§ 3.7.16 - L.R. 7 dicembre 1984, n. 74.
Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:07/12/1984
Numero:74


Sommario
Art. 1.  (Principi e definizioni). La presente legge disciplina, fermi i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati [...]
Art. 2.  (Finalità, funzioni e tipologia). I mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1.
Art. 3.  (Piano regionale dei mercati all'ingrosso). La Regione, tenuto conto degli indirizzi della pianificazione economica e territoriale regionale e dei relativi piani di settore, predispone ed approva, [...]
Art. 4.  (Procedura per l'approvazione del piano e rapporti con la pianificazione e la programmazione del territorio). Il Consiglio regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.  (Istituzione dei mercati). L'iniziativa per l'istituzione dei mercati può essere assunta da:
Art. 6.  (Costruzione dei mercati). Alla costruzione dei mercati provvede di regola il comune ove ha sede il mercato ovvero, attraverso apposita convenzione con il comune, l'ente promotore di cui al primo [...]
Art. 7.  (Gestione dei mercati). I mercati sono gestiti di regola dal comune o da consorzi di comuni ovvero, attraverso apposita convenzione, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione [...]
Art. 8.  (Mutamenti, ampliamento e ristrutturazione dei mercati). Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei mercati sono sottoposti ad [...]
Art. 9.  (Vigilanza). La funzione amministrativa in ordine all'istituzione, ordinamento e svolgimento dei mercati all'ingrosso è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di mercati, salvi gli [...]
Art. 10.  (Aggiornamento e perfezionamento del personale e degli operatori Assistenza tecnica regionale). La Regione sostiene con appositi incentivi finanziari, o messa a disposizione di locali o di [...]
Art. 11.  (Organi dei mercati). Il regolamento di mercato deve prevedere il direttore, il comitato consultivo e la commissione di disciplina e può prevedere altri organi a seconda dell'ordinamento dell'ente [...]
Art. 12.  (Direttore di mercato). Ad ogni mercato è preposto un direttore, che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei servizi secondo le disposizioni di legge, del regolamento di mercato e le [...]
Art. 13.  (Comitato consultivo di mercato). Presso ciascun mercato è costituito, secondo le previsioni del regolamento di mercato, un comitato consultivo, composto da rappresentanti del comune dove ha sede il [...]
Art. 14.  (Cassa di mercato). L'ente gestore può istituire la cassa di mercato affidandola ad azienda di credito mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta [...]
Art. 15.  (Servizio igienico-sanitario) Ogni mercato deve istituire un servizio di vigilanza igienico-sanitaria; il servizio è assicurato dai competenti uffici sanitari e veterinari previsti dalle norme dello [...]
Art. 16.  (Controllo qualitativo). Il controllo sulla qualità, classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti è affidato al direttore del mercato, che si avvale del [...]
Art. 17.  (Servizio statistico e rilevamento prezzi - Sistema informativo integrato). Ogni mercato deve istituire un servizio statistico e rilevazione prezzi. Le rilevazioni sono effettuate in conformità alle [...]
Art. 18.  (Facchinaggio e movimento prodotti). Ogni mercato deve predisporre un servizio di facchinaggio e movimento prodotti nell'ambito del mercato, il cui uso non può essere previsto come obbligatorio.
Art. 19.  (Canoni e tariffe). I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita, dei magazzini ed ogni altro locale nonché le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione o in appalto, [...]
Art. 20.  (Servizi ausiliari). L'ente gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione e di vendita, [...]
Art. 21.  (Schemi di regolamento-tipo e regolamento di mercato). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di mercati, predispone schemi di regolamenti-tipo, differenziati per [...]
Art. 22.  (Operatori di mercato). Il regolamento di mercato stabilisce quali operatori sono ammessi al singolo mercato a seconda delle funzioni e della tipologia del mercato stesso, fermi i requisiti previsti [...]
Art. 23.  (Disciplina e sanzioni). La schema di regolamento-tipo di mercato prevede gli obblighi ed i divieti che possono essere imposti ai singoli operatori entro i limiti posti dalla presente legge e le [...]
Art. 24.  (Decadenza). Il regolamento di mercato prevede i casi di decadenza delle concessioni.
Art. 25.  (Studi e proposte regionali sui prodotti commercializzati nei mercati regionali). La Regione, sentite le categorie dei produttori e dei commercianti all'ingrosso con la procedura del precedente art. [...]
Art. 26.  (Prima norma transitoria). I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro ventiquattro mesi dalla predetta data.
Art. 27.  (Seconda norma transitoria). Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 3 della presente legge, possono autorizzarsi, in via del tutto eccezionale e nel rispetto dei limiti [...]
Art. 27 bis.  (Deroghe per i centri agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi)
Art. 28.  (Controlli). Le disposizioni della presente legge non modificano la disciplina dei controlli in materia di atti dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti pubblici prevista dalla normativa [...]


