Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 21/02/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Confraternite). |
Art. 3. (Istituzione pubbliche di assistenza e beneficienza). |
Art. 4. (Enti destinatari). |
§ 2.6.43 - L.R. 21 febbraio 2001, n. 5.
Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa.
(B.U. 10 marzo 2001, n. 7 - S.O. n. 8).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lazio, nello spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, intende definire per legge la condizione giuridica delle istituzioni ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B. appartenenti alle categorie che hanno i requisiti previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990 per il riconoscimento della personalità giuridica privata.
Art. 2. (Confraternite).
1. Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, equiparate alle I.P.A.B. con
2. Le confraternite suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando quale atto costitutivo l'attestazione della competente autorità ecclesiastica che la confraternita è stata eretta nella diocesi in data anteriore al 7 giugno 1929 ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge.
Art. 3. (Istituzione pubbliche di assistenza e beneficienza).
1. Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 25 del
2. Le istituzioni suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando fotocopia della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato approvato l'elenco delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge, purché alla data di entrata in vigore della legge stessa siano ancora in possesso dei requisiti e si trovino nella condizione che avevano all'atto di inserimento nel citato elenco.
Art. 4. (Enti destinatari).
1. La presente legge si applica agli Enti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione ed in quanto non in contrasto con la vigente legislazione nazionale.