soggetti gestori delle aree di sosta comunicano gli arrivi e le presenze alla provincia competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

 

     Art. 4. (Aree destinate a servizi generali)

1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) servizio di ricezione e uffici annessi;

b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;

c) market, sala giochi e deposito;

d) servizi igienici;

e) impianti per la produzione e l’erogazione di fonti di energia rinnovabili.

 

2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata in base ai seguenti parametri:

a) indice di edificabilità non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell’area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari;

b) indice di edificabilità non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell’area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la superficie di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari;

c) altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda.

 

3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 5. (Equipaggi e piazzole)

1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano [1].

 

2. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.

 

3. La piazzola minima è l’area riservata all’uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un’utenza elettrica.

 

4. La piazzola attrezzata è l’area riservata all’uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

 

5. La planimetria generale della struttura riporta l’esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all’interno dell’area di ricevimento della struttura stessa.

 

6. Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due, è consentita la condivisione della stessa da parte di un ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

 

7. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno, sono delimitate con paletti, siepi ed alberi, escluse comunque recinzioni in muratura.

 

8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili [2].

 

9. E’ vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6, nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.

 

     Art. 6. (Unità abitative mobili ed installazioni)

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative mobili e installazioni:

a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L’installazione dei bungalows è soggetta a dichiarazione di inizio attività (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone.

Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un’altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l’installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura.

E’ in ogni caso vietata l’installazione di servizi igienici;

d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l’installazione e l’utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

 

2. E’ facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l’omogeneità delle stesse.

 

3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente [3].

 

4. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.

 

     Art. 7. (Rimessaggio e custodia veicoli)

1. I campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un’area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli, compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.

 

2. Durante il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1 possono tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti ed i relativi accessori all’interno di specifiche aree la cui superficie non può essere superiore al 30 per cento della superficie delle strutture stesse.

 

     Art. 8. (Accesso di animali domestici)

1. L’accesso nelle strutture di animali domestici al seguito della clientela può esser consentito dal titolare o dal gestore nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d’igiene del comune ove è ubicata la struttura, della normativa vigente in materia e delle seguenti prescrizioni:

a) esibizione da parte dei proprietari degli animali di apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario della competente azienda unità sanitaria locale;

b) previsione di specifiche prescrizioni nel regolamento interno della struttura sulla corretta custodia degli animali, al fine di prevenire molestie e danni a persone e cose.

 

     Art. 9. (Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici)

1. I campeggi e i villaggi turistici, ai fini dell’attribuzione della classificazione, posseggono i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

a) superficie dell’area su cui insiste la struttura appositamente delimitata conidonei sistemi a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

b) superficie dell’area per i servizi generali non superiore al 20 per cento della superficie complessiva della struttura;

c) ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una quota minima del 30 per cento della superficie complessiva della struttura riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta quota minima la parte riservata a verde sportivo non può in ogni caso superare il limite del 20 per cento;

d) superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate, pari al 10 per cento per i campeggi ed al 25 per cento per i villaggi turistici, rispetto alla superficie totale della struttura;

e) percentuale minima di piazzole attrezzate rispetto al numero di piazzole presenti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per cento per i campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi turistici;

f) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l’utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;

g) parcheggio con numero di posti auto almeno pari al 50 per cento delle piazzole. Il posto auto può essere ubicato affianco alle piazzole, all’interno della struttura in zone riservate, o all’esterno della struttura stessa;

h) presenza continua garantita, del responsabile della struttura o di un suo delegato e servizio di ricevimento ed accettazione garantito di giorno, per almeno 8 ore nei campeggi e per almeno 12 ore nei villaggi turistici, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24;

i) impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile, un impianto telefonico ogni 500 ospiti. In caso di comprovata impossibilità all’istallazione del telefono e di non copertura di rete mobile, impianto di collegamento radio; per i campeggi ed i villaggi turistici classificati a tre o quattro stelle, presenza di una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI;

l) pulizia delle aree comuni e dei servizi generali almeno una volta al giorno nei campeggi ed almeno due volte al giorno nei villaggi turistici, nonché dei servizi igienici almeno due volte al giorno;

m) planimetria generale esposta all’interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell’ambiente e del territorio circostante;

n) servizio di spaccio e di bar;

o) servizi ricreativi e per lo svago nel numero indicato all’allegato A2, punto 2.08, nonché, per i soli villaggi turistici, presenza di almeno due impianti sportivi;

p) illuminazione, attraverso l’utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, dei varchi e di tutti i percorsi d’accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, che consenta l’utilizzo notturno in sicurezza;

q) gruppo elettrogeno in grado di assicurare, l’energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi essenziali, nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un’ulteriore pompa di riserva, in caso di mancanza di energia elettrica;

r) cassette di pronto soccorso in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente, nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, predisposizione di un locale attrezzato per il primo soccorso da espletarsi da personale formato presso centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi;

s) punto telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio, sicurezza;

t) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili;

u) erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce e di riscaldamento, durante il periodo invernale, in almeno il 50 per cento delle unità abitative e nei locali destinati ai servizi comuni, per le sole strutture che esercitano con autorizzazione annuale;

v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile ed apposita certificazione della locale azienda sanitaria locale sulla potabilità dell’acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti;

z) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata segnalazione dell’eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l’innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico;

aa) fontanelle con acqua potabile facilmente accessibili in numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole;

bb) distribuzione dei servizi igienici comuni all’interno della struttura nel numero minimo di cui all’allegato A2, punto 2.03, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati e realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all’uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2 punto 2.03, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate [4];

cc) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua;

dd) areazione diretta dall’esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

ee) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici; vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

ff) presenza di almeno due servizi igienici completi di WC, doccia e lavabo, riservati agli ospiti diversamente abili con dimensioni e caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia;

gg) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i nuovi complessi o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall’interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

hh) raccolta di rifiuti solidi garantita all’interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

ii) raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti;

ll) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L’impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 100 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

 

2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e quello indicato nell'allegato A2, punto 2.04.e, è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche [5].

