Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 20/01/1999 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 4). |
Art. 3. (Esercizio delle funzioni conferite). |
Art. 4. (Abrogazione). |
§ 2.4.34 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 4.
Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5. [1]
(B.U. 10 febbraio 1999, n. 4 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Oggetto).
1. In attesa dell'emanazione della legge regionale di riordino della materia forestale ed al fine di consentire l'utilizzo e la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, la Regione approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono valide per tutto il territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
Art. 2. (Modificazioni alla
1. [2].
2. [3].
Art. 3. (Esercizio delle funzioni conferite).
1. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni rispettivamente dagli articolo 17, comma 1 lettera i) e 34, comma 1 della
Art. 4. (Abrogazione).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della
ALLEGATO A
"Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale
valide per tutto il territorio della Regione Lazio"
TITOLO I
NORME PER LA DIFESA E VALORIZZAZIONE DEI BOSCHI
CAPO I
Articolo 1. Ambito di applicazione.
Le presenti prescrizioni, redatte ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d. 3267/23 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ubicati nel territorio della Regione Lazio.
Scopo delle presenti prescrizioni è la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, intesa come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi.
Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi; pertanto le stesse vengono assimilate, agli effetti di legge, a tagli colturali.
Articolo 2. Sanzioni.
Per le violazioni alle presenti prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative previste nei successivi articoli, con i quali sarà determinata inoltre la gravità dei danni cagionati al territorio e al patrimonio boschivo.
Gli agenti preposti all'accertamento delle violazioni trasmettono i relativi verbali all'Ente titolare delle funzioni di irrogazione della sanzione, e per conoscenza all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Gli agenti preposti all'accertamento delle violazioni provvedono a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate sulla base della tabella "A" allegata; i valori di tale tabella sono aggiornati ogni 3 anni dalla Giunta regionale.
In tale occasione la Giunta regionale aggiornerà altresì i valori relativi alle sanzioni contenute nelle presenti prescrizioni.
Le sanzioni sono irrogate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
VINCOLI PER LA CONVERSIONE E MUTAZIONE DEI BOSCHI
Articolo 3. Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei
cedui composti in cedui semplici.
E' vietata, senza l'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.
E' pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
Nei castagneti, oltre alle norme previste dalle presenti prescrizioni, si devono osservare anche quelle stabilite dal r.d.l. 18-6-1931 n. 973.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 4. Sradicamento di piante e ceppaie.
Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti, le piantagioni di origine artificiale per la produzione del legno e i castagneti da frutto in conformità con quanto previsto all'art. 49.
Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengono subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbato
- se l'inerbamento non è spontaneo - oppure rimboschito, con piante della
specie arborea sradicata, e/o idonee, entro il termine di un anno e
provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.
Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dagli effetti del dissesto dei versanti, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Regione.
Per ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione al comma precedente si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000, fatta salva la valutazione del danno ai sensi dell'art. 26 r.d. 3267/23.
Articolo 5. Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.
Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio od estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l'autorizzazione indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere.
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni determina le modalità dei lavori da eseguire ed i tempi entro i quali questi devono essere compiuti. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito o fidejussione, intestato al proprietario o al possessore del bosco e vincolato a favore dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni stesso per provvedere al reimpianto del bosco.
Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.
TAGLIO ED ALLESTIMENTO DEI
PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI
Articolo 6. Tagli: estensione.
Sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni per le fustaie coetanee e nei precedenti 2 anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area superiore a:
2,5 ha per le fustaie coetanee a taglio raso,
5 ha per le fustaie coetanee a tagli successivi,
20 ha per i cedui di castagno,
10 ha per i cedui di altre specie.
Nessun limite esiste per i boschi situati su terreni con pendenza media inferiore al 3%.
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni autorizza, su motivata richiesta, tagliate su superfici maggiori, sulla base del progetto di taglio di cui agli artt. 39 e 51.
Per i boschi degli enti pubblici vale comunque il limite indicato all'art. 36 del presente regolamento.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 125.000 per ogni 500mq o frazione di superficie utilizzata oltre la superficie consentita.
Si applica altresì una sanzione commisurata al valore del materiale utilizzato oltre la superficie consentita.
Articolo 7. Tagli: periodo in cui sono consentiti.
1) In qualsiasi stagione dell'anno sono consentiti:
- il taglio dei boschi d'alto fusto;
- le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all'art. 41 del presente regolamento nei boschi d'alto fusto;
- i tagli per la conversione dei cedui all'alto fusto.
