§ 3.3.1 - L.R. 17 settembre 1974, n. 51. - Interventi per opere pubbliche
di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:17/09/1974
Numero:51


Sommario
Art. 1.  La Regione interviene per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo di:
Art. 2.  I programmi di intervento proposti d i consorzi di bonifica, purché risultino adeguati ai piani di sviluppo delle Comunità montane dove siano costituite, sono approvati della Giunta su proposta [...]
Art. 3.  All'onere per l'attuazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1974 in L. 3.500.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974.
Art. 4.  Il Presidente della Giunta regionale autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio.


§ 3.3.1 - L.R. 17 settembre 1974, n. 51. - Interventi per opere pubbliche

di bonifica.

(B.U. 30 settembre 1974, n. 27, S.O.).

 

Art. 1. La Regione interviene per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo di:

     a) estendere l'irrigazione;

     b) completare e rendere funzionanti opere già iniziate;

     c) ripristinare opere preesistenti.

     Gli interventi sono attuati secondo i principi e le modalità stabiliti nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 [1] e nelle leggi da essa richiamate.

 

     Art. 2. I programmi di intervento proposti d i consorzi di bonifica, purché risultino adeguati ai piani di sviluppo delle Comunità montane dove siano costituite, sono approvati della Giunta su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, sentito un comparto costituito con gli Assessori ai lavori pubblici, programmazione, assetto del territorio.

 

     Art. 3. All'onere per l'attuazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1974 in L. 3.500.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974.

     Tale somma verrà iscritta nello stesso bilancio 1974 sul seguente capitolo, di nuova istituzione:

     cap. 2766 con denominazione: «Spese per finanziamento di opere pubbliche di bonifica» L. 3.500.000.000.

 

     Art. 4. Il Presidente della Giunta regionale autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 9/11/1966, n. 278, (S.O.), concerne i «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970».