§ 3.7.16 - L.R. 7 dicembre 1984, n. 74. [1]

Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso.

(B.U. 20 dicembre 1984, n. 35).

 

Art. 1. (Principi e definizioni). La presente legge disciplina, fermi i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso nonché l'attività commerciale all'ingrosso che si svolge nell'ambito dei predetti mercati.

     Le disposizioni della presente legge devono essere interpretate in armonia con il principio che l'esercizio del commercio all'ingrosso è libero e può svolgersi anche fuori dei mercati, salva l'osservanza delle disposizioni in materia sanitaria e la sussistenza dei requisiti ed adempimenti previsti dalle norme statali in materia di commercio.

     Per mercato all'ingrosso si intende un'area od un sistema di aree delimitate ed attrezzate con impianti e servizi, gestite in modo unitario ed organizzate per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e di compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli, del bestiame e relative carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi, e relativi articoli accessori.

     Ai fini dei successivi articoli della presente legge, per mercato si intende mercato all'ingrosso, per piano si intende il piano di ristrutturazione e sviluppo dei mercati all'ingrosso.

 

     Art. 2. (Finalità, funzioni e tipologia). I mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1.

     Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in:

     a) mercati alla produzione, ubicati in area di produzione concentrata o specializzata, i cui prodotti sono offerti prevalentemente da produttori singoli o associati;

     b) mercati di distribuzione o di transito, in cui le operazioni di vendita e di acquisto sono effettuate prevalentemente da commercianti all'ingrosso ed i prodotti sono avviati ad una pluralità di centri di consumo o all'esportazione;

     c) mercati terminali o di consumo, in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;

     d) mercati a tipologia e funzione mista, in cui pluralità di funzioni e di categorie di operatori coesistono nella unica struttura di mercato, rimanendo distinte le funzioni economiche mediante discipline autonome nel regolamento di mercato, che può prevedere anche fasce orarie separate nello svolgimento delle varie attività di mercato.

     Sono fatte salve le disposizioni di legge statale relative all'accesso ai mercati di determinate categorie di utenti.

 

     Art. 3. (Piano regionale dei mercati all'ingrosso). La Regione, tenuto conto degli indirizzi della pianificazione economica e territoriale regionale e dei relativi piani di settore, predispone ed approva, secondo la procedura stabilita dal successivo art. 4, un piano dei mercati.

     Il piano definisce l'assetto del sistema dei mercati nella Regione e ne individua le funzioni, le tipologie, le localizzazioni ed il dimensionamento.

 

     Art. 4. (Procedura per l'approvazione del piano e rapporti con la pianificazione e la programmazione del territorio). Il Consiglio regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di cui al precedente art. 3, che viene predisposto e presentato dalla Giunta regionale, consultate le categorie economiche e sociali e gli enti locali interessati, nonché l'A.N.C.I. (associazione nazionale comuni d'Italia) e l'U.P.I. (unione delle province italiane), previo parere del comitato tecnico-consultivo, prima sezione, costituito ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43; il parere del detto comitato deve essere emanato entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

     La consultazione prevista dal comma precedente è attuata mediante richiesta di parere attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ovvero l'invio di copia del progetto del piano con prefissione di un termine non inferiore a quarantacinque giorni, trascorso il quale la procedura di approvazione del piano deve avere ulteriore corso. Il piano deve essere redatto tenuto conto, fra l'altro, delle strutture grossiste pubbliche e private esistenti nel territorio regionale e delle strutture pubbliche delle Regioni confinanti.

