§ 3.4.45 - L.R. 4 agosto 1997, n. 26.
Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:04/08/1997
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Pianificazione faunistico-venatoria transitoria).
Art. 2.  (Regolamentazione transitoria degli ATC).
Art. 3.  (Gestione transitoria degli ATC).
Art. 4.  (Calendario venatorio).
Art. 5.  (Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie).
Art. 6.  (Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.4.45 - L.R. 4 agosto 1997, n. 26.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 33.

(B.U. 9 agosto 1997, n. 22 - S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Pianificazione faunistico-venatoria transitoria).

     1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la Regione, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attività venatoria nel Lazio, provvede a delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (ATC) mediante l'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui all'allegato A, parte integrante della presente legge, che ha validità per la sola stagione venatoria 1997-1998, fatta eccezione per i regimi di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato A che hanno validità fino all'adozione del successivo Piano faunistico venatorio regionale.

 

     Art. 2. (Regolamentazione transitoria degli ATC).

     1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, disciplina le modalità di accesso agli ATC delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. (Gestione transitoria degli ATC).

     1. Le province, fino alla costituzione dei comitati di gestione ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 1995, provvedono alla gestione transitoria degli ATC delimitati ai sensi dell'articolo 1.

 

     Art. 4. (Calendario venatorio).

     1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento, relativi alla sola stagione di caccia 1997-1998, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge.

     2. I termini previsti nel calendario venatorio, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e devono comunque essere contenuti tra il 19 settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché nell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995.

 

     Art. 5. (Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie).

     1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, sono prorogate fino alla data di emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1995, ferme restando le concessioni la cui scadenza è successiva a tale data.

     2. Gli effetti delle eventuali disdette presentate entro la data del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998.

 

     Art. 6. (Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995).

     1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, i termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie, di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono vigenti nel periodo 1 marzo - 30 settembre 1997.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 5 agosto 1996, n. 33 è abrogata.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegati

(Omissis)