Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 05/07/2011 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.222 - R.R. 5 luglio 2011, n. 6.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni
(B.U. 7 luglio 2011, n. 25 - S.O. n. 131)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 67 del
1. All'articolo 67 del
a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La determinazione, qualora non contenga un impegno di spesa, acquista efficacia dalla data di registrazione di cui al comma 2. Nel caso la determinazione disponga un impegno di spesa, la stessa diventa efficace dalla data di registrazione dell'impegno ai sensi del comma 8.";
b) i commi 11 e 12 sono abrogati.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.