§ 3.4.8 - L.R. 12 giugno 1975, n. 69.
Diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:12/06/1975
Numero:69


Sommario
Art. 1.  L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia verrà ridotta, entro il prossimo triennio, ad un nono del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna Provincia, nel [...]
Art. 2.  Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico debbono, in tutto od in parte, essere [...]
Art. 3.  Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1975 - 1976 - 1977 e 1978 una spesa annua di L. 80.000.000.


§ 3.4.8 - L.R. 12 giugno 1975, n. 69. [1]

Diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile.

(B.U. 30 giugno 1975, n. 18).

 

Art. 1. L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia verrà ridotta, entro il prossimo triennio, ad un nono del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna Provincia, nel quadro delle norme di seguito specificate con le quali la Regione stabilisce le misure finanziarie e tecnico-organizzative atte ad assicurare la creazione di oasi e zone di rifugio della selvaggina.

     Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i Comitati provinciali della caccia nel corso delle prossime stagioni venatorie 1975-76, 1976-77 e 1977-78 hanno l'obbligo di segnalare al Presidente del Comitato a termini dell'art. 83, lett. c) del vigente Testo Unico sulla caccia - esperiti mediante sopralluoghi, alla presenza delle parti interessate, i necessari accertamenti tecnici - le riserve e le bandite di caccia che rispondono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone l'effettivo rendimento.

     Le concessioni di bandite e di riserve di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate e non rinnovate.

 

     Art. 2. Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico debbono, in tutto od in parte, essere trasformate in «oasi di protezione e rifugio» o in zone destinate alla protezione delle specie selvatiche rarefatte o, se ritenute più adatte, in «zone di ripopolamento e cattura».

 

     Art. 3. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1975 - 1976 - 1977 e 1978 una spesa annua di L. 80.000.000.

     La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei Comitati provinciali della caccia, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.

     Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta stessa come segue:

     a) il 50 per cento in base al numero delle riserve di caccia trasformate in oasi di protezione e rifugio o in zone di ripopolamento e cattura;

     b) il 30 per cento in base al numero delle concessioni di riserva di caccia revocate in quanto risultate non rispondenti ai fini previsti dalla legge;

     c) il 20 per cento in base al numero dei sopralluoghi effettuati e di cui al 2° comma dell'art. 1.

     4. All'onere di L. 80.000.000 derivante per l'anno 1975 dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 1963 (punto 3) del bilancio di previsione per l'anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al capitolo 1761 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione «Contributi da erogare ai Comitati provinciali della caccia per la costituzione di oasi di protezione della fauna selvatica e di zone di ripopolamento e cattura di selvaggina».

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio 1975.

     Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti i capitoli di spesa negli stati di previsione dei bilanci 1976 - 1977 e 1978.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.