     Il piano deve essere sottoposto a verifica e revisione almeno ogni cinque anni dall'approvazione.

     Il piano, per quanto attiene alle localizzazioni dei mercati, valuta le previsioni eventualmente contenute negli strumenti urbanistici vigenti. I comuni debbono procedere, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, agli eventuali adeguamenti ed alle varianti necessarie per recepire le previsioni del piano regionale e per provvedere alle scelte definitive delle aree; in mancanza la Regione provvede alla nomina di un commissario «ad acta».

     Il piano deve prevedere una fascia di rispetto per l'attività di commercio all'ingrosso attorno alle strutture del mercato; in ogni caso devono essere sentiti specificatamente i comuni interessati. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano i comuni interessati sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici e la pianificazione comunale alla previsione di eventuale fascia di rispetto.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di mercati, sentiti gli Assessori preposti alla programmazione ed ai lavori pubblici, approva un programma regionale annuale di intervento entro il 31 ottobre ai fini dell'inserimento del relativo stanziamento nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

 

     Art. 5. (Istituzione dei mercati). L'iniziativa per l'istituzione dei mercati può essere assunta da:

     a) comuni, comunità montane, consorzi tra comuni ed altre forme associative tra comuni;

     b) consorzi misti, tra comuni, enti locali territoriali ed altre categorie di enti previste nel presente comma;

     c) enti pubblici, consorzi o società con l'eventuale partecipazione di privati;

     d) cooperative tra produttori o commercianti all'ingrosso, loro consorzi ed associazioni di produttori o commercianti all'ingrosso.

     L'iniziativa deve essere corredata da progetto di massima economico e finanziario.

     L'istituzione è sottoposta ad autorizzazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente che verifica la conformità dell'iniziativa al piano e la idoneità anche sotto il profilo economico e finanziario.

     La richiesta di autorizzazione è inoltrata all'Assessore regionale competente in materia di mercati, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al successivo art. 21.

     I progetti tecnici relativi all'impianto dei mercati sono sottoposti ad approvazione del Presidente della Giunta regionale, che provvede con decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di mercati. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini dell'eventuale espropriazione.

 

     Art. 6. (Costruzione dei mercati). Alla costruzione dei mercati provvede di regola il comune ove ha sede il mercato ovvero, attraverso apposita convenzione con il comune, l'ente promotore di cui al primo comma del precedente art. 5 oppure, in caso di rinuncia, altro soggetto che sia legittimato a promuovere l'istituzione.

     I soggetti di cui al primo comma provvedono alla costruzione direttamente ovvero, nel caso di enti pubblici, mediante affidamento della realizzazione, in regime di concessione, ad altri enti pubblici od a società a prevalente partecipazione pubblica od a consorzi di imprese con la partecipazione delle predette società.

 

     Art. 7. (Gestione dei mercati). I mercati sono gestiti di regola dal comune o da consorzi di comuni ovvero, attraverso apposita convenzione, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica. I mercati alla produzione possono essere gestiti anche da cooperative, consorzi ed associazioni tra produttori con la eventuale partecipazione di commercianti all'ingrosso.

     L'affidamento della gestione a soggetto diverso da quello che ha provveduto alla costruzione deve essere preceduto da apposita convenzione tra il comune od il consorzio di comuni, il costruttore ed il gestore; la convenzione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, deve prevedere i termini di durata, i casi di revoca, il divieto di sub-gestione e gli oneri a carico del gestore.

     In caso di gestione da parte del comune o altro ente pubblico, il bilancio del mercato deve essere tenuto distinto ed essere portato in allegato a quello dell'ente gestore.

     Il regolamento di mercato stabilisce particolari modalità della gestione economico-finanziaria, ferma l'osservanza di eventuali norme di legge che regolano l'attività dell'ente gestore.

     Il conferimento della gestione del mercato è sottoposto ad autorizzazione della Giunta regionale, che approva contestualmente il regolamento di mercato.

