Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 28/07/1988 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 10. (Norma transitoria). |
§ 3.10.5 - L.R. 28 luglio 1988, n. 45. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive».
(B.U. 10 settembre 1988, n. 25).
Artt. 1. - 9. (Omissis)
Art. 10. (Norma transitoria).
1. Quanti abbiano eseguito opere effettuato acquisti finanziabili ai sensi della
2. Le domande, di cui al precedente comma, devono essere presentate a pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge modificativa della
3. Le domande già ammesse a contributo, ai sensi della
[1] Abrogata dall'art. 59 della