2) Per i boschi cedui il periodo dei tagli è regolato come segue:
- cedui puri e misti a prevalenza di faggio: 1 ottobre - 30 aprile
- cedui puri e misti di leccio, macchia mediterranea, eucalipto: 1 novembre - 31 marzo
- cedui di tutte le altre specie: 15 ottobre - 15 aprile.
Qualora ricorrano circostanze speciali, dovute a particolari andamenti climatici stagionali, la Regione può autorizzare l'anticipo del periodo di taglio per un periodo massimo di 15 giorni e/o la proroga per un periodo massimo di giorni 30.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 r.d. 3267/23 commisurando l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato.
Articolo 8. Modalità dei tagli.
Nei cedui il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta il più vicino possibile al terreno.
Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo "scosciamento" delle ceppaie, limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica. Per le altre specie occorre l'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Nelle fustaie il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta (neve e massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.
Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso di paranchi.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni 10 piante o ceppaie mal tagliate.
Articolo 9. Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali.
I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi sono, a cura dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, descritti in apposito elenco periodicamente aggiornato, notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.
In tali boschi ed in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o sui crinali apicali, entro 100 m, misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco o della linea di displuvi, può praticarsi soltanto il taglio saltuario se fustaie e il taglio a sterzo se cedui.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq. o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 10. Potatura e demaschiatura.
La potatura e la spalcatura dei rami vivi può praticarsi solo dal 1 novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose e per tutto l'anno per le conifere resinose: tali operazioni devono essere limitate al terzo inferiore della profondità della chioma verde.
Il taglio deve essere netto rasente il tronco senza danneggiare la corteccia.
Solo per ragioni fitosanitarie e prevenzione dagli incendi sono consentite potature e spalcature in ogni periodo dell'anno.
La potatura dei rami secchi può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno e a qualsiasi altezza; è obbligatoria nei popolamenti arborei che ospitano aree attrezzate; il materiale di risulta deve essere trattato in conformità all'art. 11.
Per ogni cinque piante o frazione mal potate in violazione ai commi precedenti, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.
La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla Legge 18.7.1965 n. 759.
Articolo 11. Allestimento e sgombero delle tagliate.
L'allestimento dei prodotti del taglio deve essere completato nel tempo più breve possibile e lo sgombero dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal taglio e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.
Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o, almeno, concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito, per il taglio di cui all'art. 7.
I residui della lavorazione, sia delle fustaie sia dei cedui, possono essere lasciati sparsi sul letto di caduta ridotti a dimensioni non superiori 1 m o concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo sempre cura di evitare cumuli che superino i 150 cm di altezza.
Ai fine della prevenzione dagli incendi nelle superfici a rischio è obbligatorio rimuovere dalla tagliata tutti i residui di lavorazione.
Nelle zone meno a rischio è comunque obbligatorio non rilasciare nessun residuo di lavorazione nelle strisce laterali alla viabilità e alle fasce antincendio per una larghezza non inferiore a 15 m.
Parimenti è obbligatorio rimuovere ed allontanare i residui di lavorazione da alvei di corsi d'acqua, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio.
Il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari deve essere bruciato in spazi aperti idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni.
Per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato in violazione ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.
Articolo 12. Esbosco dei prodotti.
Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.
Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal letto di caduta alla strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che, all'uopo, dovesse imporre l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico- forestale ed il trascinamento a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti; l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, su domanda dell'interessato, può rilasciare, in via eccezionale, volta per volta, specifico nulla osta, sentito il parere della proprietà interessata.
Il transito dei trattori in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo, alle ceppaie o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposte dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.) che si accertassero anche nel corso dei lavori.
Nella fase di concentramento a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio provochi danni al terreno devono essere usati appositi scudi di protezione mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra.
La manutenzione ed il ripristino, che non comportino variazioni di tracciato o allargamenti, di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere o sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di fili a sbalzo possono essere effettuati previa comunicazione all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio, il quale può vietare l'uso del condotto e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.
L'apertura e l'allargamento nonché la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione o, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei Piani economici vigenti.
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.
Analogamente, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco e di mutamento di destinazione d'uso del suolo.
Articolo 13. Gru a cavo.
L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, sulla base di un progetto di utilizzazione e il tracciato della linea.
L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.
Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare, inoltre, l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, qualora reperibile, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.
Qualora le linee superassero l'altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di pallone o di bandiere colorate.
Copia dell'autorizzazione del Sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, al Coordinamento provinciale del C.F.S., al Comando della regione aerea ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.
Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 5-6 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma inferiore a 70 m.
