§ 3.5.7 - L.R. 26 luglio 2002, n. 23.
Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:26/07/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 e successive modifiche).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 14 della l. r. 87/1990 e successive modifiche).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 87/1990 e successive modifiche).


§ 3.5.7 - L.R. 26 luglio 2002, n. 23.

Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.

(B.U. 20 agosto 2002, n. 23 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n .87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 14 della l. r. 87/1990 e successive modifiche).

     1. Il comma 13 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 14 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 87/1990 e successive modifiche).

     1. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 87/1990 le parole “pescato durante la gara” sono sostituite dalla seguente

     (Omissis).