Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria e artigianato |
Data: | 03/04/1990 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Struttura societaria. |
Art. 3. Scopi societari. |
Art. 4. Contributi regionali. |
Art. 5. (Procedure). |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 3.8.56 - L.R. 3 aprile 1990, n. 35. [1]
Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio.
(B.U. 20 aprile 1990, n. 11).
Art. 1. Finalità.
Al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto e degli orientamenti espressi dagli organismi comunitari europei tesi a favorire la organizzazione, nelle varie regioni della comunità di centri di imprese di innovazione (Business innovation center - B.I.C.) con lo scopo di stimolare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, la nascita di nuove imprese e le iniziative innovative di imprese esistenti, viene promossa la costituzione nella Regione Lazio di una società avente tali scopi denominata «B.I.C. Lazio».
Art. 2. Struttura societaria.
1. Alla società B.I.C. Lazio, di cui al precedente articolo, partecipa la finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S. S.p.A.), con una quota di maggioranza, nonché enti pubblici, società di qualsiasi tipo, istituti di credito, associazioni imprenditoriali o altre associazioni [2].
2. Il B.I.C. Lazio può articolarsi territorialmente individuando bacini di intervento congrui alle finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge e promuovendo il concorso delle realtà istituzionali ed economiche più importanti a livello locale.
Art. 3. Scopi societari.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'intervento regionale è subordinato alla presa d'atto che la società B.I.C. Lazio preveda nel proprio statuto attività di:
a) ricerca, selezione, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa;
b) assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;
c) realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni, in cui ospitare nuove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di «incubatori».
c bis) attività di assistenza e supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione [3].
Art. 4. Contributi regionali. [4]
1. La Regione sostiene le attività della società B.I.C. Lazio attraverso l'erogazione di contributi per la gestione e per la realizzazione di "incubatori" destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali.
2. A tal fine la Regione, sulla base di una convenzione, assegna al BIC Lazio un fondo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione;
b) realizzazione e gestione di incubatori;
c) interventi finanziari di sostegno per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
d) informazione, orientamento ed assistenza tecnica alla Regione ed agli enti locali del Lazio nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
e) attività di assistenza e supporto tecnico alla Regione ed altre attività specificatamente richieste dalla Regione stessa [5].
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare e delle modalità d'impiego del fondo di cui all'articolo 3, il BIC è tenuto a redigere un programma triennale scorrevole ed un piano annuale di attività.
2. Il programma triennale, che viene aggiornato annualmente in concomitanza con la redazione del piano annuale, indica gli obiettivi e le azioni della società per i successivi tre anni nelle attività di cui all'articolo 3. Contiene, tra l'altro, le previsioni di sviluppo del sistema regionale degli incubatori.
3. Il piano annuale deve essere redatto entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo e contiene una dettagliata previsione di spesa per gli interventi previsti per l'esercizio cui si riferisce, in conformità agli indirizzi del piano triennale, indicando analiticamente gli oneri che devono essere coperti con il fondo di cui all'articolo 3. Per gli incubatori, la cui realizzazione deve essere avviata nell'esercizio di riferimento, deve essere indicata la localizzazione, la dimensione, le caratteristiche ed i tempi di realizzazione.
4. L'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro verifica la coerenza del programma triennale e del piano annuale agli indirizzi politici della Regione stessa e la congruità alle norme della presente legge e può richiedere modifiche ai documenti presentati dal BIC.
5. La Giunta regionale approva il programma triennale ed il piano annuale e dispone l'erogazione in favore del BIC delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti, secondo le modalità fissate dalla convenzione di cui all'articolo 2.
6. Il BIC trasmette entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio un consuntivo delle attività svolte, in conformità al piano annuale dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, per l'approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge è stabilita in L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 è istituito il capitolo n. 07020 denominato "Trasferimenti per il sostegno delle attività della società B.I.C. Lazio" con lo stanziamento de L. 2.000 milioni.
3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della posta inserita nell'elenco 4 del bilancio 1990 corrispondente al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1989.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 22 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 22 della
[4] Si veda l'art. 12 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 22 della