§ 3.1.75 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 52.
Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:31/10/1994
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Consolidamento passività.
Art. 2.  Passività onerose.
Art. 3.  Tassi agevolati.
Art. 4.  Contributi per fusione o annessione.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Norme finanziarie.


§ 3.1.75 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 52.

Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose.

(B.U. 19 novembre 1994, n. 32).

 

     Art. 1. Consolidamento passività. [1]

     1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi mutui straordinari ad ammortamento quindicennale assistiti dal concorso regionale negli interessi, per il consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti aziendali già realizzati.

     2. I mutui di cui al comma 1 possono essere concessi anche a favore delle aziende agricole singole per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti aziendali già realizzati, al fine di favorirne lo sviluppo.

 

     Art. 2. Passività onerose.

     1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge, per «passività onerose» si intendono quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistite dal concorso finanziario della CEE, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. [2]

 

     Art. 3. Tassi agevolati.

     1. I mutui agevolati di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle concernenti il «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive.

     2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento.

 

     Art. 4. Contributi per fusione o annessione. [3]

 

     Art. 5. Procedure.

     1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui agli articoli precedenti vanno presentate all'assessorato agricoltura e foreste corredate della prescritta documentazione.

     1 bis. Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegato un piano operativo di sviluppo di durata quinquennale [4].

     2. Per accedere alle agevolazioni previste le cooperative e loro consorzi devono assolvere, inoltre, alle seguenti condizioni:

     1) risultare costituite o trasformate in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio;

     2) aver tenuto regolarmente, nell'ultimo biennio, i libri sociali e le prescritte scritture contabili;

     3) [5].

     3. L'assessorato agricoltura e foreste dovrà provvedere all'istruttoria delle domande di finanziamento entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

     4. Con deliberazione di Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente all'agricoltura, si provvederà all'accoglimento delle domande di finanziamento, alla concessione dei mutui agevolati, ed alla concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge.

     5. L'assessorato agricoltura e foreste trasmetterà il proprio nulla- osta all'istituto di credito mutuante per l'autorizzazione alla erogazione dei mutui agevolati concessi, dandone comunicazione al settore decentrato agricoltura competente per territorio.

     6. Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati erogati ai sensi della presente legge si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti mutuanti.

 

     Art. 6. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno 1994 i seguenti capitoli di spesa:

     a) capitolo n. 21312 avente la seguente denominazione: «Concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole» L. 3.000 milioni;

     b) [6].

     2. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di complessive L. 4.000 milioni che sarà assicurata mediante prelievo della somma stessa dai fondi globali, capitolo n. 29002, lettera f) allegato al bilancio regionale 1994, non compresa nell'elenco n. 5 allegato al medesimo bilancio.

     3. Le successive annualità di concorso interessi sui mutui agevolati saranno iscritte sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi futuri.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1996, n. 13.

[2] Comma già modificato dall'art. 257 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 1996, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 aprile 1996, n. 13.

[5] Numero abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 1996, n. 13.

[6] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 29 aprile 1996, n. 13.