 

     Art. 10. (Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta)

1. Le aree di sosta, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, sono dotate dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

a) superficie dell’area su cui insiste la struttura non inferiore a 1.000 metri quadrati;

b) superficie ombreggiata, attraverso la previsione di siepi ed alberature, non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie;

c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l’utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;

e) adeguata segnaletica della struttura sia interna, tramite regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, sia esterna, attraverso apposita insegna ed adeguata segnaletica orizzontale;

f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l’utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

g) raccolta di rifiuti garantita all’interno delle strutture, tramite appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

h) dimensione minima di 32 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

i) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

l) esposizione in modo visibile ed in chiara evidenza, di un sintetico regolamento che contenga gli aspetti di carattere organizzativo;

m) servizio di accettazione, di giorno garantito per almeno 8 ore, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, effettuati anche mediante mezzi telematici;

n) pulizia delle aree comuni almeno una volta al giorno;

p) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

q) presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno per ospiti diversamente abili in conformità alla normativa vigente in materia;

r) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

s) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

 

     Art. 11. (Classificazione delle strutture)

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 della l.r. n. 13/2007.

 

2. La provincia, sulla base dei requisiti minimi funzionali e strutturali di cui agli articoli 9 e 10,classifica:

a) i campeggi con un numero di stelle da 1 a 4;

b) i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4;

c) le aree attrezzate per la sosta temporanea in una categoria unica.

 

3. La provincia procede al declassamento d’ufficio della struttura o, in caso di categoria unica, all’annullamento della classificazione, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi richiesti.

 

4. La provincia, su istanza del titolare o del gestore della struttura, può procedere all’attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l’attribuzione della relativa classificazione.

 

5. La provincia comunica al comune ogni eventuale variazione della classificazione anche ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio.

 

     Art. 12. (Procedura per la classificazione)

1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l’attribuzione della classificazione, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.

 

2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio regionale, provvede all’attribuzione della classificazione [6].

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell’amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

 

4. La provincia, entro trenta giorni dall’attribuzione della classificazione, comunica la stessa all’interessato e al comune in cui è situata la struttura nonché le eventuali variazioni.

 

     Art. 13. (Autorizzazione all’esercizio delle attività)

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito e contiene:

a) la denominazione della struttura;

b) l’indirizzo della struttura;

c) i dati del titolare dell’azienda e del suo rappresentante legale;

d) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;

e) l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;

f) la dichiarazione di voler offrire servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

g) l’indicazione del livello di classificazione attribuita.

 

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l’assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

b) l’atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

c) la planimetria generale con l’individuazione dell’ubicazione della struttura;

d) la planimetria con l’individuazione delle piazzole, di tutti gli edifici, dei parcheggi e dei servizi accessori;

e) il regolamento interno;

f) pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

 

3. L’atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciato dal comune competente ai sensi dell’articolo 26 della l.r. n. 13/2007, contiene:

a) la denominazione e l’ubicazione della struttura;

b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

c) l’indicazione della capacità ricettiva della struttura, del periodo di apertura, nonché dei servizi accessori offerti;

d) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;

e) l’indicazione della classificazione attribuita;

f) l’indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;

g) l’eventuale abilitazione ad effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande indicato nella relativa domanda di cui al comma 1, lettera f).

 

4. Il Comune decide sulla domanda di autorizzazione all’esercizio nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1. Decorso tale termine il silenzio dell’amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

 

5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali ed il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività e confermi la classifica assegnata, l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera a) [7].

 

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a:

a) comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione, almeno 30 giorni prima del verificarsi di dette variazioni;

b) comunicare preventivamente al comune i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quarantacinque giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura;

c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

 

     Art. 14. (Denominazione)

1. La denominazione di ciascuna struttura non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all’aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella dichiarata, né che crei incertezza sulla natura e sulla classificazione della struttura.

 

3. La denominazione è indicata nell’insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. Oltre alla denominazione della struttura, è necessaria l’indicazione della tipologia della struttura ricettiva, quale campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie) [8]

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

 

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1;

 

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;

 

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

 

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali, secondo quanto disposto dal comma 5.

 

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

 

3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

 

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

 

5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

 

6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

 

7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 59 della l.r 13/2007 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) le disposizioni contenute nella legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) relative alla materia turistica, la cui disciplina è contenuta nel regolamento stesso; restano invece ferme le disposizioni di cui agli articoli 10 e 27, comma 1, in quanto attinenti alla materia urbanistica;

b) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 “Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici”);

c) la legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti).

 

 

ALLEGATI


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.

[8] Articolo modificato dall'art. 1 del R.R. 29 aprile 2009, n. 6 e così sostituito dall'art. 6 del R.R. 21 settembre 2009, n. 17.