§ 3.1.73 - Legge Regionale 22 gennaio 1993, n. 6.
Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:22/01/1993
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione della terza sezione del comitato.
Art. 3.  Competenza della terza sezione.
Art. 4.  Composizione della terza sezione.
Art. 5.  Conferma delle competenze e della composizione della prima sezione e modifica delle competenze e della composizione della seconda.
Art. 6.  Applicabilità di disposizioni vigenti.
Art. 7.  Norma transitoria e finale.


§ 3.1.73 - Legge Regionale 22 gennaio 1993, n. 6.

Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale.

(B.U. 10 febbraio 1993, n. 4).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione assolve al proprio ruolo di soggetto deputato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione al governo dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca nel territorio di competenza, dotandosi di supporti utili per la programmazione e di adeguati strumenti tecnici che consentano di definire l'assetto istituzionale, programmatico ed operativo più idoneo allo sviluppo dell'economia nel Lazio ed alla razionale utilizzazione delle risorse territoriali.

     2. A tale scopo, la Regione determina le condizioni organizzative perché i progetti riguardanti opere ed iniziative che attengono alle materie specificate nel comma 1, possano fruire di consulenza tecnica e giuridica finalizzata e specialistica.

 

     Art. 2. Istituzione della terza sezione del comitato.

     1. Ad integrazione e modifica di quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente:

     "Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture" e successive modificazioni il comitato tecnico consultivo regionale è articolato in tre sezioni:

     prima sezione: urbanistica ed assetto del territorio;

     seconda sezione: lavori pubblici e relative infrastrutture;

     terza sezione: agricoltura, bonifica, foreste, caccia e pesca e relative infrastrutture.

     2. Il comitato di cui al comma 1 assume pertanto la denominazione: "Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici, l'agricoltura, la bonifica, le foreste, la caccia, la pesca e le infrastrutture".

 

     Art. 3. Competenza della terza sezione.

     1. La terza sezione del comitato esprime pareri su:

     a) progetti relativi ad opere e lavori pubblici riguardanti il settore primario, di importo superiore a L. 1 miliardo e 500 milioni di competenza della Regione, qualunque sia la loro forma di esecuzione, con riferimento sia agli aspetti meramente tecnici e realizzativi, sia a valutazioni riguardanti lo sviluppo del comparto e l'impatto ambientale che scaturiscono da analisi costi-benefici effettuati sui singoli progetti;

     b) progetti d'intervento strutturale nel settore primario che non danno luogo alla realizzazione di opere e lavori pubblici di competenza della Regione di importo superiore a L. 500 milioni, qualunque sia la loro forma di esecuzione e con i medesimi riferimenti valutativi indicati per i progetti di cui alla lettera a);

     c) i progetti di cui alla lettera a) di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, di competenza dei comuni, delle province, delle comunità montane, dei loro consorzi eseguite con o senza il contributo pubblico per i quali gli enti stessi ritengono di richiedere il parere;

     d) i progetti di cui alla lettera a), di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, di competenza di enti pubblici e locali, diversi da quelli indicati alla lettera c), eseguiti con il contributo pubblico;

     e) i progetti di cui alla lettera a) di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, da eseguire ad opera di privati con la concessione di contributi previsti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale.

     2. La terza sezione esprime, altresì, pareri sulle questioni di rilevante importanza concernenti l'attività regionale nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di territori montani, foreste, conservazione del suolo nonché sulle questioni di rilevante importanza concernenti opere e lavori pubblici o riguardanti interventi strutturali nel settore primario da eseguirsi con il contributo della Regione, ad essa sottoposti da parte degli organi regionali dagli enti locali o di altri enti pubblici operanti nella Regione.

     3. Le questioni afferenti le lettere f) e g) dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, riferite ad opere e lavori pubblici connessi con il settore primario sono sottoposti all'esame della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'adozione dei relativi pareri.

 

     Art. 4. Composizione della terza sezione.

     1. La terza sezione del comitato è composta da:

     a) l'assessore all'agricoltura che la presiede;

     b) quattro membri esterni designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti tra esperti di alta qualificazione nelle materie trattate dalla sezione quali: docenti universitari in servizio o in quiescenza nelle materie attinenti il settore primario, ex funzionari pubblici con precedenti di carriera che ne giustifichino la designazione, professionisti autori di progettazioni o studi di rilevante significato nella materia di competenza della sezione;

     c) un agronomo o forestale designato dal coordinamento regionale dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;

     d) i dirigenti dei settori centrali dell'assessorato agricoltura;

     e) il dirigente del settore legale e contenzioso o in sua sostituzione altro avvocato addetto allo stesso settore;

     f) il coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato;

     g) il dirigente del settore decentrato dell'agricoltura limitatamente agli affari rientranti nella competenza territoriale;

     h) il coordinatore provinciale del corpo forestale, limitatamente agli affari rientranti nella competenza territoriale;

     i) il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici del Lazio o un funzionario da lui delegato;

     i bis) il soprintendente archeologico del Ministero per i beni culturali e ambientali del Lazio o un funzionario da lui delegato [1].

     l) sette funzionari regionali, scelti tra i dirigenti dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati:

     1) urbanistica, assetto del territorio e tutela ambientale;

     2) industria, artigianato e commercio;

     3) bilancio e programmazione;

     4) sanità;

     5) lavori pubblici;

     6) turismo;

     7) ambiente [2].

     2. I dirigenti regionali di cui al comma 1, lettera l) sono designati dai competenti assessori.

     3. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) hanno voto deliberante; gli altri, voto consultivo.

     4. La terza sezione del comitato è nominata con della medesima ovvero quando ciò sia deliberato dalla decreto del Presidente della Giunta regionale; in tale decreto sono indicati nominativamente soltanto i componenti che non ne fanno parte in ragione delle funzioni svolte.

 

     Art. 5. Conferma delle competenze e della composizione della prima sezione e modifica delle competenze e della composizione della seconda.

     1. A seguito di quanto disposto dall'articolo 2, sono confermate le competenze della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

     2. Le competenze della seconda sezione di cui all'articolo 3 della legge regionale 43 del 1977 non afferiscono ad opere e lavori pubblici sui quali esprime parere la terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con la presente legge.

 

     Art. 6. Applicabilità di disposizioni vigenti.

     1. Alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 16 e 20 della legge regionale n. 43 del 1977.

     2. Trovano, altresì applicazione le disposizioni della stessa legge recate dagli articoli 7, 8 e 10 come modificate ed integrate dalla legge regionale 29 gennaio 1983 n. 9, nonché degli articoli 11 e 12, con le seguenti rispettive modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Norma transitoria e finale.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale tutte le funzioni attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 al comitato forestale di cui all'articolo 181 dello stesso regio decreto 3267/23 e cessano definitivamente di aver efficacia sul territorio regionale gli atti eventualmente adottati nella materia di cui all'articolo 69 del decreto de Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 35, primo comma della legge 18 aprile 1926 n. 731 dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, 2011 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

 

 


[1] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 1994, n. 44.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 1994, n. 44.