 

     Art. 8. (Mutamenti, ampliamento e ristrutturazione dei mercati). Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei mercati sono sottoposti ad autorizzazione della Giunta regionale secondo la procedura prevista dal precedente art. 5, terzo e quarto comma.

     I progetti tecnici relativi all'ampliamento ed alla ristrutturazione sono approvati con la procedura e gli effetti del precedente art. 5, quinto comma.

     I mutamenti di conferimento di gestione sono sottoposti ad autorizzazione della Giunta regionale con la procedura del precedente art. 7.

 

     Art. 9. (Vigilanza). La funzione amministrativa in ordine all'istituzione, ordinamento e svolgimento dei mercati all'ingrosso è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di mercati, salvi gli interventi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salve le competenze dei comuni; i relativi accertamenti tecnici, amministrativi e contabili possono essere effettuati da funzionari della Regione che si avvalgono della collaborazione degli uffici del comune ove ha sede il mercato.

     Per i mercati alla produzione la Giunta regionale, espletati gli opportuni accertamenti, adotta, ove del caso, le necessarie prescrizioni nei confronti dell'ente gestore. in caso di inosservanza, può disporre la revoca della gestione ovvero può nominare un commissario per la gestione straordinaria.

     Il mandato del commissario non può superare i sei mesi e si svolge nei limiti indicati nell'atto di nomina.

     In caso di disfunzioni e di inosservanze relative agli altri tipi di mercato all'ingrosso, la Giunta regionale ne dà comunicazione ai comuni per l'adozione delle conseguenti misure.

     In caso di inerzia del comune, la Giunta regionale, previa diffida al comune ad adottare i provvedimenti di propria competenza entro novanta giorni, può sostituirsi al comune nell'adozione di prescrizioni, nella revoca della gestione e nella nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

 

     Art. 10. (Aggiornamento e perfezionamento del personale e degli operatori Assistenza tecnica regionale). La Regione sostiene con appositi incentivi finanziari, o messa a disposizione di locali o di personale, le iniziative rivolte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale, nonché al perfezionamento del personale addetto ai mercati all'ingrosso, del personale addetto alla vigilanza ed ai controlli e degli operatori nel settore del commercio all'ingrosso.

     La Regione provvede altresì, anche attraverso convenzioni, all'attività di assistenza tecnica.

     Le iniziative formative di cui al primo comma e le relative spese sono ricomprese nei piani annuali delle attività formative di cui alla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14.

 

     Art. 11. (Organi dei mercati). Il regolamento di mercato deve prevedere il direttore, il comitato consultivo e la commissione di disciplina e può prevedere altri organi a seconda dell'ordinamento dell'ente gestore.

 

     Art. 12. (Direttore di mercato). Ad ogni mercato è preposto un direttore, che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei servizi secondo le disposizioni di legge, del regolamento di mercato e le direttive dell'ente gestore.

     I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

     Il regolamento di mercato deve prevedere che la nomina del direttore avvenga a seguito di concorso, mediante affidamento di incarico a termine rinnovabile, anche al di fuori del personale dell'ente gestore.

     L avviso di vacanza del posto e del bando di concorso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione; il concorso deve essere per titoli e colloquio, secondo la previsione del regolamento di mercato, che deve contemplare solo titoli tecnico-professionali specifici, con esclusione di valutazione di mera anzianità di servizio.

     La commissione di concorso è nominata dalla Regione ed è composta da:

     1) un magistrato ordinario o amministrativo che la presiede;

     2) due professori universitari in materie economiche e aziendali;

     3) un direttore di mercato di rilevanza nazionale od internazionale;

     4) un componente designato dall'ente gestore. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di livello non inferiore al nono in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di mercati.

     Le spese per il concorso e per il funzionamento della commissione sono a carico dell'ente gestore del mercato.

 

     Art. 13. (Comitato consultivo di mercato). Presso ciascun mercato è costituito, secondo le previsioni del regolamento di mercato, un comitato consultivo, composto da rappresentanti del comune dove ha sede il mercato, degli enti pubblici interessati, degli uffici che esercitano la vigilanza igienico-sanitaria, delle categorie che operano nel mercato, dei produttori, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni a tutela dei consumatori.

