Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/07/1997 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al servizio di controllo interno, istituito con l'articolo 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 è preposto un collegio di tre esperti, nominati dal presidente della Regione, in [...] |
Art. 2. 1. Il servizio di controllo interno svolge i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, con riferimento al complesso dell'attività amministrativa [...] |
Art. 3. 1. Il servizio riferisce alla Giunta e all'ufficio di presidenza con documenti distinti, ogni tre mesi, ed effettua la relazione annuale per quanto di propria competenza e sulla base degli [...] |
Art. 4. 1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale, il servizio di controllo interno opera annualmente la valutazione in relazione a tutte le [...] |
Art. 5. 1. E' istituito, presso il servizio di controllo interno, un sistema informativo. |
§ 2.7.153 - R.R. 2 luglio 1997, n. 2.
Regolamento per il Servizio di controllo interno in attuazione della legge regionale n. 25/96: «Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale».
(B.U. 19 luglio 1997, n. 20).
1. Al servizio di controllo interno, istituito con l'articolo 17 della
2. Con il decreto di nomina è impegnata la spesa per il pagamento di un'indennità ai membri esterni all'amministrazione regionale.
3. Al servizio di controllo interno è assegnato, in via preliminare con deliberazione dell'Assessore alle Risorse un apposito contingente di personale, nel limite massimo di 3 unità appartenenti alla qualifica dirigenziale e di 20 unità appartenenti alle restanti qualifiche selezionate tramite bando interno e partecipazione ad apposito corso di formazione. Alla fine del primo anno di attività, verrà definito su proposta del collegio con precisione: organico, qualifiche e funzioni, criteri di selezione, modalità di formazione, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia.
4. Al servizio di controllo interno, è assegnata altresì, una dotazione strumentale adeguata allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge.
5. E' assegnato un capitolo del bilancio regionale finalizzato a garantire il normale funzionamento dell'ufficio. Con tali fondi, il servizio potrà realizzare indagini conoscitive e campionarie, studi ed analisi che consentano di pervenire ad una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa regionale, anche sulla base delle opinioni degli utenti e delle loro associazioni. Tali analisi verranno predisposte dal servizio di controllo interno in collaborazione con l'ufficio per le relazioni con il pubblico e con gli altri uffici dell'amministrazione regionale che operano a diretto contatto con il pubblico.
1. Il servizio di controllo interno svolge i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, della
Il Sistema di controllo interno svolge i suoi controlli sulle strutture del consiglio regionale sulle strutture di staff del presidente e degli Assessori, nonché sugli uffici speciali temporanei, tenendo conto, per questi ultimi, delle diverse scadenze temporali. Entro il 31 gennaio con apposito atto, rispettivamente il presidente della Giunta ed il presidente del consiglio determinano:
contenuti e tempi di attuazione dei programmi e dei progetti da assegnare alla gestione delle strutture;
criteri degli obiettivi da conseguire;
parametri di riferimento dell'attività di controllo.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti, di cui all'articolo 17, comma 1, della
a) verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi, delle direttive, degli obiettivi fissati; analizza le interrelazioni funzionali fra le diverse strutture interne all'ente che partecipano al processo di attuazione dell'azione amministrativa con riferimento ad ogni particolare obiettivo, misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. A tal fine sono obbligatoriamente trasmessi al servizio tutti gli atti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5 della
b) elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori e predispone i modelli per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture e delle attività regionali; definisce i parametri e gli indici di rendimento; determina i metodi di misurazione delle attività;
c) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e la produttività del lavoro; concorre a predisporre ed aggiornare un sistema di rilevazione dei costi per centri di servizio, secondo i canoni della contabilità analitica;
d) cura, d'intesa con l'osservatorio della finanza regionale, la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, anche al fine di verificare l'efficienza allocativa della politica finanziaria regionale mediante l'utilizzo di tecniche di controllo della gestione finanziaria;
e) determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle funzioni a qualsiasi titolo attribuite dalla legislazione nazionale, gli ambiti omogenei di attività regionale, che costituiscono le unità di analisi per la valutazione delle politiche regionali;
f) definisce annualmente, anche su indicazione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio per le attività degli uffici del Consiglio, e previa consultazione dei direttori di dipartimento, i programmi ed i parametri di riferimento dell'attività di controllo.
