§ 3.10.1 - L.R. 19 luglio 1974, n. 32.
Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:19/07/1974
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione Lazio promuove, mediante un piano d'incentivazione pluriennale, l'apertura di nuovi esercizi ricettivi ed il miglioramento di quelli esistenti, al fine [...]
Art. 2.  (Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni). Le provvidenze di cui ai seguenti articoli possono essere concesse ad Enti pubblici e privati, a società in qualsiasi forma costituite, ad imprenditori [...]
Art. 3.  (Provvidenze). Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato, da contributi rateali diretti in alternativa ai mutui e da contributi in conto capitale.
Art. 4.  (Contributo della Regione alle operazioni di finanziamento). La misura del contributo da parte della Regione per la concessione di mutui è quella necessaria a ridurre l'onere a carico del [...]
Art. 5.  (Contributi rateali diretti). I contributi rateali diretti, di cui al n. 3 dell'art. 3, sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuale posticipate. Di tali contributi è consentito lo [...]
Art. 6.  (Fondo di garanzia sussidiaria). I mutui di cui alla presente legge, solo esclusivamente per le aziende a conduzione familiare, sono assistiti da garanzia sussidiaria fino all'ammontare della [...]
Art. 7.  (Condizioni per la concessione delle provvidenze e vincolo di destinazione). La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, è subordinata:
Art. 8.  (Non accumulabilità dei contributi). Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri [...]
Art. 9.  (Modalità di presentazione delle domande - Opere di cui alla lettera A) dell'art. 2). Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla lettera A) del precedente art. 2 - indirizzate alla [...]
Art. 10.  (Modalità di presentazione delle domande - Opere di cui alle lettere B) e C) dell'art. 2). Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere B) e C) del precedente art. 2 debbono [...]
Art. 11.  (Modalità di concessione dei contributi). La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 12, delibera sulla domanda, entro 3 mesi dalla ricezione da parte della Regione.
Art. 12.  (Commissione Consultiva). E' istituita una commissione consultiva per le provvidenze di cui alla presente legge, composta da:
Art. 13.  (Oneri finanziari). Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati:
Art. 14.  (Regime transitorio di applicazione della legge). Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse in relazione:
Art. 15.  (Revoca della concessione). Qualora, entro dieci anni dall'ultimazione delle opere finanziate, venga richiesto il mutamento della destinazione dell'immobile cui si riferiscono le provvidenze [...]
Art. 16.  (Copertura finanziaria). All'onere di L. 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si fa fronte, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, quanto [...]


§ 3.10.1 - L.R. 19 luglio 1974, n. 32. [1]

Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione.

(B.U. 30 luglio 1974, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione Lazio promuove, mediante un piano d'incentivazione pluriennale, l'apertura di nuovi esercizi ricettivi ed il miglioramento di quelli esistenti, al fine dell'adeguamento della ricettività alla domanda, conformemente agli obiettivi di riequilibrio territoriale, economico e sociale della Regione.

 

     Art. 2. (Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni). Le provvidenze di cui ai seguenti articoli possono essere concesse ad Enti pubblici e privati, a società in qualsiasi forma costituite, ad imprenditori in genere, con priorità alle aziende a conduzione familiare, in relazione:

     A) alla costituzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed adattamento di esercizi ricettivi (compresi opere murarie, impianti fissi ed acquisto del terreno dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, nonché attrezzature comunque destinate ad integrarne la funzionalità).

     L'acquisto agevolato di immobile già adibito ad uso ricettivo è consentito soltanto a favore del gestore che si trovi nelle condizioni previste dal successivo art. 3;

     B) all'ammodernamento, miglioramento degli esercizi ed attrezzature di cui alla precedente lettera A);

     C) all'acquisto, al rinnovo o al miglioramento dell'arredamento degli esercizi ed attrezzature di cui alle precedenti lettere.

 

     Art. 3. (Provvidenze). Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato, da contributi rateali diretti in alternativa ai mutui e da contributi in conto capitale.

     In particolare esse sono cosi determinate:

     1) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo di 25 anni;

     a) nella misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera A) del precedente art. 2.

