Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 22/02/2011 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 |
Art. 2. Modifiche agli allegati A e B del r.r. 1/2002 e successive modifiche |
Art. 3. Disposizioni transitorie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.7.220 - R.R. 22 febbraio 2011, n. 3.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche
(B.U. 28 febbraio 2011, n. 8)
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 553 bis del
"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"e successive modifiche
1. L'articolo 553 bis del
"Art. 553 bis. (Avvocatura regionale)
1. In attesa del complessivo adeguamento del
2. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della
a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;
b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della
c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
d) relaziona semestralmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;
e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 6, della
f) provvede alla gestione di tutto il personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;
g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;
h) nomina i responsabili delle strutture dell'Avvocatura a responsabilità dirigenziale;
i) valuta gli avvocati ed il dirigente della struttura amministrativa.
3. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore le funzioni vicarie sono svolte da un avvocato con qualifica dirigenziale abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, designato, di norma, con il provvedimento dell'incarico, cui è attribuita l' indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 164, comma 2, per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area.".
Art. 2. Modifiche agli allegati A e B del
1. L'Allegato A al
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presidenza: strutture di diretta collaborazione e Avvocatura";
b) nell'organigramma della Presidenza, prima delle strutture di diretta collaborazione, è inserita la struttura: "Avvocatura regionale" con le seguenti competenze: "Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado nonché l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie"
AVVOCATURA REGIONALE
COMPETENZE
Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, nonchè l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulle questioni che possono costiruire oggetto di controversie.
c) all'allegato B del
Art. 3. Disposizioni transitorie [1]
1. In sede di prima applicazione, in attesa del complessivo adeguamento del
2. L'Avvocato coordinatore, entro centottanta giorni dalla nomina ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 del