3. Nella determinazione dei parametri di riferimento del controllo, il servizio tiene conto della distinzione fra funzioni finali e funzioni strumentali e della natura dell'attività controllata. I parametri e gli indici di rendimento devono essere specializzati al fine di consentire verifiche analitiche e specifiche, e integrati, al fine di consentire valutazioni complesse e di sintesi. I parametri e gli indici devono consentire, inoltre, di imputare le risorse finanziarie gestite in relazione a ciascun obiettivo e di imputare le risorse reali utilizzate nei processi di lavoro, in modo da pervenire alla determinazione dei costi per unità di prodotto.
4. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio, per le attività degli uffici del Consiglio, anche su proposta degli assessori regionali, può richiedere al servizio di effettuare indagini e verifiche su specifiche questioni e aspetti dell'attività dell'organizzazione regionale.
5. Il servizio può predisporre, altresì, indagini e verifiche sulla base di segnalazione dei dirigenti regionali.
6. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale l'attivazione del servizio per effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia e all'efficienza di specifici interventi regionali e all'attuazione delle leggi e dei programmi. I risultati delle indagini richieste sono trasmessi al presidente del Consiglio regionale.
1. Il servizio riferisce alla Giunta e all'ufficio di presidenza con documenti distinti, ogni tre mesi, ed effettua la relazione annuale per quanto di propria competenza e sulla base degli indirizzi ricevuti sui risultati dei controlli e delle analisi effettuate.
2. La relazione deve contenere, altresì, informazioni analitiche riassuntive relative a tutte le rilevazioni svolte, con particolare riferimento all'indice di produttività e al costo del lavoro e all'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie.
3. La relazione viene inviata alla Giunta, al consiglio e ai direttori di dipartimento, che danno diffusione ad essa presso le strutture interessate.
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale, il servizio di controllo interno opera annualmente la valutazione in relazione a tutte le posizioni dirigenziali.
2. La valutazione deve tenere conto dei programmi dei progetti e delle relazioni sui risultati presentati dai dirigenti ai sensi dell'articolo 14 della
3. La valutazione deve avvenire tenendo conto delle condizioni organizzative e ambientali a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.
4. La procedura di valutazione dovrà avvenire in coerenza con l'art. 23 del CNNL.
5. La valutazione dei dirigenti sulla base degli obiettivi ed indirizzi assegnati rappresenta il punto di riferimento del «sistema premiante» nella gestione del personale e pertanto dovrà essere fondata su elementi qualitativi e quantitativi di risultato, gestione, tempi e costi verificabili e confrontabili.
6. In seguito a valutazione negativa, il servizio può suggerire il tipo e il grado di sanzione, fermo restando il potere di provvedere degli organi di direzione e il procedimento di contraddittorio.
1. E' istituito, presso il servizio di controllo interno, un sistema informativo.
2. Per la prima applicazione, il servizio può proporre alla Giunta di procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
3. Il servizio predispone gli schemi, i moduli e i questionari necessari a raccogliere le informazioni utili per l'attività di controllo; concorre, d'intesa con le strutture preposte al Bilancio ed alla ragioneria regionale, alla predisposizione dei sistemi di contabilità analitica da utilizzare; è sentito sullo schema di relazione dei dirigenti e sullo schema dei progetti e dei programmi. Tali schemi devono indicare con chiarezza obiettivi e risultati attesi, in modo da consentire la verifica del raggiungimento dei risultati, ove possibile, anche con metodologie quantificate.
4. Gli uffici sono tenuti a fornire al servizio di controllo interno tutte le informazioni richieste. Il servizio può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Il servizio accede a tutti i sistemi informativi e la base dati esistente. In ogni ufficio il dirigente indica il referente del servizio di controllo interno responsabile per la trasmissione delle informazioni. Per tali referenti è previsto un apposito corso di formazione caratterizzato da:
accesso ad archivi e base dati interno ed esterno;
modelli statistici;
indicatori su serie storica;
determinazione di indicatori di efficacia/efficienza.