Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria e artigianato |
Data: | 15/10/1991 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 è sostituito dai seguenti commi: |
Art. 2. 1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la FILAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 1 [...] |
Art. 3. 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti: |
§ 3.8.58 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 64.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e n. 24, nonché alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 concernenti rispettivamente «Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio», «Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine» e «Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».
(B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della
(Omissis).
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla
2. Ai sensi dell'articolo 109 del
3. La FILAS S.p.a. è inoltre autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni il fondo scale costituito ai sensi della
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della