E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri dovranno essere apposti in luoghi ben visibili cartelli monitori.
La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è curata dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale potrà rivalersi sull'utilizzatore richiedente per le spese sostenute.
In caso di violazione delle norme di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.
Articolo 14. Carbonizzazione.
E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.
Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno.
In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.
Le aree preesistenti o di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o con palizzate.
Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI
PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI
Articolo 15. Preparazione carbonella.
La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante e alla ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo di massima pericolosità disciplinato per legge.
Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.
Per le violazioni ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 14.
Articolo 16. Comunicazione per l'esercizio della resinazione.
I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono darne comunicazione all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono, inoltre, precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.
Articolo 17. Sistemi di resinazione - resinazione a vita e a morte.
La resinazione è consentita con qualsiasi sistema, purché siano rispettati i limiti sottoindicati.
Per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm e profonda 1 cm; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm nel primo e secondo anno, e i 70 cm negli anni successivi; comunque, tutte le incisioni suddette non devono superare 3,50 m di altezza della pianta.
Per la resinazione con raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di 2,40 m dal suolo.
Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.
La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano a 1,30 m da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:
- 30 cm per il pino laricio, silvestre e domestico;
- 24 cm per il pino nero, marittimo e d'Aleppo.
La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere a taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.
Per ogni pianta danneggiata in violazione alle norme di cui ai precedenti commi si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 18. Infrazioni alle norme della resinazione.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del R.D. 3267/23.
Articolo 19. Raccolta dello strame nei boschi.
La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita, esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola, soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50%.
In ogni caso, la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.
In aree limitate, ove vi siano accumoli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.
Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo dopo 10 anni.
E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.
Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 20. Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi.
La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere sempre tagliato, senza però arrecare danno alle piantine del bosco frammiste ad esso.
Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 21. Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi.
L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa comunicazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni che, peraltro, può disciplinarla o inibirla, entro 30 giorni.
Decorso detto termine, senza che l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.
Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 22. Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi.
La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarla altrimenti.
La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione (piano di coltura e conservazione) e con il rispetto delle normative di cui alla
Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 23. Alberi di Natale.
Le piante, rami, o cimali, destinati al commercio degli alberi di Natale, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati dall'Autorità forestale, allo scopo di renderne certa la provenienza da tagli o sfolli legittimi.
Per ogni albero di Natale non munito di permesso o contrassegno in violazione al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
PASCOLO NEI BOSCHI
Articolo 24. Chiusura e apertura del pascolo nei boschi.
In applicazione dell'articolo 9 del
1. nei boschi coetanei, fustaie e cedui, è vietato il pascolo:
- del bestiame ovino e suino prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 2 m;
- del bestiame bovino ed equino prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 m.;
2. nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;
3. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi, il pascolo è vietato per 10 anni, trascorsi i quali è regolato in conformità al precedente comma n. 1;
4. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati da altre cause, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente comma n. 1;
5. nei boschi di nuova formazione, il pascolo può essere svolto solo in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/23.
In assenza di tale piano di coltura e conservazione il pascolo è regolato in conformità al precedente comma 1.
Qualora l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni ne ravvisi la necessità può vietare il pascolo in specifiche aree.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato oltre a quella prevista dalla normativa vigente per i danni causati al bosco.
Articolo 25. Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.
Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.
Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.
Le violazioni alla prescrizione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 26. Pascolo delle capre.
In applicazione dell'articolo 9 del R.D.L. 3267/23, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:
1. esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive;
2. l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo predetto, escludendo, in ogni caso, i boschi di cui all'art. 9 del presente regolamento ed in boschi in rinnovazione;
3. nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
4. colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo ed il periodo di esercizio.
Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 per ogni capo pascolato.
Articolo 27. Personale addetto alla custodia del bestiame.
La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni di cui abbiano la piena disponibilità ad uso pascolo.
Per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 28. Infrazioni ai divieti di pascolo.
In caso di sequestro del bestiame il proprietario è tenuto a rifondere le spese di mantenimento e custodia del bestiame.
TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO
E DA ALTRE AVVERSITA' METEORICHE
Articolo 29. Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.
E' vietato, a chiunque, di accendere il fuoco all'aperto nei boschi o a distanza minore di 100 m dai medesimi; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della
E' consentita l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio.
Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere comunque sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della
E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.
L'abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie, della vegetazione erbacea infestante, di residui vegetali (come quelli derivanti dalla potatura degli olivi) può essere effettuato secondo la normativa vigente. Per bruciare i residui vegetali su terreni a distanza inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente si può richiedere annualmente autorizzazione all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni; tuttavia si potrà eseguire l'abbruciamento soltanto in giorni specificatamente indicati dalla Regione.
