§ 3.10.6 - R.R. 4 marzo 1985, n. 1.
Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:04/03/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Iniziative ammesse a contributo).
Art. 2.  (Domanda).
Art. 3.  (Sottoscrizione della domanda).
Art. 4.  (Documentazione della domanda).
Art. 5.  (Piano finanziario e di gestione).
Art. 6.  (Parere dell'ente turistico periferico).
Art. 7.  (Istruttoria regionale).
Art. 8.  (Provvedimento).
Art. 9.  (Comunicazione del provvedimento).
Art. 10.  (Perizia giurata).
Art. 11.  (Accertamenti integrativi).
Art. 12.  (Decreto di liquidazione dei finanziamenti).


§ 3.10.6 - R.R. 4 marzo 1985, n. 1. [1]

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive».

(B.U. 20 marzo 1985, n. 8).

 

Art. 1. (Iniziative ammesse a contributo).

     Per le iniziative ammesse a contributo secondo l'art. 3 della legge si intende quanto segue:

     1) costruzione è l'edificazione ex-novo di un immobile da adibirsi ad albergo per la realizzazione di un campeggio oppure di un villaggio turistico;

     2) ricostruzione è, non solo il rifacimento ancorché parziale, di un edificio alberghiero su demolizione di preesistente immobile, ma altresì, il rifacimento di un edificio del quale vengono conservati i soli muri perimetrali per motivi vincolistici ovvero di opportunità architettonica;

     3) completamento sono quelle opere già previste nel progetto originario o in successive trasformazioni e non ancora realizzate. Oltre alla documentazione di cui al successivo articolo 4, l'operatore alberghiero deve esibire tali progetti ed indicare i motivi per cui le opere predette non sono state effettuate;

     4) ampliamento sono quelle opere che comportano un aumento della volumetria dell'edificio alberghiero. Tale aumento può realizzarsi sia mediante sopraelevazione, sia mediante costruzione in un nuovo corpo di fabbrica contiguo e connesso al preesistente immobile ricettivo. Per i campeggi e i villaggi turistici l'ampliamento si concreta nell'aumento dell'estensione dell'esercizio;

     5) trasformazione consiste in quelle opere che determinano la destinazione ricettiva alberghiera di un immobile o porzione di esso avente prima una destinazione diversa;

     6) ammodernamento consiste in quelle opere finalizzate ad adeguare l'immobile, le attrezzature e gli impianti ad intervenute esigenze connesse allo sviluppo tecnologico e di funzionalità;

     7) miglioramento consiste in quelle opere che conferiscono una maggiore funzionalità all'esercizio ricettivo e/o si riferiscono all'estetica esterna od interna dell'immobile;

     8) le attrezzature, le opere e gli impianti complementari agli alberghi, ai campeggi ed ai villaggi turistici devono intendersi non solo quelli destinati a completare la funzionalità dell'esercizio ricettivo, in quanto costituenti rapporto pertinenziale con funzione strumentale di accessorietà rispetto all'esercizio stesso, ma anche gli impianti e le attrezzature annesse all'esercizio ricettivo e destinati ad attività culturali, sportive, ricreative e di tempo libero.

     9) gli arredamenti consistono, unitamente alle attrezzature mobili, nel complesso di beni compresi fra quelli strumentali dell'impresa turistico-ricettiva e concorrenti ad assicurare la funzionalità dell'esercizio e dei relativi impianti ed opere complementari al cui servizio e nel cui ambito vengono utilizzati costituendo pertinenze dell'esercizio stesso. I beni mobili, dei quali si compone l'arredamento, per essere ammessi a finanziamento non devono consistere in oggetti costituiti da metalli preziosi, in mobili d'epoca, in quadri d'autore o in altre opere d'arte o simili [2].

     Sono assimilate alle opere complementari quelle da realizzare su aree rivierasche anche di acque interne, quando le opere stesse siano collegate funzionalmente con l'esercizio ricettivo che le predispone per la propria clientela.

     Le opere, gli impianti, le attrezzature di cui al presente articolo per essere ammessi a finanziamento devono, comunque, essere congrui rispetto all'esercizio ricettivo cui si riferiscono.

 

     Art. 2. (Domanda).

     Per ogni richiesta di contributo relativa alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 3 della legge va presentata apposita domanda e specifica documentazione.

     La domanda, in carta da bollo, deve. essere indirizzata, congiuntamente agli atti a suo corredo, in duplice copia alla Regione Lazio

- Assessorato turismo.

     Altra copia in carta libera della domanda e degli atti a corredo deve essere inviata all'ente turistico periferico, competente per territorio [3].

     Nella domanda l'operatore turistico deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare:

     1) le sue generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la sua residenza;

     2) se è intestatario della licenza dell'esercizio ricettivo e se è proprietario o meno dell'immobile;

     3) se ed a quale categoria l'esercizio attualmente appartiene o dovrà appartenere;

     4) se e quali richieste di contributo abbia eventualmente avanzato allo Stato, alla Cassa per il Mezzogiorno, alla Regione e ad altri enti locali per la realizzazione della medesima iniziativa;

     5) di accettare tutte le condizioni cui la legge subordina la concessione di finanziamento;

     6) gli estremi del codice fiscale e della partita IVA;

     7) i termini iniziali e finali previsti per la realizzazione delle iniziative;

     8) se, ad opere ultimate, è prevista l'occupazione anche a part-time di giovani e l'introduzione di nuove tecnologie.

