Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/06/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) |
Art. 2. (Modifiche dell’articolo 523 del r.r. 1/2002) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 524 del r.r. 1/2002) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 525 del r.r. 1/2002) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 526 del r.r. 1/2002) |
Art. 6. (Modifica dell’articolo 527 del r.r. 1/2002) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 528 del r.r. 1/2002) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 529 del r.r. 1/2002) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 530 del r.r. 1/2002) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 531 del r.r. 1/2002) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 532 del r.r. 1/2002) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 534 del r.r. 1/2002 e successive modifiche) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 537 del r.r. 1/2002) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 539 del r.r. 1/2002) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 540 del r.r. 1/2002) |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 542 del r.r. 1/2002) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.194 - R.R. 3 giugno 2008, n. 8.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
(B.U. 14 giugno 2008, n. 22)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 522 del
1. L’articolo 522 del
“Art. 522. (Amministrazione)
1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all’amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”.”.
Art. 2. (Modifiche dell’articolo 523 del
1. Il comma 1, dell’articolo 523 del r. r. 1/2002, è sostituito dal seguente:
“1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 523 del r. r. 1/2002 è abrogato.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 524 del
1. Al comma 3 dell’articolo 524 del r. r. 1/2002 le parole : “con delibera della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con atto motivato del direttore della direzione regionale competente”.
2. Al comma 5 dell’articolo 524 del
3. Al comma 6 dell’articolo 524 del
Art. 4. (Modifica all’articolo 525 del
1. Al comma 1 dell’articolo 525 del
Art. 5. (Modifica all’articolo 526 del
1. Il comma 4 dell’articolo 526 del r. r. 1/2002 è abrogato.
Art. 6. (Modifica dell’articolo 527 del
1. Il comma 2 dell’articolo 527 del r. r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
“2. I beni di cui all’articolo 518, comma 1, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle a cui sono destinati, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 528 del
1. Al comma 3 dell’articolo 528 del
2. Al comma 5 dell’articolo 528 del
3. Al comma 6 dell’articolo 528 del
Art. 8. (Modifica all’articolo 529 del
1. Il comma 1 dell’articolo 529 del
“1. Nel caso di accertata violazione dell’utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il direttore della direzione regionale competente, con proprio atto motivato, da notificare ai soggetti interessati, intima, mediante diffida, il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti in caso di inosservanza della diffida.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 530 del
1. Al comma 1 dell’articolo 530 del
2. Al comma 4 dell’articolo 530 del
3. Il comma 5 dell’articolo 530 del
“5. Relativamente alle fasce frangivento in agro pontino, nelle more dell’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater della
Art. 10. (Modifica all’articolo 531 del
1. Il comma 2 dell’articolo 531 del
Art. 11. (Modifiche all’articolo 532 del
1. Al comma 1 dell’articolo 532 del
2. Al comma 5 dell’articolo 532 le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della direzione regionale competente”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 534 del
1. Al comma 1 dell’articolo 534 del
a) alla lettera a) le parole “alla assistenza abitativa” sono sostituite dalle seguenti: “ad uso abitativo”;
b) alla lettera b) le parole “non assistenziale e” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 534 del
3. Il comma 3 dell’articolo 534 del
“3. La Giunta regionale, con proprio atto d’indirizzo individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell’ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non risultino realizzabili le finalità di cui all’articolo 531, comma 1, e non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l’anno, in date antecedenti all’adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l’assestamento del bilancio stesso, l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 534 del
5. Il comma 5 dell’articolo 534 del
6. Al comma 6 dell’articolo 534 del
7. Al comma 7 bis dell’articolo 534 del
Art. 13. (Modifiche all’articolo 537 del
1. Al comma 1 dell’articolo 537 del
2. Al comma 4, la parola: “dipartimentale” è sostituita dalle seguenti: “del direttore della direzione regionale competente”.
Art. 14. (Modifica all’articolo 539 del
1. Al comma 3 dell’articolo 539 del
Art. 15. (Modifica all’articolo 540 del
1. Al comma 1 dell’articolo 540 del
Art. 16. (Modifiche all’articolo 542 del
1. Al comma 2 dell’articolo 542 del
a) nel primo periodo, le parole: “viene autorizzata dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d’indirizzo della Giunta regionale”.
b) nel secondo periodo, le parole: “rientra nella competenza della Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dal direttore della direzione regionale competente”.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.