Quando la distanza dai boschi è superiore a quella prevista dalla normativa vigente, l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali è consentito purché il terreno, su cui si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco. Comunque, non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.
In occasione di eventi di interesse sociale è consentito previa autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
In caso di violazione delle prescrizioni ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
Qualora si ravvisino anche gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità giudiziaria.
Articolo 30. Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche.
Nell'interno dei boschi o a meno di 200 m da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.
Articolo 31. Modalità per la repressione degli incendi.
Chiunque scopra un incendio boschivo, principio di incendio, anche in aree esterne al bosco che costituisca minaccia per un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Articolo 32. Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.
Le persone che, ai sensi della normativa vigente sono precettate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto, munite degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, flabelli ecc.) ed agire con la maggiore attività.
Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.
Articolo 33. Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre
avversità meteoriche.
Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 10 anni, trascorso tale periodo, il pascolo sarà consentito se si saranno ricostituite le condizioni di cui all'art. 24; in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali e, comunque, gravati di uso civico di legname, è pure, proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.
Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire al più presto possibile, e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.
Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita la asportazione del materiale danneggiato ed il taglio delle piante abbattute e delle parti di piante piegate o stroncate tranne che diversamente disciplinato dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Per ogni 1.000 mq o frazione di terreno non sottoposto a ceduazione o sgomberato ai sensi dei commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000.
TUTELA FITOPATOLOGICA
Articolo 34. Norme per i boschi affetti da malattie - Lotta antiparassitaria.
Quando in un bosco si sviluppa un'invasione di insetti o un'epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, perché a loro volta ne informino, immediatamente la Regione.
Il proprietario o possessore del bosco è obbligato ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni, emanate dalla Regione.
Allo scopo di difendere e di preservare i boschi dalle invasioni di insetti e di crittogame, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può ordinare, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante, lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.
Per i castagneti l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può disporre:
a) il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione, se invasi dal cancro della corteccia e dal mal dell'inchiostro;
b) la raccolta di tutti i frutti e la loro distruzione in caso di infestazioni di insetti.
Allo scopo di preservare i boschi dalle invasione di parassiti è vietato distruggere o danneggiare le popolazioni e i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. E' vietata anche la raccolta dello strame nei nidi spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi.
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre a quanto eventualmente previsto dal codice penale.
RICOSTITUZIONE BOSCHIVA
Articolo 35. Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.
Quando in seguito ad incendio ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto a formulare proposta di ricostituzione corredata da progetto redatto da tecnici agro- forestali abilitati da sottoporre all'approvazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni per ottenere la ricostituzione del bosco.
PIANI DI COLTURA E PROGETTI
DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI
Articolo 36. Progetti di utilizzazione dei boschi degli enti pubblici o morali.
Le proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici sono gestite attraverso un piano di assestamento o piano economico approvato dalla Giunta regionale, che sostituisce a tutti gli effetti di legge le prescrizioni di massima per le superfici interessate dal piano stesso.
Fino a quando il primo piano di assestamento della proprietà di un ente pubblico non sia stato approvato ogni utilizzazione boschiva deve ricevere specifico nulla osta da parte dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio.
Le prescrizioni contenute nei piani di assestamento approvati dalla Giunta regionale, integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme delle presenti prescrizioni.
Quando, in mancanza di piano economico, si debba provvedere mediante un progetto di utilizzazione lo stesso è parificato a ogni effetto alle prescrizioni di massima.
Il progetto deve:
a) essere approvato dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni;
b) essere redatto da tecnici agro-forestali abilitati;
c) uniformarsi alle prescrizioni stesse, ma può contenere prescrizioni più restrittive;
d) contenere gli elementi indicati all'art. 39 e/o 51;
e) tenere conto dei criteri che sono alla base dei piani economici relativamente alla definizione di ripresa; in particolare non potranno essere utilizzati nella stessa stagione silvana soprassuoli di estensione superiore ad 1/n della superficie boscata complessiva di ciascuna classe di governo, essendo "n" il turno minimo indicato dalle presenti prescrizioni. Nei cedui a sterzo "n" sta per ampiezza del periodo di curazione.
e bis) gli enti pubblici o morali, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare progetti di taglio per l'utilizzazione di superfici boscate superiori ad 1/n, ma comunque non eccedenti sia come tagliata sia come annualità, i limiti stabiliti dall'articolo 6 [4].