     Ai lavori del comitato partecipa con voto consultivo il direttore di mercato e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

     Il comitato consultivo di mercato esprime parere non vincolante su convenzioni, appalti, istituzione e gestione dei servizi ausiliari, modifiche al regolamento di mercato, mutamenti, ampliamenti e ristrutturazioni del mercato, mutamento di gestione, istituzione di cassa di mercato, istituzione di fondo di garanzia, canoni e tariffe, orari e fasce orarie e su altre materie previste dal regolamento di mercato nonché sul bilancio preventivo e consuntivo.

     Il parere è richiesto dall'ente gestore e deve essere formulato entro trenta giorni, decorsi i quali il procedimento può avere il suo ulteriore corso.

 

     Art. 14. (Cassa di mercato). L'ente gestore può istituire la cassa di mercato affidandola ad azienda di credito mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

     In caso di istituzione della cassa di mercato, il regolamento di mercato può prescrivere che le operazioni siano effettuate attraverso la cassa di mercato, determinando gli oneri che possono essere addebitati agli operatori, in ogni caso corrispondenti a servizi effettivamente resi.

     L'ente gestore può istituire un apposito fondo di garanzia stabilendo con convenzione i destinatari delle agevolazioni ed i presupposti per la garanzia.

 

     Art. 15. (Servizio igienico-sanitario) Ogni mercato deve istituire un servizio di vigilanza igienico-sanitaria; il servizio è assicurato dai competenti uffici sanitari e veterinari previsti dalle norme dello Stato e della Regione; l'ente gestore del mercato pone a disposizione i locali, le attrezzature necessarie ed il personale tecnico-ausiliario.

 

     Art. 16. (Controllo qualitativo). Il controllo sulla qualità, classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti è affidato al direttore del mercato, che si avvale del personale del mercato, salvo l'intervento degli altri organi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salva la applicazione della normativa statale e comunitaria.

 

     Art. 17. (Servizio statistico e rilevamento prezzi - Sistema informativo integrato). Ogni mercato deve istituire un servizio statistico e rilevazione prezzi. Le rilevazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica e riguardano le quantità ed i prezzi di vendita dei prodotti oggetto di contrattazione nel mercato oltre quanto richiesto dalla Regione secondo le indicazioni del piano dei mercati.

     Il regolamento di mercato può stabilire ulteriore modalità di rilevazione e particolari forme di pubblicità.

     La Regione deve creare un sistema informativo integrato dei mercati, al quale sono tenuti ad inserirsi i mercati della Regione.

 

     Art. 18. (Facchinaggio e movimento prodotti). Ogni mercato deve predisporre un servizio di facchinaggio e movimento prodotti nell'ambito del mercato, il cui uso non può essere previsto come obbligatorio.

     Il servizio può essere assicurato dall'ente gestore attraverso propri dipendenti ovvero può essere affidato in concessione con preferenza a cooperative di facchini liberi esercenti o loro consorzi.

     Per quanto concerne le tariffe si applicano le disposizioni del successivo art. 19, terzo comma.

     Gli operatori, compresi quelli in forma associativa o cooperativa e i produttori agricoli, possono in ogni caso svolgere le operazioni di facchinaggio e trasporto interno, per i prodotti venduti o acquistati, direttamente od a mezzo dipendenti regolarmente assunti; i produttori agricoli possono altresì avvalersi di coadiuvanti familiari.

 

     Art. 19. (Canoni e tariffe). I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita, dei magazzini ed ogni altro locale nonché le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione o in appalto, sono fissati dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo, secondo le prescrizioni del regolamento di mercato e salva l'osservanza di norme di legge dello Stato.

     E' fatto, in ogni caso, divieto di subconcedere l'uso dei punti di vendita, di magazzini e di ogni altro locale.

     Per i servizi è fatto divieto di prevedere o di imporre comunque il pagamento che non sia corrispettivo di prestazioni effettivamente rese; in caso di servizio solo in parte reso deve essere prevista una riduzione proporzionale.

