Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 18/04/2003 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”). |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 14/1999). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie). |
§ 2.4.40 – L.R. 18 aprile 2003, n. 12. [1]
Istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).
(B.U. 10 maggio 2003, n. 13).
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22. (Consiglio regionale dell’economia e del lavoro).
1. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), quale strumento di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul proprio territorio, composto da:
a) il Presidente della Regione;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) l’Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
d) gli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;
e) i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;
f) il presidente dell’Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di cui uno scelto, assicurando il criterio della rotazione, tra i soggetti designati dalle Università private;
h) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale designati dall’Osservatorio regionale sull’associazionismo, di cui alla
i) due rappresentanti delle associazioni di volontariato designati dall’Osservatorio regionale sul volontariato, di cui alla
l) undici rappresentanti delle imprese, di cui quattro rappresentanti dell’agricoltura e della pesca, quattro rappresentanti dell’industria e dei servizi, due rappresentanti del commercio e del turismo, un rappresentante dello spettacolo, designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1. Federlazio — Federazione piccole e medie industrie del Lazio;
2. Confindustria — Federazione dell’industria del Lazio;
3. CISPEL;
4. URCEL — Unione Regionale Costruttori Edili del Lazio;
5. CIA — Confederazione italiana agricoltori;
6. Federazione Generale dell’Agricoltura italiana;
7. Coldiretti;
8. Confagricoltura;
9. Confesercenti;
10. Confcommercio;
11. AGIS — Associazione generale italiana dello spettacolo;
m) cinque rappresentanti degli artigiani designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1) Confartigianato;
2) CASA Confederazione Autonomie Sindacati Italiani;
3) CNA — Confederazione Nazionale Artigianato;
4) CLAAI — Confederazione delle libere associazioni artigiane italica;
5) ACAI — Associazione Cristiana Artigiani Italiani;
n) otto rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni sindacali:
1) UGL;
2) CISL;
3) UIL;
4) CGIL;
5) CISAL;
6) CONFSAL;
7) CIDA — Confederazione Italiana dirigenti d’Azienda;
8) CIU — Confederazione italiana unionquadri;
o) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;
2) AGCI — Associazione generale cooperative italiane;
3) Confcooperative — unione regionale del Lazio;
2. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
3. Il CREL, nella sua interezza, è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.
4. Per rendere più snella ed efficace la propria attività, il CREL si articola in sezioni tenendo conto delle varie rappresentanze in esso presenti e in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle sezioni sono presiedute dagli assessori o dai presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Il CREL si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da
dipendenti regionali e da esperti esterni, avente il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute del CREL stesso.
6. Il CREL contribuisce, con valutazioni e osservazioni, all’elaborazione della legislazione regionale che comporta indirizzi di politica economica e sociale nonché formula pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale, su richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e territoriale e per l’attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.
7. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono la formulazione di pareri o proposte sono inviati all’organismo stesso prima dell’adozione definitiva.
8. Il CREL si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’organo regionale richiedente. Nel caso in cui il CREL non si esprima entro tale termine, l’organo regionale procede comunque.
9. Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento, la sua articolazione in sezioni e i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art.22 bis. (Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione).
1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI avviene, di norma nell’ambito degli organismi generali istituiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. A tal fine, i regolamenti dei suddetti organismi, prevedono, ove necessario, un’articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie. Di tale articolazione viene data tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.
2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all’esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.
3. Fino all’istituzione del Consiglio delle autonomie locali previsto dall’articolo 123, quarto comma, della Costituzione, qualora l’esame di uno stesso atto regionale rientri nelle competenze di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20 e 21, tali organismi provvedono all’esame in sede unificata.”.
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla costituzione del CREL entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Dalla data della prima costituzione del CREL si considera sciolto il Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali costituito ai sensi dell’articolo 22 della
[1] Legge abrogata dall’art. 10 della