Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 11/03/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 del Reg. 6 settembre 2002, n. 1. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del r.r. 1/2002. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 17 del r.r. 1/2002. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 27 del r.r. 1/2002. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 del r.r. 1/2002. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 65 del r.r. 1/2002. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 105 del r.r. 1/2002. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 109 del r.r. 1/2002. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 110 del r.r. 1/2002. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 141 del r.r. 1/2002. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 315 del r.r. 1/2002. |
Art. 12. Modifiche all'articolo 316 del r.r. 1/2002. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 384 del r.r. 1/2002. |
Art. 14. Modifica all'articolo 501 del r.r. 1/2002. |
Art. 15. Modifiche all'allegato A del r.r. 1/2002. |
Art. 16. Modifiche all'allegato B del r.r. 1/2002. |
Art. 17. Modifiche all'allegato O al r.r. 1/2002. |
Art. 18. Abrogazioni. |
Art. 19. Pubblicazione ed entrata in vigore. |
§ 2.7.172 - R.R. 11 marzo 2003, n. 1. [1]
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale".
(B.U. 20 marzo 2003, n. 8 - S.O. n. 7).
Art. 1. Modifiche all'articolo 10 del Reg. 6 settembre 2002, n. 1.
1. All'articolo 10 del
a) al comma 2, le parole: "con atto di organizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento";
b) al comma 5, tra il primo e il secondo periodo è inserito il seguente: “In caso di conferimento dell’incarico a soggetti diversi dai dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro può essere regolato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 del
Art. 3. Modifiche all'articolo 17 del
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del
Art. 4. Modifiche all'articolo 27 del
1. Al comma 2 dell'articolo 27 del
a) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle strutture relative allo espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), relative all’espletamento di funzioni caratteristiche proprie di ciascun dipartimento, ivi comprese quelle previste nell’allegato B, si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, in conformità ad appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 del
1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 del
Art. 6. Modifiche all'articolo 65 del
1. Al comma 7 dell'articolo 65 del
Art. 7. Modifiche all'articolo 105 del
1. Il comma 1 dell’articolo 105 del
“1. Il presente capo disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione e l’acquisizione di atti e documenti da parte dell’amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività amministrative, in conformità alle disposizioni del
Art. 8. Modifiche all'articolo 109 del
1. Il comma 2 dell’articolo 109 del
“2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici nonché le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall’articolo 8 del
Art. 9. Modifiche all'articolo 110 del
1. Al comma 2 dell'articolo 110 del
Art. 10. Modifiche all'articolo 141 del
1. Al comma 1 dell'articolo 141 del
Art. 11. Modifiche all'articolo 315 del
1. Al comma 7 dell'articolo 315 del
2. Al comma 10 dell'articolo 315 del
3. Al comma 11, dell'articolo 315 del
4. Il comma 12 dell’articolo 315 del
“12. Per la corresponsione dell’indennità di servizio di cui al comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell’indennità di cui al comma 11 si applica quanto previsto dalla
Art. 12. Modifiche all'articolo 316 del
1. Al comma 1 dell'articolo 316 le parole: "Il dirigente regionale", sono sostituite dalle seguenti: "Il dipendente regionale".
Art. 13. Modifiche all'articolo 384 del
1. Al comma 3 dell'articolo 384 del
2. Al comma 4 dell'articolo 384 del
Art. 14. Modifica all'articolo 501 del
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 501 del
Art. 15. Modifiche all'allegato A del
1. All'allegato A del
a) la "Struttura di consulenza giuridico-legislativa" e le relative competenze sono sostituite dalle seguenti:
"Verifica dell'attuazione delle politiche regionali": Verifica l'attuazione delle politiche regionali, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere.
In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e degli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sul contesto istituzionale, sociale ed economico, verificando se e in che misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse;
b) la denominazione della struttura: "Comunicazione" è sostituita dalla seguente: "Comunicazione e relazioni esterne" e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura "Comunicazione" contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura "Comunicazione e relazioni esterne";
c) la denominazione della struttura: "Relazioni esterne - Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale" è sostituita dalla seguente: "Relazioni istituzionali - Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale" e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura "Relazioni esterne - Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale" contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura "Relazioni istituzionali - Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale".
Art. 16. Modifiche all'allegato B del
1. All'allegato B del
a) nelle competenze della Direzione regionale "Attività della presidenza", il secondo periodo è soppresso;
b) dopo la Direzione regionale "Attività della presidenza" è inserita la seguente Direzione regionale con le relative competenze:
"Affari giuridici e legislativi"
Svolge attività di supporto tecnico-giuridico, in collegamento con i dipartimenti, nelle diverse fasi del procedimento legislativo e regolamentare, assicurando, in particolare: l'elaborazione, la revisione ed il coordinamento delle proposte di legge e di regolamento da sottoporre alla Giunta; l'analisi preventiva dei progetti di atti normativi per la valutazione della congruità e degli effetti dell'intervento normativo (Analisi d'impatto della regolazione: A.I.R.) nonché per la verifica dell'incidenza sull'ordinamento preesistente, della legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali (Analisi tecnico-normativa: A.T.N.); la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e del Consiglio in occasione della discussione di progetti di leggi regionali, anche al fine della predisposizione dì emendamenti richiesti dalla Giunta.
Effettua studi e ricerche, approfondendo problematiche di grande rilievo in materia giuridico-legislativa; esamina e valuta, in collaborazione con le strutture regionali competenti, la normativa dell'Unione europea e dello Stato, anche in fase di elaborazione, ai fini della definizione della posizione delle regioni nelle sedi istituzionali di concertazione e di raccordo a livello nazionale nonché ai fini della salvaguardia delle competenze regionali.
Assicura una periodica informazione giuridica agli organi e alle strutture della Regione anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali e gestisce la biblioteca giuridica.
Assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale sull'interpretazione della legislazione vigente nonché la consulenza e l'assistenza tecnica per la redazione di atti di alta amministrazione su richiesta degli organi della Regione.".
2. All'allegato B del
a) sono aggiunte le seguenti strutture direzionali dipartimentali di staff a responsabilità dirigenziale per l'espletamento delle funzioni caratteristiche:
"Coordinamento delle politiche europee ";
"Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
b) nelle competenze della Direzione regionale "Programmazione economica" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Promuove tutte le iniziative per l'utilizzo dei fondi comunitari connessi alle politiche di coesione".
3. All'allegato B del
- "Coordinamento delle politiche europee": Assicura l'integrazione fra le politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali, coordina i referenti regionali per l'attuazione delle politiche europee non strutturali, in collaborazione con la sede regionale di Bruxelles; partecipa alle varie sedi nazionali e internazionali in materia di politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali; orienta le strutture regionali per la candidatura a programmi cofinanziati da fondi europei non strutturali".
- "Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici": Espleta le attività previste dagli articoli 1 e 4 della
4. All'allegato B del
Art. 17. Modifiche all'allegato O al
1. Alla lettera c) del comma 5 del punto 3 dell'allegato O al
Art. 18. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il comma 10 dell'articolo 9;
b) il comma 3 dell'articolo 108;
c) i commi 3 e 4 dell'articolo 109;
d) l'articolo 393.
Art. 19. Pubblicazione ed entrata in vigore.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
[1] Ratificato dall’art. 1 del