§ 3.1.83 - L.R. 30 giugno 1998, n. 21.
Norme per l'agricoltura biologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:30/06/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Commissione regionale per l'agricoltura biologica).
Art. 4.  (Attribuzioni della Commissione per l'agricoltura biologica).
Art. 5.  (Compiti dell'A.R.S.I.A.L.).
Art. 6.  (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici).
Art. 7.  (Competenze delle Associazioni dei produttori biologici).
Art. 7 bis.  (Distretti biologici)
Art. 8.  (Contributi alle Associazioni dei produttori biologici).
Art. 9.  (Albo regionale delle aziende biologiche).
Art. 10.  (Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale).
Art. 11.  (Organismi di controllo).
Art. 12.  (Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale).
Art. 13.  (Clausola sospensiva dell'efficacia).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 15.  (Disposizioni transitorie).
Art. 16.  (Abrogazione).


§ 3.1.83 - L.R. 30 giugno 1998, n. 21.

Norme per l'agricoltura biologica.

(B.U. 20 luglio 1998, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lazio, al fine di sostenere il reddito agricolo e la diffusione di produzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori, promuove e favorisce la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica in conformità alle norme comunitarie e statali nonché le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Per "agricoltura biologica" si intende l'attività di coltivazione e di allevamento svolta in conformità ai metodi previsti dalle norme comunitarie e statali.

     2. Per "azienda agricola biologica" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'articolo 9, che pratica l'agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale.

     3. Per "azienda agricola in conversione biologica" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'articolo 9, che adotta su tutta la sua superficie o su unità distinte di essa le tecniche di produzione previste dal piano di conversione.

     4. Per "conversione" si intende il processo attraverso il quale, in un periodo pari a quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, l'azienda convenzionale crea le condizioni agronomiche, tecniche, strutturali ed organizzative per praticare l'agricoltura biologica.

     5. Per "azienda agricola biologica mista" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'articolo 9, la cui superficie è destinata per almeno un terzo, e comunque in misura non inferiore a 3.000 metri quadrati, all'agricoltura biologica per determinate produzioni e, nella rimanente parte e per altre produzioni, al metodo convenzionale.

     6. Per "azienda di preparazione di prodotti biologici" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'articolo 9, che opera la trasformazione, la conservazione ed il condizionamento di prodotti di certificata provenienza biologica dalle aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 5, adottando metodologie e tecniche di lavorazione stabilite dai regolamenti comunitari, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.

 

     Art. 3. (Commissione regionale per l'agricoltura biologica).

     1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce e nomina con proprio decreto la Commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da:

     a) l'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, o un suo delegato, con funzione di Presidente;

     b) un rappresentante dell'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio);

     c) tre rappresentanti delle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative;

     d) un rappresentante designato dalle Aziende di preparazione di prodotti biologici;

     e) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) un rappresentante delle Associazioni dei rivenditori biologici;

     g) un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione.

     2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

     3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Trascorso il termine stabilito, la Commissione è costituita sulla base delle designazioni ricevute purché sia assicurata la nomina del 50 per cento dei componenti, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

     4. La Commissione resta in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 4. (Attribuzioni della Commissione per l'agricoltura biologica).

     1. Alla Commissione regionale per l'agricoltura biologica spettano in particolare le seguenti attribuzioni:

     a) indicare i criteri per la redazione del piano di conversione delle Aziende agricole in conversione biologica;

     b) esprimere pareri sulle richieste di riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici;

     c) proporre, in conformità alle normative comunitarie, i disciplinari di produzione ed i criteri di trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici;

     d) esprimere pareri sui programmi di attività delle Associazioni dei produttori biologici;

     e) esprimere pareri sull'attribuzione, da parte della Regione, della qualifica di "Fiera" o "Mercato" dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

     f) esprimere parere sui piani e programmi di cui all'articolo 5 presentati dall'A.R.S.I.A.L..

 

     Art. 5. (Compiti dell'A.R.S.I.A.L.).

     1. Ai fini dello sviluppo dell'agricoltura biologica, l'A.R.S.I.A.L. attua quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.

     2. L'A.R.S.I.A.L. attua altresì la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati di cui all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 6. (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici.

     2. La singola Associazione, deve essere costituita da almeno cento Aziende con fatturato complessivo non inferiore a lire 2.000 milioni, avente sede legale nel Lazio ed operante sul territorio regionale.

     3. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata all'Assessorato regionale allo Sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, con allegata copia dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei disciplinari adottati in conformità alle norme comunitarie e statali, nonché dell'elenco delle Aziende associate.

     4. Con il riconoscimento le Associazioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     5. Gli Statuti delle Associazioni devono prevedere:

     a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle Aziende dall'Associazione;

     b) l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle Aziende associate;

     c) le sanzioni nei confronti delle Aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le relative modalità di applicazione.

     6. I Soci produttori non possono essere iscritti ad altre Associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per gli stessi prodotti agricoli biologici.