Per i boschi di piccole dimensioni il piano di assestamento può prevedere un numero di annualità diverso da "n" [5].
Al progetto dovrà essere allegata una relazione sullo stato dei fondi provenienti dai precedenti tagli straordinari eseguiti a carico del patrimonio boschivo dell'Ente proprietario e sull'impiego degli stessi.
L'Ente pubblico è comunque vincolato ad accantonare su capitoli di bilancio, vincolati e indisponibili, dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, una quota degli introiti derivanti dal taglio in progetto, pari ad almeno il 20%. Tale accantonamento deve essere immediatamente comunicato all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Articolo 37. Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.
I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi, ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dell'Ente pubblico, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/23 redatto da tecnici agro-forestali abilitati. Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; quest'ultimo continua ad essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.
Articolo 38. Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati.
I privati proprietari possono chiedere all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni l'approvazione di un piano di coltura o piano economico redatto da tecnici agro-forestali abilitati per il governo ed il trattamento dei boschi di loro proprietà.
Il piano così approvato diviene esecutivo, anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e da eventuali piani di coltura e conservazione, e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso.
Il piano economico assume l'efficacia delle Prescrizioni di massima.
CAPO II
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO
Articolo 39. Norme generali.
Per tagli di utilizzazione nelle fustaie il proprietario deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata di un progetto di taglio che contenga:
1) relazione;
2) conformità con la pianificazione territoriale vigente;
3) indicazione su cartografia catastale e su carta tecnica 1:10.000 o in assenza di questa su carta topografica;
4) area dell'appezzamento o degli appezzamenti da utilizzare, e riferimenti catastali;
5) indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendrometrici (età e/o provvigione), grado di copertura, condizioni dei popolamenti circostanti;
6) dati tecnici dell'utilizzazione:
a) criteri che si vuole seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione;
b) piedilista di martellata;
c) massa legnosa dell'utilizzazione;
d) provvigione residua;
e) modalità di esbosco.
7) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva.
Tutte le piante di cui è previsto il taglio dovranno essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico abilitato. Nei tagli a raso si potrà limitare la contrassegnatura alle sole piante sul perimetro.
Trascorso il periodo di sessanta giorni dalla data di arrivo della comunicazione contenente il progetto di taglio, senza che l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni abbia espresso le proprie determinazioni al riguardo, il taglio può essere eseguito.
Articolo 40. Soprassuoli transitori.
Nei soprassuoli transitori derivati da conversioni da ceduo a fustaia si applicano le norme relative alle fustaie.
Articolo 41. Fustaie coetanee: tagli intercalari.
Nelle fustaie coetanee o prevalentemente tali, sia trattate a raso, sia con tagli successivi, sono consentiti, nei limiti delle esigenze colturali e nel rispetto degli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento:
- gli interventi sanitari per asportazione di piante danneggiate e deperienti;
- gli sfolli e i diradamenti purché, dopo il taglio, le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate, mediamente, di non oltre:
- 1 m per le specie a temperamento sciafilo,
- 1,5 m per le altre specie.
Qualora a detti tagli si dovesse dare una maggiore intensità, come anche per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, è prescritta la preventiva autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 42. Fustaie coetanee trattate "a raso": tagli definitivi - Rinnovazione artificiale obbligatoria.
Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dell'estensione massima indicata nell'art. 6, dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 45 e secondo le modalità indicate all'art. 39.
Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso devono essere sgombrati. Qualora a distanza di due anni dal taglio, risulti in essi assente o carente la rinnovazione naturale devono essere rimboschiti.
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito o fidejussione, intestato al proprietario o al possessore del bosco e vincolato a favore dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni stesso per provvedere alla rinnovazione artificiale.
Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 43. Fustaie coetanee a "tagli successivi": tagli di sementazione.
Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire non prima dell'età del turno deve, comunque, risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha:
- per i boschi di faggio 180 m3
- per i boschi di quercia 140 m3
- per i boschi di conifere 150 m3.
Ove la provvigione scenda al di sotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Articolo 44. Fustaie coetanee a "tagli successivi": tagli secondari e di sgombero.
Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa si sia affrancata.
Dopo 10 anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione si potrà procedere al primo taglio secondario dal quale dovrà essere rilasciata una provvigione legnosa non inferiore alla metà di quella presente. In caso di rinnovazione assente o carente si dovrà procedere, entro i successivi 10 anni, alla rinnovazione artificiale nelle aree prive di vegetazione arborea.
