Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 21/10/2008 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente: |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio |
§ 2.6.63 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 18. [1]
Misure urgenti in materia sanitaria
(B.U. 28 ottobre 2008, n. 40 - S.O. n. 128)
1. La lettera b) dell’articolo 1, comma 1 della
“b) il risarcimento del danno.”.
2. Il comma 2 della
“2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.”.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 53 della