§ 3.8.34 - L.R. 5 febbraio 1979, n. 13.
Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:05/02/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Costituzione del fondo speciale). La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto e nell'ambito delle proprie competente costituisce ed assegna alla FI.LA.S. - S.p.A. [...]
Art. 2.  (Ripartizione del fondo). Per le finalità di cui al precedente articolo il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del trenta per cento e del settanta per cento destinate:
Art. 3.  (Finalità). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui al precedente articolo sub-a) per facilitare alle imprese artigiane singole o [...]
Art. 4.  (Concorso alle spese per la realizzazione di infrastrutture). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui all'art. 2, lettera b), per [...]
Art. 5.  (Ambito territoriale d'intervento).
Art. 6.  (Procedure per l'ammissione agli interventi previsti dal fondo). Le richieste di intervento a valere sul fondo speciale di cui alla presente legge, sono rivolte alla FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria [...]
Art. 7.  (Parere di conformità). I singoli interventi a valere sul fondo, istruiti e formalizzati a norma del precedente articolo 6, sono sottoposti al parere di conformità di un comitato costituito dagli [...]
Art. 8.  (Criteri di intervento). La valutazione della ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge favorirà prioritariamente le iniziative che:
Art. 9.  (Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie). Le richieste d'intervento, a valere sul fondo speciale per la parte relativa alla prestazione di garanzie fidejussorie, relative ad [...]
Art. 10.  (Adempimenti e spese di gestione). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui alla presente [...]
Art. 11.  (Garanzie). La garanzia di cui alla presente legge è di natura sussidiaria e si esplica entro i limiti di cui al precedente art. 9 fino all'ammontare del 100 per cento della perdita di istituti e [...]
Art. 12.  (Concorso agli interessi passivi). Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa all'abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati secondo le [...]
Art. 13.  Per gli interventi di cui alla presente legge, la Regione destina complessivamente L. 10 miliardi che andranno a costituire il fondo speciale di cui all'art. 1.
Art. 14.  Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal precedente art. 13, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-1981.


§ 3.8.34 - L.R. 5 febbraio 1979, n. 13.

Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture.

(B.U. 28 febbraio 1979, n. 6).

 

Art. 1. (Costituzione del fondo speciale). La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto e nell'ambito delle proprie competente costituisce ed assegna alla FI.LA.S. - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, un «fondo sociale» per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo art. 5, infrastrutture singole o comuni.

 

     Art. 2. (Ripartizione del fondo). Per le finalità di cui al precedente articolo il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del trenta per cento e del settanta per cento destinate:

     a) all'assistenza finanziaria alle imprese artigiane;

     b) al concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo, infrastrutture singole o comuni per nuovi insediamenti produttivi.

 

     Art. 3. (Finalità). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui al precedente articolo sub-a) per facilitare alle imprese artigiane singole o associate l'accesso al credito a medio termine per la realizzazione di programmi di:

     riconversione e ristrutturazione;

     ampliamento e ammodernamento;

     nuove iniziative.

     A questi fini la FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, può concedere:

     a) la prestazione di fidejussioni;

     b) il concorso agli interessi attivi bancari percepiti per mutui a medio termine che possono essere configurati come contributi in conto canoni su operazioni di leasing.

     La quota di cui al precedente articolo sub-a) viene ripartita in due quote, rispettivamente: di due terzi per la prestazione di fidejussioni; di un terzo per il concorso agli interessi bancari e ai contributi in conto canoni di cui al punto b) del precedente comma. Gli interessi che maturano sulle somme depositate, per la prestazione di fidejussione vengono destinati al concorso agli interessi di cui al punto b) del precedente articolo.

     Qualora la quota riservata per le prestazioni di fidejussione non dovesse essere totalmente impegnata, la rimanenza può essere utilizzata per il concorso agli interessi attivi bancari.

 

     Art. 4. (Concorso alle spese per la realizzazione di infrastrutture). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, è incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui all'art. 2, lettera b), per concorrere in tutto o in parte, anche attraverso forme di locazione finanziaria all'abbattimento degli oneri derivanti da finanziamenti per la realizzazione, nelle aree e zone di cui al successivo art. 5, di opere e infrastrutture destinate all'uso, singolo o comune, dei vari insediamenti industriali.