Dopo 10 anni, dall'ultimo taglio secondario, qualora la rinnovazione naturale risulti ancora carente, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.
Sia per i tagli secondari, che per quelli di sgombero, è prescritta la comunicazione di cui all'art. 39 e la mancanza di essa è punita con la stessa sanzione amministrativa.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 45. Turni minimi per fustaie.
Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:
- fustaie di faggio sopra 1200 m s.l.m. anni 110;
- fustaie di faggio sotto 1200 m s.l.m. anni 90;
- fustaie di querce anni 90;
- fustaie di castagno anni 60;
- fustaie di douglasia anni 50;
- fustaie di altre conifere anni 70.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 46. Fustaie disetanee: Taglio saltuario o a scelta.
Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto:
- per i boschi di faggio di 210 m3;
- per i boschi di specie quercine di 170 m3.
La massa utilizzata non deve comunque superare il 25% della massa presente.
Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso, salvo quanto è disposto nei precedenti artt. 33 e 34.
E' prescritta la comunicazione di taglio di cui all'art. 39.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 47. Fustaie articolate: tagli.
I boschi con soprassuolo non decisamente coetaneo ne disetaneo, verranno considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diversa determinazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni a richiesta del proprietario.
Anche per essi è prescritta la comunicazione di taglio di cui all'art. 39.
Articolo 48. Fustaie di castagno.
Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni contenute nel
Articolo 49. Castagneti da frutto.
Nei castagneti da frutto coltivati sono permessi:
- l'esecuzione di innesti;
- le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo di cui agli art. 7 e 10;
- la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;
- l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
- il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni.
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio può dettare le norme più restrittive ove se ne ravvisi l'opportunità.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 50. Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto.
In base ai propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli Enti delegati autorizzano, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili che tenga in attenta considerazione gli aspetti fitopatologici.
Sono permessi i seguenti interventi:
a) recupero di castagneti da frutto abbandonati, attraverso:
a1) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse da castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;
a2) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti ai precedenti artt. 7 e 10;
a3) eliminazione dei castagneti irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;
a4) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui ai precedenti punti a1) e a3), al fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;
a5) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 29 e segg.);
a6) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso;
b) "conversione" di cedui (castanili) in castagneti da frutto attraverso:
b1) taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 7, su superfici inferiori a 5000 m²; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);
b2) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;
b3) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, inosservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 29 e segg.);
b4) eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
b5) ripristino di un "sesto di impianto" più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero;
b6) selezione e innesto delle piante nete da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;
b7) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari (riscoppio) durante tutto l'anno;
b8) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 7 e 10, e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l'anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.
CAPO III
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI
Articolo 51. Norme generali.
1. Per tagli di utilizzazione nei cedui il proprietario deve darne comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata di un progetto di taglio che contenga:
1) relazione;
2) conformità con la pianificazione territoriale vigente;
3) indicazione su cartografia catastale e su carta tecnica 1:10.000 o in assenza di questa su carta topografica 1:25.000;
4) area dell'appezzamento o degli appezzamenti da utilizzare, e riferimenti catastali;
5) indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma trattamento in atto, età, grado di copertura, condizioni dei popolamenti circostanti;
6) dati tecnici dell'utilizzazione:
a) piedilista di martellata delle matricine di età superiore a due turni [6];
b) stima orientativa della massa legnosa dell'utilizzazione;
c) modalità di esbosco;
7) forma di trattamento che si prevede di adottare in prospettiva.
3. Tutte le matricine di età superiore a due turni di cui è previsto il taglio dovranno essere contrassegnate con martello forestale con sigla del tecnico abilitato [7].
4. Qualora il taglio interessi una superficie inferiore a 3 ettari la comunicazione può non essere corredata dal suddetto progetto di taglio.[8].
A) Cedui semplici
Articolo 52. Cedui semplici - riserve di matricine.
Il numero di matricine da riservare deve essere almeno il seguente per ogni ettaro di superficie:
- n. 30 per il castagno;
- n. 90 per il faggio di cui 1/3 di età doppia del turno;
- n. 60 per le altre specie di cui 1/3 di età doppia del turno.
Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite, possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi in modo particolare quest'ultimo per il castagno, a seconda che possano o no resistere all'isolamento con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.
Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e soltanto contemporaneamente al ceduo.
Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo su proposta progettuale del tecnico agro-forestale abilitato.
Le piante di conifere eventualmente presenti nei cedui vanno inserite nel computo delle matricine, se sono di dimensioni equivalenti a queste.
