Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 04/08/1997 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Pianificazione faunistico-venatoria transitoria). |
Art. 2. (Regolamentazione transitoria degli ATC). |
Art. 3. (Gestione transitoria degli ATC). |
Art. 4. (Calendario venatorio). |
Art. 5. (Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie). |
Art. 6. (Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995). |
Art. 7. (Abrogazione). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.4.45 - L.R. 4 agosto 1997, n. 26.
Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33.
(B.U. 9 agosto 1997, n. 22 - S.O. n. 5).
Art. 1. (Pianificazione faunistico-venatoria transitoria).
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della
Art. 2. (Regolamentazione transitoria degli ATC).
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della
Art. 3. (Gestione transitoria degli ATC).
1. Le province, fino alla costituzione dei comitati di gestione ai sensi dell'articolo 53 della
Art. 4. (Calendario venatorio).
1. Nelle more dell'attuazione della
2. I termini previsti nel calendario venatorio, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e devono comunque essere contenuti tra il 19 settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della
Art. 5. (Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie).
1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della
2. Gli effetti delle eventuali disdette presentate entro la data del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998.
Art. 6. (Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della
1. In deroga all'articolo 38 della
Art. 7. (Abrogazione).
1. La
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Allegati
(Omissis)