§ 2.6.44 - R.R. 20 giugno 2001, n. 3.
Funzionamento del Comitato dei Garanti e modalità di elezione del componente interno del comitato.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:20/06/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti).
Art. 2.  (Procedimento).
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  (Disciplina degli incarichi).
Art. 5.  (Modalità di elezione del componente del Comitato).
Art. 6.  (Commissione elettorale).
Art. 7.  (Presentazione delle candidature).
Art. 8.  (Scheda - Modalità di votazione).
Art. 9.  (Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza).
Art. 10.  (Trasmissione dei plichi con le schede).
Art. 11.  (Scrutinio).
Art. 12.  (Proclamazione).
Art. 13.  (Surrogazione).
Art. 14.  (Norma transitoria).


§ 2.6.44 - R.R. 20 giugno 2001, n. 3. [1]

Funzionamento del Comitato dei Garanti e modalità di elezione del componente interno del comitato.

(B.U. 20 luglio 2001, n. 20).

 

Art. 1. (Istituzione e compiti).

     1. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, è istituito il Comitato dei garanti.

     2. Il Comitato dei garanti è preposto, sulla base del procedimento di cui al successivo articolo 2, al rilascio dei pareri prima dell'adozione dei provvedimenti di collocamento a disposizione per la durata massima di un anno con la conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi più gravi, di licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi, previsti dall'art. 17, comma 6, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.

 

     Art. 2. (Procedimento).

     1. I risultati negativi dell'attività amministrativa o il mancato raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 25 del 1996, valutati con i sistemi determinati dall'amministrazione, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

     2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, e collocato a disposizione per la durata massima di un anno con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Giunta regionale, su conforme parere del Comitato dei garanti, di cui al successivo art. 3.

     4. Si considerano "risultati negativi dell'attività amministrativa o il mancato raggiungimento degli obiettivi" allorquando il dirigente riceve una valutazione finale inferiore al 50%.

     5. Si considera "grave inosservanza delle direttive impartite" allorquando il dirigente disattende le direttive stesse arrecando un grave pregiudizio all'azione amministrativa.

     6. Si considera "ripetuta responsabilità" allorquando il dirigente riceve una valutazione finale inferiore al 50% per due annualità consecutive.

     7. La contestazione di cui al comma 2 è effettuata, mediante comunicazione datata e sottoscritta:

     a) dall'organo politico o dal dirigente sovraordinato, per il caso di grave inosservanza delle direttive impartite, entro dieci giorni dalla rilevazione dell'inosservanza stessa;

     b) dal valutatore di seconda istanza, per il caso di ripetuta responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, entro dieci giorni dall'approvazione della proposta di seconda istanza.

     8. Il contraddittorio di cui al comma 2 è esercitato dal dirigente interessato alla contestazione mediante la formulazione di controdeduzioni, datate e sottoscritte, da inviarsi al soggetto che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla data della comunicazione.

     9. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono trasmessi dai soggetti di cui ai commi 7 e 8 alla struttura competente alla gestione del personale che, a sua volta, li invia al Comitato dei Garanti per il rilascio del previsto parere.

     10. Il Comitato dei Garanti, valutati gli atti, deve rilasciare il previsto parere entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette alla struttura competente alla gestione del personale.

     11. La struttura competente alla gestione del personale predispone, in conformità al parere del Comitato dei Garanti, il relativo provvedimento.

     12. Agli effetti del provvedimento di cui al comma 11:

     a) se il dirigente era titolare del Dipartimento, ferma restando l'esclusione per un anno dal conferimento di altri incarichi uguali o equiparati al Dipartimento, è conferito l'incarico di dirigente di Area o equiparato;

     b) se il dirigente era titolare dell'Area, ferma restando l'esclusione per un anno dal conferimento di altri incarichi uguali o equiparati all'Area, è conferito l'incarico di dirigente di Servizio o equiparato;

     c) se il dirigente era titolare del Servizio, ferma restando l'esclusione per un anno dal conferimento di altri incarichi uguali o equiparati al Servizio, è collocato a disposizione per la durata massima di un anno con conseguente attribuzione del trattamento economico connesso alla posizione di staff;

     d) se riguarda un dirigente non di ruolo dell'amministrazione, è disposta la risoluzione del contratto.

     13. Restano fermi i casi di recesso per responsabilità individuale previsti da disposizioni del codice civile, di legge e dei contratti collettivi.

 

     Art. 3. (Composizione).

     1. Il Comitato è composto:

     a) da un magistrato della Corte dei Conti designato dal Presidente della Corte dei Conti stessa, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di Presidente;

     b) da un dirigente del ruolo unico eletto dai dirigenti del medesimo ruolo, con le modalità stabilite dall'art. 5 e collocato fuori ruolo per la durata del mandato;

     c) da un esperto designato dalla Giunta, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Disciplina degli incarichi).

     1. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del Presidente della Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

     3. Ai soggetti di cui all'art. 3, lettere a) e c) è attribuito, per la peculiarità e la rilevanza delle materie da trattare, un compenso onnicomprensivo annuo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1997, n. 27, con il provvedimento di nomina.

     4. Il soggetto di cui all'art. 3, lettera b), mantiene il trattamento economico in godimento al momento della nomina, compresa la retribuzione di risultato nella misura massima prevista. Al medesimo soggetto competono altresì gli eventuali miglioramenti che, nel periodo di durata della carica, dovessero essere attribuiti alla posizione dirigenziale ricoperta al momento della nomina per effetto di contratti collettivi o di altre disposizioni.

     5. I componenti del comitato, nell'ambito dei compiti previsti, possono partecipare ad incontri, conferenze, dibattiti, riunioni di coordinamento con altri enti pubblici o privati e ad ogni altra attività attinente all'incarico. In tal caso compete ai medesimi il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

     6. Il compito di curare gli atti da sottoporre al Comitato è svolto da un segretario scelto tra il personale regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento. Il Comitato potrà avvalersi del personale del servizio per il contenzioso sulle controversie del lavoro.