     7. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti prescritti ovvero in caso di manifesta e comprovata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

 

     Art. 7. (Competenze delle Associazioni dei produttori biologici).

     1. Alle Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute le seguenti competenze:

     a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle Aziende associate in modo da adattarle alle esigenze del mercato;

     b) stipulare contratti interprofessionali;

     c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

     d) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore.

 

     Art. 7 bis. (Distretti biologici) [1]

     1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nei quali sia significativa:

     a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

     b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

     2. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e le aree ricadenti nella rete Natura 2000 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

     3. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

     a) promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

     b) stimolare e favorire l’approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l’ambiente e le diversità locali;

     c) agevolare e semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

     d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;

     e) promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali tra le altre, la somministrazione dì cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l’attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l’agricoltura sociale;

     f) promuovere una maggiore diffusione a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell’acquacultura realizzati con il metodo biologico.

     4. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni di prodotto e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell’ambito del distretto biologico possono costituire un comitato proponente incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. I soggetti pubblici che aderiscono al comitato possono esercitare la sola funzione consultiva.

     5. Il comitato proponente del distretto biologico avanza la richiesta di riconoscimento alla direzione regionale agricoltura che, sentito il parere dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) sulle valenze dell’istituendo distretto biologico, propone apposita deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’istanza. Nel caso di distretti ricadenti nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

     6. La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

     7. Alle aziende biologiche ricadenti nei distretti biologici formalmente istituiti viene attribuita specifica priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate e da enti locali ricadenti nel territorio per iniziative coerenti con le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

 

     Art. 8. (Contributi alle Associazioni dei produttori biologici).

     1. La Giunta regionale concede contributi alle Associazioni dei produttori biologici riconosciute per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento.

     2. Il contributo annuo di cui al comma 1 è sempre commisurato in ogni caso alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Per il primo anno il contributo è erogato in misura pari al 100 per cento delle spese. Tale percentuale è progressivamente ridotta in misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi.

     3. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 le Associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale apposita domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare le spese effettivamente sostenute.

     4. Per l'attuazione di programmi di ricerca, di assistenza tecnica, di formazione professionale, di divulgazione e di promozione dei prodotti biologici, presentati dalle Associazioni dei prodotti biologici, la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Per la realizzazione di campagne pubblicitarie dei prodotti biologici la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

     5. Per la concessione dei contributi di cui al comma 4, le Associazioni presentano all'Assessorato per lo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda corredata da documentazione idonea ad illustrare le specifiche tecniche dei relativi programmi ed i preventivi di spesa.

     6. Le domande di cui ai commi 3 e 5 sono valutate sulla base dei criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

 

     Art. 9. (Albo regionale delle aziende biologiche).

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale - Settore produzione agricola, l'Albo regionale delle aziende biologiche, articolato in tre distinte sezioni:

     1) produttori agricoli;

     2) preparatori;

     3) raccoglitori dei prodotti spontanei.

     La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in:

     a) aziende biologiche;

     b) aziende in conversione;

     c) aziende miste.

     2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per accedere ai benefici di cui alla presente legge ed è condizione indispensabile per godere delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.

     3. La Giunta regionale dispone la cancellazione dall'Albo regionale delle aziende che sono state interessate da un provvedimento definitivo di esclusione da parte degli organismi di controllo.

 

     Art. 10. (Obblighi delle aziende iscritte all'Albo regionale).

     1. Le aziende iscritte all'Albo regionale sono tenute:

     a) a rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari e statali;

     b) a sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo;

     c) ad osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale su proposta della Commissione regionale per l'Agricoltura biologica.

 

     Art. 11. (Organismi di controllo).

     1. Le Associazioni o i singoli produttori affidano l'espletamento dei controlli ad organismi privati autorizzati, secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

     2. La Regione, attraverso funzionari dell'A.R.S.I.A.L. e dei Settori decentrati, può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende biologiche in misura non inferiore al cinque per cento delle aziende.

     3. I titolari delle aziende devono consentire ai funzionari di cui al comma 2 incaricati delle ispezioni e dei controlli, il libero accesso all'azienda, agli impianti ed agli uffici, ed il prelevamento dei campioni; devono fornire, altresì, le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

 

     Art. 12. (Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale).

     1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le aziende agricole biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

 

     Art. 13. (Clausola sospensiva dell'efficacia).

     1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa complessiva di lire 100 milioni, che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 21114 denominato "Interventi per il sostegno dell'agricoltura biologica".

     2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della posta contabile esistente nell'elenco 4, capitolo 29002, lettera c) del bilancio 1998.

     3. Per gli anni finanziari successivi si provvede all'eventuale rifinanziamento con le rispettive leggi di bilancio, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dei bilanci stessi.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie).

     1. In attesa della normativa comunitaria e/o statale in materia di tecniche agricole biologiche inerenti l'allevamento zootecnico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla tabella A, numeri 9, 10, 11 e 12 dell'allegato tecnico alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 (Norme per l'agricoltura biologica).

 

     Art. 16. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 è abrogata.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 luglio 2019, n. 11.