§ 3.10.27 - L.R. 16 novembre 1988, n. 74. - Integrazione e modifiche alla
legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: «Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:16/11/1988
Numero:74


Sommario
Art. 10.  (Disposizioni transitorie). 1. In prima applicazione della presente legge ed in deroga alle norme di cui alla legge regionale aprile 1985, n. 50, sono effettuate due prove pubbliche di esame orale [...]


§ 3.10.27 - L.R. 16 novembre 1988, n. 74. - Integrazione e modifiche alla

legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: «Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico».

(B.U. 30 novembre 1988, n. 33).

 

     Artt. 1. - 9. (Omissis).

 

Art. 10. (Disposizioni transitorie). 1. In prima applicazione della presente legge ed in deroga alle norme di cui alla legge regionale aprile 1985, n. 50, sono effettuate due prove pubbliche di esame orale nelle materie di cui alla lettera b) dell'articolo 12 e alla lettera b) dell'articolo 14 della citata legge per conseguire l'idoneità tecnico- professionale ad esercitare, rispettivamente, l'attività di guida turistica e di interprete turistico, riservate:

     a) per le guide, a coloro che essendo in possesso, alla data del 19 aprile 1985, dei requisiti indicati nei punti 2, 3 4 dell'articolo 7, primo comma, di detta legge, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attività di assistenza e di supporto culturale nell'illustrazione di musei e monumenti ai turisti per almeno sessanta giorni i ciascun anno a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attività lavorativa;

     b) per gli interpreti turistici, a coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 della citata legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attività di assistenza, mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico e presso uffici di informazione, per almeno sessanta giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attività lavorativa.

     2. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentare alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, domanda di partecipazione alla prova pubblica di esame che interessa.

     3. A pena di esclusione, la domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto dall'articolo 7, primo comma, in relazione ai requisiti richiesti per ciascuna delle prove di esame previste, l'indicazione della lingua estera fondamentale e delle eventuali lingue estere facoltative per le quali il candidato intende sostenere l'esame, la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non svolgere altra attività lavorativa e, per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), primo comma, del presente articolo, la specificazione dell'età effettiva e l'ambito provinciale prescelto. La firma in calce alla domanda deve, a pena di esclusione, essere autenticata nei modi di legge.

     Alla domanda deve accompagnarsi la dimostrazione documentale relativa ai periodi di svolgimento dell'attività prestata secondo le modalità di cui al precedente primo comma.

     4. Le modalità di svolgimento della prova e la nomina delle commissioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.