§ 3.8.65 - L.R. 15 maggio 1995, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:15/05/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3. 


§ 3.8.65 - L.R. 15 maggio 1995, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.

(B.U. 30 maggio 1995, n. 15).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2].

     2. Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) della legge regionale n. 53 del 1987 così come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 24. Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo sarà trasmessa dalle CPA agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

 

     Art. 3. [3].

 

 

 


[1] Modifica l'art. 9 della L.R. 30 novembre 1987, n. 53.

[2] Modifica l'art. 40 della L.R. 30 novembre 1987, n. 53.

[3] Modifica l'art. 41 della L.R. 30 novembre 1987, n. 53.