 

     Art. 20. (Servizi ausiliari). L'ente gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione e di vendita, contenendo i costi di distribuzione sulla base delle previsioni del regolamento di mercato.

     L'ente gestore può dare in concessione o in appalto, con preferenza alle cooperative e loro consorzi a parità di condizioni, i seguenti servizi:

     a) traino e trasporto merci da e per il mercato;

     b) asporto residui e pulizia del mercato;

     c) bar e ristoro;

     d) presa e consegna vagoni ferroviari e «containers»;

     e) posteggio veicoli;

     f) rifornimento carburanti;

     g) vigilanza diurna e notturna;

     h) ogni altro servizio ausiliario.

     In ogni caso è vietata la subconcessione o qualsiasi forma di cessione.

     L'ente gestore del mercato è tenuto a consentire la apertura di sportelli bancari interni nell'ambito del mercato da parte di aziende bancarie abilitate, favorendo la pluralità ai sensi del successivo art. 21, quarto comma, punto 8).

     L'ente gestore può, ove previsto dal regolamento di mercato:

     1) istituire centri di lavorazione di prodotti posti in vendita nel mercato;

     2) installare impianti frigoriferi e di conservazione e trasformazione di prodotti posti in vendita nel mercato;

     3) istituire collegamenti, secondo il sistema informativo integrato regionale, con altri mercati, depositi e magazzini istituiti o promossi da enti pubblici, in modo da consentire anche la vendita da piazza a piazza, su campione, su prodotti standardizzati o con controllo di qualità.

 

     Art. 21. (Schemi di regolamento-tipo e regolamento di mercato). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di mercati, predispone schemi di regolamenti-tipo, differenziati per settori merceologici, funzioni e tipologia dei mercati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Gli schemi di regolamento-tipo prevedono, oltre le materie di cui la presente legge fa rinvio a regolamento di mercato:

     a) gli impianti, i servizi e le attrezzature necessarie;

     b) i criteri organizzativi e la disciplina dei servizi;

     c) le modalità di concessione ed utilizzazione dei punti di vendita e relative adiacenze e pertinenze;

     d) la disciplina degli operatori e del personale dipendente; le cauzioni che possono essere richieste a taluni operatori;

     e) le modalità per la determinazione dell'orario di funzionamento del mercato;

     f) le sanzioni disciplinari ed amministrative di cui al successivo art. 23.

     L'ente gestore adotta il regolamento di mercato, sulla base dello schema di regolamento-tipo, salvi gli adattamenti e le integrazioni necessarie in relazione alle esigenze ed alle funzioni del singolo mercato ed alle modalità di gestione. Il regolamento di mercato è approvato ai sensi del precedente art. 7.

     Gli schemi di regolamento-tipo ed i regolamenti dei singoli mercati debbono essere informati ai seguenti principi:

     1) massima efficienza tecnica;

     2) pareggio dei risultati economici, ivi compreso l'ammortamento degli impianti;

     3) divieto di distribuzione di utile; destinazione a riserva per investimenti di eventuali avanzi;

     4) divieto di esazioni per servizi non prestati;

     5) libera circolazione delle merci in entrata ed uscita;

     6) distribuzione della superficie di vendita, degli spazi e degli impianti tra gli operatori richiedenti in modo da favorire la massima disponibilità anche attraverso criteri di rotazione;

     7) pubblicità e trasparenza dei prezzi e delle quantità e qualità trattate, nonché dei prezzi dei servizi da assicurare tramite un efficiente sistema informativo;

     8) preferenza della prestazione dei servizi di mercato, non forniti direttamente dall'ente gestore, da parte di una pluralità di soggetti in concorrenza tra loro, anche per ridurre i costi;

     9) nei mercati terminali o di consumo i trasferimenti dei prodotti tra gli operatori addetti alle vendite può essere consentito solo nei casi in cui l'acquirente debba completare con acquisti limitati il proprio assortimento; gli acquisti si considerano limitati quando non superano nel complesso il 5 per cento del fatturato annuo dell'acquirente.