     L'acquisto del terreno o dell'immobile occorrente per tali opere è ammesso purché si tratti di terreno o di immobile ancora da acquistare o già acquistato dal richiedente entro l'anno anteriore alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 della presente.

     L'acquisto dell'immobile già adibito ad esercizio ricettivo è ammesso da parte di chi da almeno due anni ininterrotti, anteriori alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 risulti titolare della licenza amministrativa dell'esercizio gestito nell'immobile stesso ed a condizione che tale acquisto, se già avvenuto, abbia avuto luogo entro l'anno anteriore alla data di presentazione della predetta domanda e comunque in epoca successiva all'entrata in vigore della legge;

     b) nella misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera B) del precedente art. 2;

     2) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo in 10 anni nella misura non superiore al 40% della spesa sostenuta per le opere di cui alla lettera C) del precedente art. 2;

     3) contributi rateali diretti, in alternativa alle provvidenze previste ai precedenti numeri 1 e 2 - al tasso del 4%, per le opere di cui alla lettera A) del precedente art. 2 e al tasso del 3% per le opere di cui alle lettere B) e C) dello stesso articolo nella misura rispettivamente non superiore al 50%, al 60% e al 40% della spesa riconosciuta ammissibile di durata non superiore a:

     - 25 anni per le opere di cui alla lettera A) dell'art. 2;

     - 15 anni per le opere di cui alla lettera B) del detto articolo;

     - 10 anni per le opere di cui alla lettera C) dello stesso articolo;

     4) contributi in conto capitale nella misura massima del 20% elevabile al 40% nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente - della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 2.

     Quando le iniziative siano attuate da Comuni, Province e loro consorzi ed associazioni, da Comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonché da imprenditori in genere relativamente ad opere realizzate in Comuni montani ovvero in aree depresse, la misura della spesa riconosciuta ammissibile per i vari tipi di opere, prevista ai punti 1, 2, e 3 del presente articolo, è elevata del 5% e quella dei contributi in conto capitale del 10%.

     Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina i criteri generali di ripartizione degli stanziamenti di cui alla presente legge, validi per un triennio, sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, tenuto conto delle esigenze e delle priorità che saranno pervenute dalle Comunità montane, dai comprensori e dai singoli Comuni.

 

     Art. 4. (Contributo della Regione alle operazioni di finanziamento). La misura del contributo da parte della Regione per la concessione di mutui è quella necessaria a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese, comprensivo anche dell'eventuale scarto cartelle, al tasso del 4% per le opere di cui alla lettera A) del precedente art. 2 e al tasso del 3% per le opere di cui alle lettere B) e C) dello stesso articolo.

     Ai fini della concessione delle provvidenze, la Regione stipulerà apposite convenzioni con Istituti di credito, autorizzandoli di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti.

     Il contributo in concorso interessi è dovuto per tutto il periodo di ammortamento ed anche sugli acconti percepiti in preammortamento.

     L'erogazione dei mutui può avvenire per stati di avanzamento, accertati nelle forme consuete in atto presso l'Istituto mutuante.

 

     Art. 5. (Contributi rateali diretti). I contributi rateali diretti, di cui al n. 3 dell'art. 3, sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuale posticipate. Di tali contributi è consentito lo sconto presso gli Istituti finanziari.

 

     Art. 6. (Fondo di garanzia sussidiaria). I mutui di cui alla presente legge, solo esclusivamente per le aziende a conduzione familiare, sono assistiti da garanzia sussidiaria fino all'ammontare della perdita complessiva che gli Istituti di credito convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     A tal fine la Regione costituirà, presso gli Istituti convenzionati un fondo interbancario di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente.

 

     Art. 7. (Condizioni per la concessione delle provvidenze e vincolo di destinazione). La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, è subordinata:

     1) alla rispondenza al progetto approvato delle opere eseguite o in corso di esecuzione, qualora venga richiesta l'erogazione dei contributi a stato di avanzamento dei lavori;

     2) all'osservanza dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, stabiliti nel decreto di concessione;

     3) alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari del vincolo di destinazione per le opere di cui alla lettera A) dell'art. 2 per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto; all'assunzione dell'obbligo del mantenimento della destinazione per le opere di cui alla lettera B) dell'art. 2 per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto;

     4) alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto dei mobili ed arredi in conformità del preventivo approvato, ed all'assunzione dell'obbligo da parte dei beneficiari a mantenerne la continuità di destinazione per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto.