 

     Art. 5. (Modalità di elezione del componente del Comitato).

     1. Le elezioni del dirigente del ruolo unico a componente del Comitato dei garanti sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Giunta da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio trenta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto è indicato l'ufficio incaricato del servizio elettorale individuato nell'ambito delle strutture dell'Assessorato competente alla gestione del personale.

     2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti. Non hanno diritto al voto i dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa. L'ufficio del ruolo unico provvederà a predisporre gli elenchi nominativi, completi dei dati anagrafici, relativi a tutti i dirigenti elettori, con esclusione di coloro che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa, suddivisi per provincia, struttura di appartenenza e sede di lavoro.

     3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 7. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.

     4. Al termine del mandato al dirigente componente del Comitato è conferito l'incarico precedentemente ricoperto o, nell'impossibilità, un incarico equivalente.

 

     Art. 6. (Commissione elettorale).

     1. Con decreto del Presidente della Giunta, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale composta da cinque dirigenti della prima o della seconda fascia, di cui uno designato dall'Assessore competente alla gestione del personale, con funzioni di presidente, e quattro scelti a sorte, in seduta pubblica. I componenti della commissione elettorale non sono eleggibili. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente più giovane di età.

     2. La commissione elettorale ha sede presso l'Assessorato competente alla gestione del personale. Le sedute sono pubbliche.

     3. Per fornire il necessario supporto logistico ed organizzativo alle funzioni segretariali della commissione elettorale, il Direttore del dipartimento competente assegna alla commissione, per la durata delle operazioni elettorali, personale appartenente a varie categorie non dirigenziali.

 

     Art. 7. (Presentazione delle candidature).

     1. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima e della seconda fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza a livello aziendale, al segretario della commissione elettorale, anche via fax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.

     2. Le candidature di cui al comma 1 dovranno pervenire al segretario della commissione entro le ore 14,00 del termine ultimo. Saranno, pertanto, ritenute irricevibili, perché intempestive, le eventuali candidature che non siano pervenute a destinazione nella stessa data, per qualsiasi causa. Il timbro apposto dal segretario della commissione sulla richiesta di candidatura e la registrazione in un apposito registro attesta il numero totale delle candidature pervenute.

     3. Il dirigente, nell'attestare l'autenticità delle firme apposte a corredo della propria candidatura, dovrà indicare per ogni sostenitore, a stampatello o mediante dattiloscrittura/videoscrittura, i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, struttura diretta o funzioni esercitate, sede di lavoro.

     4. Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'art. 9 e specificando, con proprio verbale, le motivazioni per ciascuna delle eventuali candidature ritenute inammissibili. Nello stesso verbale saranno anche evidenziati - in via tassativa - i nominativi per i quali ricorrono casi di omonimia, specificando per ciascuno di essi se, all'indicazione del loro cognome, debbano essere aggiunti, in sede di compilazione della scheda di voto, il solo nome ovvero il luogo e la data di nascita.

 

     Art. 8. (Scheda - Modalità di votazione).

     1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

     2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

     3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. L'eventuale apposizione di più nominativi, non comporta la dichiarazione di nullità della scheda di voto ma la validità del solo primo candidato.

     4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

 

     Art. 9. (Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza).

     1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale viene inviato ai dirigenti degli uffici del personale, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonché una busta per la restituzione della scheda compilata.

     2. Entro il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i dirigenti degli uffici del personale, o loro delegati, provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le strutture dipendenti, che rilasciano ricevuta.

     3. Espresso il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell'orario d'ufficio, entro e non oltre il ventottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna, il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia.

 

     Art. 10. (Trasmissione dei plichi con le schede).

     1. Entro il ventinovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici del personale recapitano alla commissione elettorale, anche tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti.

 

     Art. 11. (Scrutinio).

     1. Entro il ventinovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni viene costituito, presso la sede di Via Cristoforo Colombo, 212 - Roma, un seggio elettorale composto dalla commissione elettorale di cui all'art. 6.

     2. La commissione elettorale si riunisce il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.

     3. A tal fine, il presidente della commissione procede all'apertura delle buste pervenute, provvedendo ad inserire in un'unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.

     4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione "ha votato" a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.

     5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna, la spiega, ne dà lettura ad alta voce e la passa al segretario.

     6. Il segretario annota separatamente il numero dei voti che ciascun candidato ha riportando durante lo spoglio delle schede.

     7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti della commissione.

 

     Art. 12. (Proclamazione).

     1. La commissione elettorale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

     2. A tale fine, il presidente della commissione elettorale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

     3. Di tutte le operazioni della commissione elettorale, di cui al presente articolo, viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale.

     4. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico.

     5. Il provvedimento con il quale il presidente della commissione elettorale proclama il candidato eletto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 13. (Surrogazione).

     1. Qualora il candidato eletto, prima della scadenza del mandato, si dimetta o cessi per qualsiasi causa da componente del Comitato, subentra il primo dei non eletti.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Fino alla costituzione del ruolo unico, le funzioni del responsabile del ruolo unico sono esercitate dal dirigente competente alla gestione del personale.

     2. Fino alla costituzione del ruolo unico, la distinzione tra dirigente appartenente alla prima o alla seconda fascia prevista dal medesimo ruolo, non è operata.

     3. Agli effetti di cui al comma 2, per dirigente di prima e di seconda fascia si intende il dirigente regionale.

     4. La Regione Lazio promuove forme di convenzione con altri enti locali e regionali per la costituzione in comune del Comitato dei garanti.

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 559 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1.