Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 02/09/2003 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 125 della l.r. 14/1999). |
§ 2.4.42 - L.R. 2 Settembre 2003, n. 28.
"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"".
(B.U. 30 settembre 2003, n. 27).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 124 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 124 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 125 della
1. Il comma 2 dell’articolo 125 della
“2. E’ altresì delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all’articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numero 4).”