§ 2.6.51 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 34.
Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società per azioni denominata fiera di Frosinone s.p.a.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:30/10/2003
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Procedure di costituzione)
Art. 3.  (Condizioni per la partecipazione)
Art. 4.  (Rappresentanti della Regione )
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)


§ 2.6.51 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 34.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società per azioni denominata fiera di Frosinone s.p.a.

(B.U. 29 novembre 2003, n. 33).

 

     Art. 1. (Finalità e oggetto)

     1. La Regione, al fine di potenziare il sistema fieristico, congressuale ed i relativi servizi, nonché favorire lo sviluppo e la valorizzazione della realtà economica e produttiva della Provincia di Frosinone, partecipa ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto, alla costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata “Fiera di Frosinone s.p.a.”.

     2. La società di cui al comma 1 é costituita nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile e ha sede in Frosinone.

 

          Art. 2. (Procedure di costituzione)

     1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, tutti gli atti esecutivi necessari a rendere operante la partecipazione della Regione alla Fiera di Frosinone s.p.a. e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell’apposito stanziamento del bilancio regionale, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     2. [Le deliberazioni relative a quanto previsto nel comma 1 sono assunte dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente. Tutti gli altri atti sono immediatamente trasmessi al Consiglio regionale per opportuna conoscenza] [1].

 

          Art. 3. (Condizioni per la partecipazione)

     1. La partecipazione della Regione alla Fiera di Frosinone s.p.a. è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda:

     a) che al capitale sociale partecipino inizialmente la Regione Lazio e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e che possano altresì partecipare la Provincia di Frosinone, il Comune di Frosinone e altri comuni appartenenti alla provincia stessa [2];

     b) che successivamente alla costituzione della società siano ammessi come soci di minoranza altri enti pubblici o soggetti privati secondo le modalità ed i limiti fissati dallo statuto della società stessa e dalla normativa vigente in materia, riservando ai soggetti di cui alla lettera a) la maggioranza delle azioni;

     c) che l’oggetto sociale consista nell’organizzazione diretta o mediante altri soggetti, di manifestazioni fieristiche, congressuali o di servizi, per le finalità di cui all’articolo 1, da realizzarsi anche mediante l’acquisizione e la gestione di infrastrutture, di immobili ed allestimenti;      d) che le iniziative intraprese dalla società siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione in materia, in particolare per quanto riguarda il coordinamento dell’attività espositiva della Fiera di Frosinone s.p.a. con quella delle altre fiere del Lazio;

     e) che in caso di successiva costituzione di società finalizzate all’esercizio delle attività di cui alla lettera c), alla società Fiera di Frosinone s.p.a. venga riservata una quota delle azioni non inferiore al 50 per cento;

     f) che ai soggetti di cui alla lettera a) sia riservata la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione alla società;

     g) che le deliberazioni di straordinaria amministrazione debbano essere assunte dall’assemblea con una maggioranza non inferiore ai due terzi.

 

          Art. 4. (Rappresentanti della Regione )

     1. La Regione è rappresentata nell’assemblea della Fiera di Frosinone  s.p.a. dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

     2. Gli altri rappresentanti della Regione nella Fiera di Frosinone s.p.a. sono nominati dal Consiglio regionale nella forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

 

          Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificato in euro 774.685,35, grava sul capitolo B26502 del bilancio di previsione 2003.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare apposita variazione di bilancio incrementando di euro 774.685,35 per competenza e cassa, la dotazione del capitolo di cui al comma 1, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo T22501.

 


[1] Comma abrogato dall’art. 68 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 68 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.