§ 3.7.26 - L.R. 10 settembre 1993, n. 47.
Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:10/09/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Limitatamente all'anno 1993 i soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1991, n. 14, entro la data del 30 settembre 1992 al competente [...]
Art. 2.      1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al [...]
Art. 3.      1. Le domande di contributo già presentate, corredate di tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 14 del 1991, alla data della relativa scadenza, hanno la precedenza [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.7.26 - L.R. 10 settembre 1993, n. 47.

Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio.

 

Art. 1.

     1. Limitatamente all'anno 1993 i soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1991, n. 14, entro la data del 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, possono integrare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la documentazione prodotta a corredo della istanza e carente di alcuno degli allegati prescritti all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1991.

     2. Trascorso inutilmente tale termine, senza che gli interessati abbiano provveduto a tale adempimento, la domanda di contributo sarà considerata inammissibile.

 

     Art. 2.

     1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, integrate in virtù dell'articolo 1 sono modificati nel modo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Le domande di contributo già presentate, corredate di tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 14 del 1991, alla data della relativa scadenza, hanno la precedenza nell'ammissione a contributo.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.