 

     Art. 5. (Ambito territoriale d'intervento). [1]

     1. I programmi ammessi ai benefici di cui alla presente legge debbono riguardare prioritariamente iniziative localizzate:

     a) nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13;

     b) nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996, di seguito elencate:

     1) Rieti/Cittaducale, comuni di Rieti e Cittaducale;

     2) Civita Castellana, comuni di Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte;

     3) Tivoli, comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo;

     4) Castelli Romani, comuni di Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Velletri, Ciampino, San Cesareo;

     5) Pomezia, comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea;

     6) Colleferro, comuni di Colleferro, Palestrina, Segni;

     7) Latina, comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino;

     8) Formia/Gaeta, comuni di Formia e Gaeta;

     9) Frosinone/Sora, comuni di Frosinone, Sora, Alatri, Anagni, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pofi, Veroli;

     10) Cassino, comuni di Cassino, Aquino, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;

     c) nelle aree attrezzate promosse o incentivate dalla Regione;

     d) nelle aree previste dagli strumenti urbanistici.

     2. Le aree di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio- economiche e di concentrazione industriale.

 

     Art. 6. (Procedure per l'ammissione agli interventi previsti dal fondo). Le richieste di intervento a valere sul fondo speciale di cui alla presente legge, sono rivolte alla FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, corredate dalla necessaria documentazione.

     Il parere di conformità deve essere rilasciato dal comitato di cui al successivo art. 7 entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo.

     In assenza di pronuncia da parte del predetto comitato la domanda si intende accolta. Il parere di conformità non riguarda nè gli aspetti tecnici nè la quantificazione degli interventi.

     L'istruttoria viene espletata dagli uffici della FI.LA.S - S.p.A.- Finanziaria laziale di sviluppo, entro un termine di quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande; gli uffici possono richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, ivi compresa l'esibizione di bilanci certificati.

     I termini di cui ai precedenti commi non possono subire più di una interruzione.

 

     Art. 7. (Parere di conformità). I singoli interventi a valere sul fondo, istruiti e formalizzati a norma del precedente articolo 6, sono sottoposti al parere di conformità di un comitato costituito dagli assessori regionali alla programmazione e al bilancio e all'industria, commercio e artigianato nonché da un consigliere regionale indicato dalle commissioni competenti. Partecipa altresì con voto consultivo il presidente della FI.LA.S. - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo. Il comitato è convocato e presieduto dall'Assessore alla programmazione.

     Il comitato verifica la conformità delle proposte di intervento ai requisiti indicati all'art. 5 esprimendo un parere di conformità positivo o negativo.

     Il comitato sottopone annualmente alla Giunta il consuntivo di attività svolta in ciascun esercizio.

 

     Art. 8. (Criteri di intervento). La valutazione della ammissibilità ai benefici di cui alla presente legge favorirà prioritariamente le iniziative che:

     1) assumano rilievo sotto il profilo del mantenimento e dell'aumento dell'occupazione anche in relazione al rapporto capitale lavoro e alle prospettive di sviluppi dell'azienda e avendo riguardo alle caratteristiche demografiche e socio-occupazionali della zona;

     2) contribuiscano a realizzare specifici progetti operativi della Regione o approvati da questa;

     3) ricadano in aree o settori tenuti prioritari nei programmi regionali o approvati dalla Regione;

     4) realizzino un'integrazione con l'economia locale ed in particolare con quella agricola;

     5) si riferiscano a produzioni caratterizzate da elevato valore aggiunto e/o ad alto livello tecnologico;

     6) sono assunte da imprese associate;

     7) siano finalizzate a produzioni assegnate precedentemente alla esportazione o a sostituire beni importati.

 

     Art. 9. (Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie). Le richieste d'intervento, a valere sul fondo speciale per la parte relativa alla prestazione di garanzie fidejussorie, relative ad iniziative non localizzate né da localizzare nelle aree attrezzate di cui all'art. 5 sono ammesse per un importo di norma non superiore al 50 per cento del finanziamento che verrà concesso per la realizzazione del programma approvato.