 

     Art. 3. (Sottoscrizione della domanda).

     La domanda deve essere sottoscritta:

     1) dal richiedente o dai richiedenti, se più sono gli operatori turistici interessati all'iniziativa;

     2) dal legale rappresentante, se trattasi di società, deve prodursi copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto della società ed i certificati rilasciati dalla cancelleria del competente tribunale ed attestanti l'iscrizione della società stessa nel registro delle società e l'identità del suo attuale rappresentante legale;

     3) dal legale rappresentante di enti pubblici, all'uopo autorizzato nei modi di legge, deve prodursi la relativa documentazione;

     4) dal legale rappresentante debitamente autorizzato, ove trattasi di enti ecclesiastici e religiosi che gestiscano attività alberghiera. E' necessario allegare un certificato del prefetto attestante l'identità dell'attuale rappresentante legale dell'ente.

 

     Art. 4. (Documentazione della domanda).

     La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1) per la realizzazione delle opere, di cui all'art. 3 della legge:

     a) progetto tecnico di massima corredato, a seconda dei casi, dalla conforme concessione edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 dalla conforme autorizzazione comunale, di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o dalla comunicazione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     b) dettagliato preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori e redatto sulla base del vigente prezzario regionale. Per opere, impianti e materiali non esattamente identificabili con quelli del prezzario regionale, il preventivo va redatto sulla base delle opere, impianti e materiali assimilabili, risultanti dal prezzario stesso, le spese tecniche, ove richieste e documentate con parcelle vistate dal competente ordine professionale, sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa risultante dal preventivo di spesa;

     c) dettagliata relazione tecnica delle opere.

     Il progetto, la relazione e il preventivo di spesa devono essere firmati, oltreché dall'operatore turistico, da un tecnico iscritto all'albo professionale;

     2) per l'acquisto dell'area o dell'immobile previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della legge:

     a) copia autentica del contratto di compravendita debitamente trascritto;

     b) ove il caso, copia conforme della licenza amministrativa rilasciata all'operatore turistico per la gestione dell'esercizio ricettivo;

     c) perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la congruità del prezzo indicato in contratto;

     3) per gli acquisti di arredamenti e attrezzature mobili:

     a) relazione descrittiva degli arredamenti e delle attrezzature stesse sottoscritta dall'operatore turistico;

     b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature;

     4) per le iniziative relative ad operazioni di leasing mobiliare, di cui all'art. 4-bis della legge:

     a) copia autentica del contratto di leasing mobiliare;

     b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature mobili;

     5) per le iniziative relative ad operazioni di leasing immobiliare, di cui all'art. 4-bis della legge:

     a) copia autentica del contratto di leasing;

     b) perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la congruità del prezzo relativo all'immobile, oggetto del contratto di leasing [4].

 

     Art. 5. (Piano finanziario e di gestione).

     La domande essere corredata da un piano finanziario e di gestione formulato secondo un'impostazione tecnico-economica ed indicante in particolare:

     a) i tempi previsti per l'acquisizione dei beni e per la realizzazione delle opere;

     b) la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per l'iniziativa;

     c) il raffronto tra la situazione in atto e quella conseguibile a fine intervento in relazione all'andamento della domanda.

     In calce al piano l'operatore turistico deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato.

 

     Art. 6. (Parere dell'ente turistico periferico).

     Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e della documentazione a corredo, l'ente turistico periferico competente per territorio trasmette all'Assessorato regionale al turismo il proprio motivato parere sull'opportunità o meno dell'iniziativa.

     Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale al turismo può procedere all'esame della domanda anche in assenza del suddetto parere [5].

 

     Art. 7. (Istruttoria regionale).

     Per le iniziative di cui agli articoli 3 e 4-bis della legge, l'Assessorato regionale al turismo verifica la conformità della domanda a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento e la regolarità e completezza della documentazione così come prevista dagli articoli 3, 4 modificato e 5 del regolamento stesso.

     A tali fini l'Assessorato regionale al turismo può richiedere all'operatore turistico le necessarie integrazioni, acquisire ogni altro atto e dato ritenuto indispensabile o utile per l'esame stesso ed effettuare sopralluoghi.

     Al termine dell'istruttoria viene redatta una relazione conclusiva [6].

 

     Art. 8. (Provvedimento).

     Le pratiche istruite secondo le modalità previste dai precedenti articoli 6 e 7 vengono sottoposte alla Giunta regionale, che procede al riguardo, mediante il provvedimento di cui all'articolo 8 della legge.

