Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 30/01/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/1995). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 17/1995). |
Art. 4. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 35 della l.r.17/1995). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 3.4.46 - L.R. 30 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: “norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”.
(B.U. 20 febbraio 2002, n. 5).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 35 della
1.Al comma 2 dell’articolo 35 della
(Omissis).
2. Al comma 5 dell’articolo 35 della
(Omissis).
Art. 4. (Inserimento di un articolo dopo l'articolo 35 della l.r.17/1995).
1. Dopo l'articolo 35 della
(Omissis).
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.