§ 3.1.63 - L.R. 11 gennaio 1989, n. 5.
Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dall'eccezionale attacco della tignola della patata.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:11/01/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.  La Regione, a sostegno della ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale attacco della tignola alle coltivazioni della patata nell'anno 1987 interviene con contributi a [...]
Art. 2.  1. Ai produttori singoli od associati che, per effetto dell'attacco della tignola, hanno conseguito la produzione di patate prive dei requisiti per la commercializzazione, è concesso un contributo [...]
Art. 3.  1. Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dal precedente articolo 2, debbono essere presentate in duplice copia, ai competenti settori decentrati dell'agricoltura, entro novanta [...]
Art. 4.  1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 il seguente capitolo di nuova istituzione:
Art. 5.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 3.1.63 - L.R. 11 gennaio 1989, n. 5. [1]

Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dall'eccezionale attacco della tignola della patata.

(B.U. 30 gennaio 1988, n. 3).

 

Art. 1. La Regione, a sostegno della ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale attacco della tignola alle coltivazioni della patata nell'anno 1987 interviene con contributi a titolo di parziale indennizzo dei danni subiti dai pataticoltori.

 

     Art. 2. 1. Ai produttori singoli od associati che, per effetto dell'attacco della tignola, hanno conseguito la produzione di patate prive dei requisiti per la commercializzazione, è concesso un contributo quale indennizzo a titolo di parziale risarcimento del danno fino alla misura massima di L. 7.500 per quintale di patate prodotte, ma non commercializzabili perché deteriorate dall'azione infestante della tignola stessa verificatasi sia nella coltura in campo che nel prodotto immagazzinato.

 

     Art. 3. 1. Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dal precedente articolo 2, debbono essere presentate in duplice copia, ai competenti settori decentrati dell'agricoltura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I settori decentrati dell'agricoltura provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di cui al precedente comma.

     3. La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura eroga i contributi di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 4. 1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 il seguente capitolo di nuova istituzione:

     capitolo n. 01258 avente la seguente denominazione:

«Contributi per indennizzo a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti dai coltivatori di patate per l'attacco della tignola» con uno stanziamento di L. 1.000 milioni.

     2. La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante prelievo dal capitolo n. 29802, lettera q) del fondo globale per i provvedimenti legislativi del bilancio regionale di previsione 1988 che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.