     Nei riguardi delle singole iniziative vengono adottate le seguenti determinazioni:

     1) l'improcedibilità della domanda qualora la stessa, nonostante la richiesta appositamente rivolta all'operatore turistico, con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, non abbia la esternazione legalmente definita oppure risulti incompleta di documenti prescritti oppure indispensabili per il suo esame;

     2) l'accoglimento della domanda con statuizioni circa la spesa riconosciuta ammissibile, la misura dei contributi, le date di inizio e di ultimazione dei lavori e degli acquisti;

     3) la motivata reiezione della domanda.

 

     Art. 9. (Comunicazione del provvedimento).

     Non appena la deliberazione di cui al precedente articolo 8 sia divenuta esecutiva ai termini della legge n. 62 del 1953, l'Assessorato regionale al turismo ne dà comunicazione agli operatori turistici in essa indicati, nonché al comune ed all'ente turistico periferici competenti per territorio.

     Contestualmente a tali comunicazioni, i soggetti ammessi a contributo devono essere invitati a presentare all'Assessorato regionale al turismo la seguente documentazione definitiva in duplice copia:

     1) consuntivo dei lavori, degli impianti e degli acquisti di materiali eseguiti. Si devono presentare i seguenti atti:

     a) per i lavori in economia:

     1) fatture dei materiali impiegati, ed eventualmente dei lavori eseguiti da terzi;

     b) per i lavori affidati a terzi:

     1) quietanza finale dell'impresa, debitamente autenticata, attestante la somma globale percepita e corredata da copia dell'atto di cottimo o di appalto;

     2) fatture del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore dei lavori da cui risulti l'ammontare percepito per le loro prestazioni;

     c) per le attrezzature ed arredamenti:

     1) fatture della ditta venditrice e della ditta che ha provveduto alla installazione delle attrezzature e degli arredamenti;

     2) certificato del sindaco da cui risultino le date di inizio e di completamento delle opere, ove trattasi di lavori per cui è necessaria le concessione edilizia o l'autorizzazione comunale. Per le altre opere è sufficiente una dichiarazione ex art. 4, legge n. 15 del 1968.

     3) dichiarazione ex art. 4 della legge n. 15 del 1968 dell'operatore turistico attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione e di altri enti locali;

     4) atti comprovanti che l'immobile, oggetto dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4-bis della legge è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di quindici anni mediante trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;

     5) atto d'obbligo sottoscritto dall'operatore turistico con cui viene garantita la destinazione specifica dei beni mobili per la durata di cinque anni o per quella del contratto di leasing nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge [7].

 

     Art. 10. (Perizia giurata).

     Per le iniziative di cui all'art. 3 della legge, con l'eccezione di quelle previste dalle lettere d) ed e) dello stesso articolo e delle operazioni di leasing immobiliare di cui all'art. 4-bis della legge stessa, deve essere presentata perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e finanziato, nonché l'ammontare delle spese sostenute, in relazione a quelle preventivate col preventivo di spesa, di cui alla lettera b) del punto 1) dell'art. 4 modificato del regolamento.

     Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate la perizia giurata deve attestare la conformità degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento [8].

 

     Art. 11. (Accertamenti integrativi).

     Ove risulti necessario, l'Assessorato regionale al turismo può effettuare ispezioni, disporre ulteriori accertamenti, richiedere sopralluoghi del settore provinciale opere e lavori pubblici, atti integrativi, notizie e quant'altro occorra [9].

 

     Art. 12. (Decreto di liquidazione dei finanziamenti).

     Riscontrata la regolarità della documentazione prevista dal precedente articolo 9 e tenuto conto dei verbali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nonché degli atti forniti dall'operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione del credito, di cui al punto 1 lettera b), dell'articolo 4 della legge, nonché della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate tramite operazioni di leasing mobiliare, la liquidazione dei contributi avviene, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Riscontrata l'esistenza e completezza della documentazione, di cui agli articoli 9 e 10 modificati del regolamento, e l'esistenza degli atti forniti dall'operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione di credito, di cui al punto 1), lettera b) dell'art. 4 della legge, la liquidazione dei contributi avviene, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 12 della legge, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La liquidazione anticipata dei contributi in conto capitale prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 modificato della legge avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, ad avvenuta prestazione della garanzia fidejussoria così come disposto dall'articolo stesso [10].

     Notizia di ciò viene data all'operatore turistico nonché all'ente turistico periferico competente per territorio perché comunichi se e quando l'esercizio sia entrato in funzione e perché effettui annualmente controlli all'esercizio stesso circa la permanenza o meno del vincolo o dell'obbligo di destinazione di cui all'articolo 11 della legge.

     La comunicazione stessa viene effettuata per conoscenza al comune.

 


[1] Abrogato dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 14 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 17.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 del R.R. n. 5/1988.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. n. 5/1988.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.R. n. 5/1988.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.R. n. 5/1988.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.R. n. 5/1988.

[7] Commi così sostituiti dall'art. 6 del R.R. n. 5/1988.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.R. n. 5/1988.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.R. n. 5/1988.

[10] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.R. n. 5/1988.