Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 17/09/1974 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Lazio assume iniziative volte a promuovere e sostenere la cooperazione in agricoltura, come strumento di sviluppo economico-sociale e di partecipazione. |
Art. 2. Negli anni finanziari 1974 e 1975 alle cooperative ed ai consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed attuano [...] |
Art. 3. Alle associazioni regionali delle cooperative operanti nel Lazio, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, negli anni finanziari 1974 e 1975 [...] |
Art. 4. La Regione concede alle cooperative e agli Enti di sviluppo agricolo che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento [...] |
Art. 5. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente art. 4, dovranno essere presentate all'Assessorato per l'agricoltura e foreste che provvederà all'istruttoria in merito. |
Art. 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di cooperative composte in prevalenza di coltivatori diretti: |
Art. 7. Per gli interventi previsti nella presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.900.000.000 in ragione di L. 2.950.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. |
Art. 8. La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: |
Art. 9. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. |
§ 3.1.7 - L.R. 17 settembre 1974, n. 45. [1]
Interventi a favore della cooperazione agricola. [2]
(B.U. 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.).
Art. 1. La Regione Lazio assume iniziative volte a promuovere e sostenere la cooperazione in agricoltura, come strumento di sviluppo economico-sociale e di partecipazione.
Art. 2. Negli anni finanziari 1974 e 1975 alle cooperative ed ai consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed attuano ammassi volontari la Regione può concedere un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente, ivi compresa, la corresponsione di acconti ai conferenti.
Il concorso della Regione è ragguagliato alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso fissato ai sensi dell'art. 34 della
Art. 3. Alle associazioni regionali delle cooperative operanti nel Lazio, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, negli anni finanziari 1974 e 1975 sono concessi finanziamenti ordinari annuali per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.
I fondi destinati ai finanziamenti di cui al comma precedente, sono ripartiti annualmente fra le associazioni:
- per il 50% in parti uguali tra le stesse;
- per il 50% in proporzione diretta al numero delle cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni associazione, al numero dei soci delle cooperative, al volume di attività desumibile dal bilancio delle cooperative.
La Regione altresì concede finanziamenti ordinari annuali negli anni finanziari 1974 e 1975 - alle organizzazioni professionali regionali più rappresentative dei contadini coltivatori diretti che nel quadro delle loro finalità istituzionali - svolgono attività volte:
a) alla preparazione ed alla formazione di quadri contadini dirigenti delle forme associative e cooperative;
b) alla propaganda, alla divulgazione, ed allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
c) alla organizzazione di convegni, congressi, seminari e viaggi di studio;
d) all'assistenza legale, fiscale, tributaria, sindacale e professionale della categoria;
e) alla collaborazione con la Regione nei suoi piani e programmi di sviluppo della impresa contadina diretto-coltivatrice singola o associata.
I fondi destinati al finanziamento di cui al comma precedente saranno ripartiti annualmente dall'Assessore all'agricoltura su parere della Commissione.
Art. 4. La Regione concede alle cooperative e agli Enti di sviluppo agricolo che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, o hanno in corso tali opere i seguenti benefici per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni:
a) per le opere per cui sia stata presentata la domanda di accertamento finale successivamente al 1° gennaio 1973 e per quelle in corso di realizzazione alla data del 30 settembre 1974, un contributo in conto capitale fino al 40% dei maggiori oneri e il concorso sugli interessi dei mutui già contratti o che saranno contratti per la copertura della restante quota non coperta dal contributo.
La Giunta su parere della Commissione agricoltura ed in base al programma che sarà formulato, determinerà, nei limiti massimi del 40% il contributo in conto capitale da concedere;
b) per le opere non considerate nella precedente lettera a), il concorso sugli interessi dei mutui già contratti o che saranno contratti per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni.
I benefici in favore degli Enti di sviluppo sono riservati agli impianti gestiti o destinati ad essere gestiti da cooperative e loro consorzi.
I benefici di cui al presente articolo sono concessi per opere che all'entrata in vigore della
Art. 5. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente art. 4, dovranno essere presentate all'Assessorato per l'agricoltura e foreste che provvederà all'istruttoria in merito.
La Giunta regionale, su proposta di detto Assessorato e su parere della Commissione consiliare all'agricoltura provvederà alla programmazione degli interventi, all'approvazione delle iniziative, nonché alla concessione e liquidazione dell'intervento regionale [4].
Art. 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di cooperative composte in prevalenza di coltivatori diretti:
Art. 7. Per gli interventi previsti nella presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.900.000.000 in ragione di L. 2.950.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
All'onere previsto per l'anno 1974 in L. 2.950.000.000 si farà fronte per L. 2.150.000.000 mediante prelievo dal cap. 2981 del bilancio 1974.
In relazione a ciò la partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1974, viene ridotta da L. 1.000.000.000 a L. 200.000.000 e corrispondentemente si sostituisce la partita n. 8 con importo di L. 800.000.000 per «Interventi a favore della cooperazione agricola».
L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di lire 800.000.000 di cui al precedente comma, ultima parte, verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 1993.
Art. 8. La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
cap. 2759 con denominazione: «Contributi alle associazioni regionali delle cooperative e alle organizzazioni professionali regionali dei contadini coltivatori diretti» L. 350.000.000 di cui L. 150.000.000 per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3, lire 200.000.000 per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3;
cap. 2760 con denominazione: «Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione» L. 1.800.000.000;
cap. 2781 con denominazione: «Contributi a cooperative e ad Enti di sviluppo per maggiori oneri sostenuti per la realizzazione di impianti sociali» di L. 800.000.000 [5].
Art. 9. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Per il rifinanziamento della presente legge, vedi rispettivamente la
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della