§ 3.8.68 - L.R. 14 febbraio 1997, n. 2.
Nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al Fondo rischi consortili dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:14/02/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Proroga termini).
Art. 2.  (Consorzi artigiani).


§ 3.8.68 - L.R. 14 febbraio 1997, n. 2.

Nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al Fondo rischi consortili dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.

(B.U. 28 febbraio 1997, n. 6).

 

Art. 1. (Proroga termini).

     1. Il termine di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, per l'adeguamento dell'atto costitutivo, dello statuto e delle convenzioni con gli istituti di credito da parte dei consorzi e delle società consortili di garanzia fidi alle norme della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, è prorogato al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 2. (Consorzi artigiani).

     1. Ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 46 del 1993 i consorzi artigiani di cui all'articolo 2, comma 4, della stessa legge, così come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1995, devono essere costituiti da almeno cinquecento imprese socie [1].

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.