Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria e artigianato |
Data: | 15/05/1995 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. |
§ 3.8.65 - L.R. 15 maggio 1995, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.
(B.U. 30 maggio 1995, n. 15).
1. [2].
2. Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) della
[1] Modifica l'art. 9 della
[2] Modifica l'art. 40 della
[3] Modifica l'art. 41 della