 

     Art. 22. (Operatori di mercato). Il regolamento di mercato stabilisce quali operatori sono ammessi al singolo mercato a seconda delle funzioni e della tipologia del mercato stesso, fermi i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

     In ogni caso è fatto divieto agli astatori e commissionari di esercitare, per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio di prodotti oggetto dell'attività di mercato.

 

     Art. 23. (Disciplina e sanzioni). La schema di regolamento-tipo di mercato prevede gli obblighi ed i divieti che possono essere imposti ai singoli operatori entro i limiti posti dalla presente legge e le sanzioni per la loro inosservanza consistenti, a seconda della gravità dei fatti addebitati, nella diffida, nella sospensione da ogni attività del mercato per un periodo fino a tre mesi e nella revoca della concessione. Le revoca può essere irrogata nei casi di recidiva dei fatti o di continuazione nonostante diffida o nei casi di maggiore gravità.

     Lo schema di regolamento-tipo di mercato prevede altresì, gli organi (direttore di mercato, commissione di disciplina, ente gestore) competenti all'irrogazione delle suddette sanzioni.

     La commissione di disciplina deve essere composta in prevalenza da estranei al mercato e all'ente gestore; i componenti debbono essere nominati da soggetto pubblico.

 

     Art. 24. (Decadenza). Il regolamento di mercato prevede i casi di decadenza delle concessioni.

 

     Art. 25. (Studi e proposte regionali sui prodotti commercializzati nei mercati regionali). La Regione, sentite le categorie dei produttori e dei commercianti all'ingrosso con la procedura del precedente art. 4, secondo comma, può effettuare studi e formulare proposte in ordine alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati nei mercati della Regione.

     Gli studi e le proposte sono inviati ai competenti organi dello Stato.

 

     Art. 26. (Prima norma transitoria). I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro ventiquattro mesi dalla predetta data.

     Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, per i mercati alla produzione, ed il sindaco del comune ove ha sede il mercato, per gli altri tipi di mercato, assumono «ope legis» le funzioni di commissario per la gestione del mercato, con tutti i poteri per la trasformazione e l'adeguamento che possono esercitare a mezzo di delegato.

     In caso di inerzia del comune si applica l'ultimo comma del precedente art. 9.

     I direttori di mercato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati in servizio a domanda con incarico previsto dal precedente art. 12 per la durata stabilita dal regolamento di mercato.

 

     Art. 27. (Seconda norma transitoria). Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 3 della presente legge, possono autorizzarsi, in via del tutto eccezionale e nel rispetto dei limiti della legislazione nazionale vigente, l'istituzione di mercati alla produzione al fine di razionalizzare l'esercizio di fatto ed impianti di supporto, là dove questi sono già esistenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'istituzione è autorizzata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo, previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, da emanarsi entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

 

     Art. 27 bis. (Deroghe per i centri agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi) [2].

     1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della L.R. n. 41/1986, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previa apposita convenzione tra soggetto costruttore e soggetto gestore approvata dalla Giunta regionale, da soggetti diversi, anche con la prevalente partecipazione di soggetti privati e senza necessità dell'ulteriore approvazione di cui al quinto comma dell'articolo 7.

     2. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 1 possono altresì:

     a) adottare un regolamento per la gestione del centro nonché i regolamenti per la gestione dei mercati all'ingrosso delle diverse merceologie trattate nel centro, prescindendo da quanto disposto dalla presente legge e dallo schema di regolamento-tipo, di cui all'articolo 21, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale:

     b) adottare regolamenti attuativi interni per lo specifico ordinamento delle diverse funzioni ed attività svolte, non soggetti ad approvazione regionale.

     3. Agli enti gestori dei centri agroalimentari all'ingrosso di Roma e Fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

     4. L'eventuale convenzione istitutiva della cassa di mercato non è sottoposta alla preventiva approvazione della Regione.

     5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale esamina i regolamenti entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione

 

 

     Art. 28. (Controlli). Le disposizioni della presente legge non modificano la disciplina dei controlli in materia di atti dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti pubblici prevista dalla normativa vigente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 107 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 80 della L.r. 16 aprile 2002, n. 8.