§ 2.7.181 - R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/01/2005
Numero:3

§ 2.7.181 - R.R. 27 gennaio 2005, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 4).

 

Art. 1. (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni).

     1. All’articolo 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione, dai direttori di dipartimento o dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell’organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell’estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l’atto, ognuno nell’ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell’atto stesso. Qualora l’atto amministrativo non sia riservato alla competenza del direttore del dipartimento, né da lui delegato, prima della relativa adozione, deve essere sottoposto allo stesso, il quale lo restituisce con la dichiarazione di corrispondenza o meno alle direttive e agli indirizzi dell’organo di governo.”.

     2. All’allegato C del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, la tabella 2, è sostituita dalla seguente:

 

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA (1)

 

DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE

442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie

 

 

 

 

TOTALE

 

A

B

C

D

 

PERSONALE NON DIRIGENTE

153

828

1.207

1.500

3.688

 

(1) comprensiva anche del personale di cui alla tabella 1”.

 

     3. All’allegato G, parte A, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:

     a) al punto 4, comma 1, le parole: “dalla Giunta su istruttoria del” sono sostituite dalla seguente: “dal”;

     b) al punto 5, comma 1, le parole: “dalla Giunta, il direttore del dipartimento “Istituzionale”” sono sostituite dalle seguenti: “dal responsabile della struttura di riferimento, il direttore della direzione regionale “Organizzazione e personale””.

 

Art. 2. (Modifiche al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2).

     1. Gli articoli 36 e 45 del regolamento 8 ottobre 2004, n. 2 sono abrogati.

     2. All’articolo 64 del r.r. 2/2004, le parole: “e gli articoli da 500 a 515” sono sostituite dalle seguenti: “, gli articoli da 500 a 515 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 bis,”.

     3. All’articolo 65, del r.r. 2/2004, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5 bis. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta di cui all’articolo 449, comma 2, del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento:

a) continuano ad applicarsi le norme relative all’autoparco contenute nello stesso r.r. 1/2002;

b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 503 del r.r. 1/2002, con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’autorizzazione della guida di automezzi regionali anche da parte di dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa e il divieto di trasportare altre persone, qualora ricorrano motivate e improcrastinabili esigenze di servizio e l’uso dell’automezzo sia pregiudiziale all’espletamento di specifiche funzioni.”.