Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 24/06/1983 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 3.2.10 - L.R. 24 giugno 1983, n. 46.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 settembre 1979, n. 71, 8 febbraio 1980, n. 12, 20 maggio 1980, n. 37, 2 giugno 1980, n. 47.
(B.U. 20 luglio 1983, n. 20).
(Omissis).
[All'articolo 10 della
«Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente terzo comma si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]
All'articolo 12 della
«Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».
Il quarto comma dell'articolo 5 della
«Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».
[All'articolo 6 della
«Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]
[All'articolo 6 della
«Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]
[All'articolo 5 della
«Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti».]
[1] Articolo abrogato dall'art. 191 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 191 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 191 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 191 della