Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 23/10/2006 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Obiettivi e contenuto dei programmi comunali. |
Art. 3. Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti. |
Art. 4. Criteri per la valutazione dei programmi. |
Art. 5. Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria. |
Art. 6. Spese ammissibili ai finanziamenti. |
Art. 7. Natura, misura e cumulabilità dei finanziamenti. |
Art. 8. Erogazione dei finanziamenti. |
Art. 9. Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari. |
Art. 10. Controlli. |
Art. 11. Revoca dei finanziamenti. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 3.7.48 – R.R. 23 ottobre 2006, n. 6. [1]
Disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali.
(B.U. 30 ottobre 2006, n. 30 – S.O. n. 4).
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative dell'articolo 113 della
a) obiettivi e contenuto dei programmi comunali;
b) criteri e modalità per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi comunali e per la formazione della relativa graduatoria;
c) spese ammissibili ai finanziamenti regionali e criteri per la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti stessi;
d) modalità per l'erogazione dei finanziamenti e cause di revoca della relativa concessione.
Art. 2. Obiettivi e contenuto dei programmi comunali.
1. I comuni, nell'adottare i programmi di cui all'articolo 1, perseguono i seguenti obiettivi:
a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;
b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo;
c) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
d) la valorizzazione delle attività economiche, con priorità per le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;
e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l'evoluzione nel tempo;
h) la crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali attraverso lo sviluppo di centri commerciali naturali;
i) la collaborazione con altri enti locali e con amministrazioni operanti a livello locale.
2. I programmi comunali contengono una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi al lordo e al netto dell'IVA. I suddetti programmi prevedono, altresì, ai fini della realizzazione degli interventi, la stipula di apposite convenzioni fra l'ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della
a) società, anche in forma cooperativa, e loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali e funzionali;
b) associazioni dei consumatori;
c) organizzazioni sindacali dei lavoratori;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
Art. 3. Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti.
1. I programmi comunali sono trasmessi alla Regione, unitamente alla domanda di ammissione ai finanziamenti regionali, con le modalità e nei termini stabiliti in un apposito avviso pubblico adottato annualmente, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, dal direttore regionale competente in materia di attività produttive.
Art. 4. Criteri per la valutazione dei programmi.
1. I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti:
a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti 10;
b) riqualificazione urbana mediante:
1) azioni di marketing territoriale punti 20;
2) interventi di arredo urbano, punti 10;
3) azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici, punti 10;
4) interventi finalizzati all'incremento dei flussi turistici, punti 15;
5) azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche, punti 10;
c) potenziamento delle infrastrutture mediante:
1) interventi migliorativi sulla viabilità, punti 10;
2) interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico, punti 10;
3) interventi in materia di parcheggi, punti 15;
d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni, punti 20;
e) interventi migliorativi in materia di logistica, punti 20;
f) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell'area interessata, punti 15;
g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, punti 20;
h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore, punti 20;
i) azioni di partnership con enti locali e altre amministrazioni operanti a livello locale, punti 20.
Art. 5. Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria.
1. All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la direzione regionale competente in materia di attività produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento economico ed occupazionale.
2. Il nucleo è composto dal direttore della direzione regionale di cui al comma 1, che lo presiede, dal dirigente della struttura competente in materia di commercio nonché da due dirigenti competenti in materia di ambiente e urbanistica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale di cui al comma 1.
3. Il nucleo, previa istruttoria e valutazione dei programmi, redige la graduatoria di quelli ammessi ai finanziamenti regionali. A parità di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande.
4. La graduatoria è approvata dal direttore del dipartimento economico e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione regionale di cui al comma 1 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Art. 6. Spese ammissibili ai finanziamenti.
1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi diretti:
a) alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni al coperto o all'aperto finalizzati alla valorizzazione del centro commerciale naturale;
b) al miglioramento dell'arredo urbano relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
c) al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
d) al miglioramento della viabilità e del trasporto pubblico relativi all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
e) al coordinamento delle attività concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e servizi collettivi;
f) alle strategie di sviluppo e coordinamento di servizi comuni;
g) alla promozione e al coordinamento delle iniziative;
h) all'ampliamento di parcheggi a servizio dell'area comprensiva del centro commerciale naturale;
i) al coordinamento delle strategie di marketing urbano e territoriale;
l) al rifacimento delle facciate di immobili destinati al commercio in sede fissa, alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività turistica e all'artigianato locale;
m) alla sistemazione delle vetrine;
n) alle attività promozionali;
o) alle spese di gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
p) al rifacimento della pavimentazione delle aree mercatali nonché alla sistemazione dei banchi, delle tende e dei chioschi;
q) allo sviluppo della strategia dei servizi comuni.
Art. 7. Natura, misura e cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti regionali consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo totale delle spese sostenute per interventi ritenuti ammissibili ed effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, comunque, per un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00.
2. I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sono cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri soggetti pubblici o privati,
Art. 8. Erogazione dei finanziamenti.
1. A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare il 50% del relativo importo previo invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante l'avvio della fase esecutiva del programma. Il restante 50% è erogato a seguito della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente beneficiario.
Art. 9. Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari.
1. Gli enti beneficiari sono tenuti a finanziare parte delle spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma utilizzando risorse proprie pari ad almeno il 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla Regione, pena la revoca della concessione del finanziamento stesso.
Art. 10. Controlli.
1. La Regione effettua idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.
Art. 11. Revoca dei finanziamenti.
1. Ove il soggetto beneficiario non realizza interamente il programma presentato, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al conseguente recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. La Regione procede, altresì, alla revoca della concessione dei finanziamenti qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari. In tale caso le somme eventualmente già erogate vengono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogato dall'art. 12 del