     Nel caso di contributi in conto capitale, la durata del vincolo o dell'obbligo di destinazione delle opere è determinata nell'atto di concessione.

 

     Art. 8. (Non accumulabilità dei contributi). Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri Enti pubblici.

 

     Art. 9. (Modalità di presentazione delle domande - Opere di cui alla lettera A) dell'art. 2). Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla lettera A) del precedente art. 2 - indirizzate alla Regione Lazio, Assessorato al turismo - debbono essere presentate al Sindaco del Comune nei cui territorio è localizzata l'iniziativa e, nel caso di richiesta di mutuo, all'Istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente.

     L'Istituto di credito, svolta la propria istruttoria, comunica al Comune il proprio parere.

     Il Comune, entro il termine di 20 giorni, istruisce le domande e, acquisito il parere favorevole dell'Istituto di credito, nonché quello espresso dal comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, le trasmette alla Regione Lazio - Assessorato al turismo, entro il termine di 10 giorni.

     La Giunta comunale esprime sulle domande il proprio motivato avviso, in relazione anche alle esigenze ed alle caratteristiche dello sviluppo turistico del territorio.

     Le domande devono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, di un progetto di massima e di un dettagliato preventivo di spesa.

     Nella domanda i richiedenti debbono indicare la categoria alla quale l'esercizio ricettivo dovrà appartenere, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributi abbiano avanzato, ai fini della non cumulabilità di cui al precedente art. 8).

 

     Art. 10. (Modalità di presentazione delle domande - Opere di cui alle lettere B) e C) dell'art. 2). Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere B) e C) del precedente art. 2 debbono essere indirizzate alla Regione Lazio - Assessorato al turismo e, in caso di richiesta di mutuo, all'Istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente.

     L'Assessorato al turismo, acquisito il parere favorevole dell'Istituto di credito, istruisce le domande entro il termine di giorni venti e le trasmette alla Commissione di cui all'art. 12.

     Le domande concernenti le opere di cui alla lettera B) dell'art. 2 debbono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, di un progetto di massima e di un dettagliato preventivo di spesa.

     Le domande afferenti alle opere di cui alla lettera C) del predetto articolo debbono essere corredate di una relazione descrittiva dei mobili ed arredi da acquistare, nonché del relativo preventivo di spesa.

     Nella domanda i richiedenti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributi abbiano avanzato, ai fini della non cumulabilità di cui al precedente art. 8.

 

     Art. 11. (Modalità di concessione dei contributi). La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 12, delibera sulla domanda, entro 3 mesi dalla ricezione da parte della Regione.

     L'Assessorato al turismo notifica al richiedente un estratto della deliberazione, con invito - in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda - a produrre all'Assessorato medesimo, entro 3 mesi dalla data di notificazione, la documentazione definitiva.

     Per l'ipotesi di domanda prodotta ai sensi dell'art. 9, di tale deliberazione è data contestuale comunicazione al Comune, all' Ente provinciale per il turismo e - quando ne sia il caso - all'Istituto di credito.

     Ove trattasi di domanda prodotta ai sensi dell'art. 10, la deliberazione di cui al primo comma è contestualmente comunicata - se del caso - all'Istituto di credito.

     Il Presidente della Giunta regionale sentito l'Assessorato al turismo, dispone con decreto l'assegnazione di contributi.

 

     Art. 12. (Commissione Consultiva). E' istituita una commissione consultiva per le provvidenze di cui alla presente legge, composta da:

     a) l'Assessore al turismo della Regione, che la presiede;

     b) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente;

     c) tre membri del Consiglio regionale, scelti nel proprio seno, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     a) un rappresentante per ciascuno degli Assessorati ai LL.PP., all'urbanistica, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla difesa della natura ed al bilancio;

     e) un rappresentante regionale dell'Unione nazionale delle province italiane;

     f) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

     g) un rappresentante designato dagli Enti provinciali per il turismo del Lazio;

     h) un rappresentante designato dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Lazio;

     i) un rappresentante designato dalla Associazione generale laziale alberghi e turismo (A.G.L.A.T.);

     l) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

     m) un rappresentante degli Istituti di credito convenzionati.