     La prestazione della garanzia fidejussoria non può comunque di norma superare il limite massimo di lire 70 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 150 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese per i loro fini istituzionali.

     I piani di rientro della garanzia fidejussoria debbono esaurirsi di norma nell'arco dei cinque anni.

     Per le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree attrezzate di cui all'art. 5 i predetti limiti sono modificati come segue:

     l'importo concesso a garanzia può raggiungere il 70 per cento del finanziamento ottenuto per il programma approvato;

     i limiti massimi di intervento possono raggiungere l'importo di L. 100 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 200 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese artigiane.

     La durata massima della fidejussione può raggiungere i nove anni.

     La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, può autorizzare la FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, alla prestazione di garanzie fidejussiorie per importi superiori a quelli indicati nel presente articolo per iniziative di particolare rilevanza al fine del perseguimento degli obiettivi del programma regionale.

     La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, su conforme parere del comitato di cui all'art. 7, è autorizzata ad istituire gli opportuni accordi tra gli enti e gli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

     Gli uffici della FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, cureranno l'espletamento delle domande dei richiedenti presso gli istituti ed enti di cui sopra.

     I benefici di cui al presente articolo ed al successivo art. 12, non sono cumulabili con altri analoghi benefici eventualmente concessi da enti di diritto pubblico in base a disposizioni regionali, nazionali o internazionali.

 

     Art. 10. (Adempimenti e spese di gestione). La FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui alla presente legge relativa all'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa.

     Alle spese di gestione del fondo speciale la FI.LA.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, farà fronte utilizzando la percentuale del 3 per cento dei fondi conferiti dalla Regione.

 

     Art. 11. (Garanzie). La garanzia di cui alla presente legge è di natura sussidiaria e si esplica entro i limiti di cui al precedente art. 9 fino all'ammontare del 100 per cento della perdita di istituti e aziende di credito che dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

     L'accantonamento obbligatorio da effettuarsi per ogni singola prestazione di garanzia fidejussoria dovrà risultare non superiore al 25 per cento dell'ammontare della esposizione in essere.

     La FI.LA.S. - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, può prestare in alternativa alla fidejussione garanzie di tipo assicurativo.

 

     Art. 12. (Concorso agli interessi passivi). Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa all'abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati secondo le priorità precedentemente indicate a proposito di garanzie fidejussorie ed entro i limiti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, sul credito agevolato in favore dell'artigianato.

     La misura del concorso agli interessi e dei contributi in conto canoni di cui al precedente comma è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria di concerto con l'assessore alla programmazione e non può, comunque essere superiore a quella prevista dalle corrispondenti norme statali a carico dell'Artigiancassa.

 

     Art. 13. Per gli interventi di cui alla presente legge, la Regione destina complessivamente L. 10 miliardi che andranno a costituire il fondo speciale di cui all'art. 1.

     Per l'anno finanziario 1978 è autorizzata la spesa di L. 900 milioni.

     La suddetta spesa di L. 900 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al cap. n. 530261, codice progetto 0200, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione «Costituzione di un fondo speciale presso la FI.LA.S. - S.p.A. Finanziaria laziale di sviluppo, per l'assistenza finanziaria alle imprese artigiane di produzione, in forma singola o associata e per il concorso nelle spese per la realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali».

     All' onere derivante dai commi precedenti sui fa fronte, quanto a L. 500 milioni con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. n. 22682 (elenco n. 5, partita n. 6) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 e quanto a L. 400 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. n. 900133 (fondo di riserva per spese impreviste) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978.

     Ai fini della gestione di cassa, al cap. n. 530261 viene attribuita la dotazione di L. 900 milioni; corrispondentemente sono ridotti gli stanziamenti di cassa dei capitoli n. 900132 (fondo di riserva da utilizzare per l'integrazione delle previsioni di cassa, art. 19, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e capitolo n. 900133 (fondo di riserva per le spese impreviste), rispettivamente di L. 500 milioni e di L. 400 milioni.

 

     Art. 14. Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal precedente art. 13, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-1981.

     Ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per gli esercizi successivi, l'entità della relativa spesa verrà determinata con legge di bilancio.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.