     La Commissione, che dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, si riunisce, su convocazione dell'Assessore al turismo, almeno una volta al mese.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al turismo.

 

     Art. 13. (Oneri finanziari). Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati:

     1) per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 6 L. 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

     Ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la somma di lire 100 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1973, sarà iscritta, unitamente a quella di pari importo autorizzata per l'anno finanziario 1974, al cap. 2867 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la seguente denominazione: «Costituzione del fondo interbancario di garanzia sussidiaria a favore di aziende a conduzione familiare»;

     2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, n. 4 L. 2.100 milioni, in ragione di L. 1.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e L. 400 milioni per l'anno finanziario 1974.

     Ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la somma di lire 1.700 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1973, sarà iscritta unitamente a quella di L. 400 milioni autorizzata per l'anno finanziario 1974, al cap. 2866, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, ammodernamento ed arredamento di esercizi alberghieri»;

     3) per i contributi di cui all'art. 3, n. 1, lettera A) e B), il limite di impegno venticinquennale di L. 440 milioni per l'anno finanziario 1974.

     La prima annualità di L. 440 milioni relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974, sarà iscritta al capitolo 2881, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui venticinquennali contratti per costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento ed ammodernamento di esercizi alberghieri»;

     4) per i contributi di cui all'art. 3, n. 2, il limite di impegno decennale di L. 50 milioni per l'anno finanziario 1974.

     La prima annualità di L. 50 milioni relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2882, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti per l'arredamento di esercizi alberghieri»;

     5) per i contributi venticinquennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 95 milioni per l'anno finanziario 1974.

     La prima annualità di L. 95 milioni relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2883, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Contributi rateali diretti venticinquennali per costruzione, ricostruzione, ampliamento ed adattamento di esercizi alberghieri»;

     6) per i contributi quindicennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 95 milioni per l'anno finanziario 1974.

     La prima annualità di L. 95 milioni relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2884, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Contributi rateali diretti quindicennali per l'ammodernamento di esercizi alberghieri»;

     7) per i contributi decennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 20 milioni per l'anno finanziario 1974.

     La prima annualità di L. 20 milioni relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2885, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Contributi rateali diretti decennali per l'arredamento di esercizi alberghieri».

     Con leggi di variazione al bilancio possono essere disposte variazioni compensative fra i limiti di impegno venticinquennali e fra i limiti di impegno decennali autorizzati dal presente articolo.

     Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili, per effetto di rinuncia ovvero di revoca dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 14. (Regime transitorio di applicazione della legge). Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse in relazione:

     a) alle opere di cui all'art. 2 che abbiano avuto inizlo in data successiva al 1° gennaio 1972 e che, alla data di presentazione della domanda non siano state ultimate;

     b) alle opere per le quali sia stata inoltrata domanda per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, purché lo provvidenze stesse non siano state concesse ed a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 9 e all'art. 10 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Revoca della concessione). Qualora, entro dieci anni dall'ultimazione delle opere finanziate, venga richiesto il mutamento della destinazione dell'immobile cui si riferiscono le provvidenze concesse in forza della presente legge, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, dispone con proprio decreto la revoca delle provvidenze ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati e degli interessi legali.

     Qualora venga richiesto il mutamento della destinazione, in epoca successiva al termine suddetto il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca delle provvidenze ancora da erogare nonché il recupero in misura proporzionale dei contributi erogati in conto capitale e degli interessi legali.

     Le provvidenze sono altresì revocate anche nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto la classifica alberghiera, indicata nella domanda di cui al precedente art. 9.

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria). All'onere di L. 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si fa fronte, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, quanto a L. 800 milioni mediante utilizzazione della disponibilità del cap. 2981 e quanto a L. 1 miliardo mediante utilizzazione della disponibilità del cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

     All'onere di L. 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 si fa fronte, quanto a L. 800 milioni mediante prelevamento dal cap. 2981 e quanto a L. 400 milioni mediante prelevamento dal cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.