Se sono di età superiore o eguale ai turni minimi indicati all'art. 45, possono essere utilizzate, soltanto in concomitanza con il taglio del ceduo.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 53. Cedui senza matricine.
Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo selvatico, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.
Articolo 54. Turno dei cedui.
Per i boschi cedui puri o misti con specie nettamente prevalenti il turno dei tagli non può essere inferiore:
- per il faggio ad anni 25;
- per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 16;
- per il leccio e la macchia mediterranea ad anni 20;
- per il castagno ad anni 12;
- per la robinia ad anni 12;
- per l'ontano, nocciolo selvatico e salice ad anni 10;
- per gli eucalitti ad anni 10.
Per i cedui misti sono da osservare i turni della specie predominante in termini di area basimetrica.
Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 125.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.
Articolo 55. Cedui a sterzo.
Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età di anni 24.
Articolo 56. Norme transitorie per allungamento dei turni cedui.
Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai due articoli precedenti, il primo taglio, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.
Articolo 57. Utilizzazione dei cedui di età elevata.
Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore:
- per il faggio ad 1,5
- per le querce caducifoglie ad 1,5
- per il carpino nero a 2
- per il leccio e la macchia mediterranea a 2
- per il castagno a 2,5
- per l'ontano, nocciolo selvatico, salice a 3
- per la robinia a 3
volte il turno minimo stabilito dalle presenti prescrizioni, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni per la utilizzazione che riporti il ceduo alla gestione ordinaria.
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni potrà consentire il taglio e ripristino a ceduo semplice oppure prescrivere la trasformazione a ceduo composto o la conversione all'alto fusto, previa istruttoria tecnica, sulla base di verificati parametri ecologico- stazionali ed in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti.
Alla stessa norma sono soggetti i cedui a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 36 anni.
In questi casi l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio dovrà fornire adeguate prescrizioni e procedere all'eventuale individuazione delle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco.
Articolo 58. Sfolli e/o diradamenti e taglio della frasca.
Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli e/o i diradamenti in qualsiasi stagione previa comunicazione scritta all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
Nei boschi cedui è di norma vietata la capitozzatura.
E' altresì ammesso il taglio della frasca soltanto nel terzo inferiore dello sviluppo della chioma.
Articolo 59. Scortecciamento dei polloni da corteccia.
La pratica dello scortecciamento è vietata.
Articolo 60. Operazioni colturali nei boschi cedui.
Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui deve essere effettuata la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.
B) Cedui composti
Articolo 61. Cedui composti.
Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.
Il numero delle matricine di riserva deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro di cui ottanta dell'età del turno dei cedui e sessanta ripartite tra le classi di età multiple del turno [9]
Articolo 62. Piante a capitozza o a sgamollo.
La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita su piante e filari.
Sulle piante governate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.
L'epoca dei tagli sulle piante governate a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie. E' tuttavia tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esauste.
In ogni caso, per l'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo, occorre l'autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
TITOLO II
NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTIVI
Articolo 63. Eliminazione di arbusti.
Le aree arbustate, cespugliate, e a macchia, costituite in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio, possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'art. 35.
Chiunque intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve, 30 giorni prima, darne comunicazione, indicando la data dell'inizio dei lavori e gli scopi dell'operazione, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio che potrà prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori o anche vietarli.
Sono in generale ammessi i seguenti scopi:
a) per facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;
b) per favorire lo sviluppo di detta rinnovazione naturale;
c) per procedere al rimboschimento dell'area;
d) per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;
e) per il recupero di aree pascolive;
f) per il recupero di aree agricole;
g) per creare fasce antincendio;
h) per ricerca sperimentale.
Relativamente ai punti c) ed e) l'eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento o all'inerbimento del terreno.
Per gli scopi suelencati è consentito, anche senza comunicazione, eliminare, limitatamente allo stretto necessario, rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno.
Nei terreni mobili o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.
Nelle aree arbustate, cespugliate, e a macchia danneggiate da incendio, l'esercizio del pascolo è vietato per 10 anni.
In caso di violazione alle norme dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 mq o frazione di terreno non inerbito o rimboschito.
TITOLO III
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
Articolo 64. Modalità del pascolo.
Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, si osservano le seguenti disposizioni:
1) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;
2) salva espressa autorizzazione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 m s.l.m., può esercitarsi solo dal 1 marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 m, dal 15 maggio al 15 ottobre;
3) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contermine e i terreni, anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende;
4) fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dall'art. 27 del presente regolamento;
5) i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'art. 135 del
6) resta in facoltà dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 10 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando, caso per caso, il carico massimo di bestiame.
Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 400.000, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.
Articolo 65. Pascoli deteriorati.
Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni.
In caso di inosservanza delle norme prescritte si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni 1.000 mq pascolati.
Articolo 66. Miglioramento dei pascoli.
Nei pascoli i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti ecc., sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.
In nessun caso è consentita la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, salvo specifica prescrizione dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni o della Regione.
La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione stessa, può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.
Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.
Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).
Per interventi superiori ai 5 ha è necessaria la presentazione di idoneo progetto redatto da tecnico agro-forestale abilitato.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000.
TITOLO IV
NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI
Articolo 67. Norme generali.
Nei terreni saldi ex coltivi dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.
Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione per i territori di specifica competenza; gli Enti delegati dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.
Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.
Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 300.000 per ogni 100 mq o frazione, e la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni m3 di terreno movimentato o scavato.
Articolo 68. Movimento dei terreni per l'impianto di nuovi boschi.
I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che - senza dissodare andantemente il terreno - si eseguano a buche, a piazzole o a gradoni.
Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, ma devono essere eseguiti in conformità di un progetto redatto da un tecnico abilitato.
TITOLO V
Articolo 69. Lavorazione del terreno.
Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non è sufficiente a evitare i danni previsti dall'art. 1 del
L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni notifica il termine, entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.
Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola delle opere di sistemazione.
Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 75.000 oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di mutamento di destinazione d'uso dei terreni vincolati.
Articolo 70. Sgombero delle acque.
Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc. debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
TITOLO VI
NORME CIRCA LE CAVE, MINIERE E MOVIMENTI
DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA
TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI,
DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI
Articolo 71. Ghiaia, sabbia, sassi.
E' consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.
Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.
La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.
Articolo 72. Cave e miniere.
Ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'art. 19 della lettera A, punto m e lettere C e D, del regolamento forestale di cui al
Questo permesso non esonera il concessionario di procurarsi le altre eventuali licenze e gli altri permessi, in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere.
Il permesso, rilasciato dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori, che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.
Articolo 73. Altri movimenti di terreno.
Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, deve essere comunicato all'ente destinatario del conferimento delle funzioni almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori.
Tabella
(Omissis)
INDICE ALLEGATO
TITOLO I
NORME PER LA DIFESA E VALORIZZAZIONE DEI BOSCHI
CAPO I
NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Sanzioni
VINCOLI PER LA CONVERSIONE E MUTAZIONE DEI BOSCHI
Articolo 3 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti e dei cedui composti in cedui semplici
Articolo 4 - Sradicamento di piante e ceppaie
Articolo 5 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie
TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI
Articolo 6 - Tagli: estensione
Articolo 7 - Tagli: periodo in cui sono consentiti
Articolo 8 - Modalità dei tagli
Articolo 9 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali Articolo 10 - Potatura e demaschiatura
Articolo 11 - Allestimento e sgombero delle tagliate
Articolo 12 - Esbosco dei prodotti
Articolo 13 - Gru a cavo
Articolo 14 - Carbonizzazione
ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI
Articolo 15 - Preparazione carbonella
Articolo 16 - Comunicazione per l'esercizio della resinazione
Articolo 17 - Sistemi di resinazione - resinazione a vita e a morte Articolo 18 - Infrazioni alle norme della resinazione
Articolo 19 - Raccolta dello strame
Articolo 20 - Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi
Articolo 21 - Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi Articolo 22 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi Articolo 23 - Alberi di Natale
PASCOLO NEI BOSCHI
Articolo 24 - Chiusura e apertura del pascolo dei boschi
Articolo 25 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali
Articolo 26 - Pascolo delle capre
Articolo 27 - Personale addetto alla custodia del bestiame
Articolo 28 - Infrazioni ai divieti di pascolo
Articolo 29 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi
Articolo 30 - Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche
Articolo 31 - Modalità per la repressione degli incendi
Articolo 32 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi
Articolo 33 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche
TUTELA FITOPATOLOGICA
Articolo 34 - Norme per i boschi affetti da malattie - Lotta antiparassitaria
RICOSTITUZIONE BOSCHIVA
Articolo 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati
PIANI DI COLTURA E PROGETTI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI
Articolo 36 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli enti pubblici o morali
Articolo 37 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati
provenienti da rimboschimento
Articolo 38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati
CAPO II
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO
Articolo 39 - Norme generali
Articolo 40 - Soprassuoli transitori
Articolo 41 - Fustaie coetanee: tagli intercalari
Articolo 42 - Fustaie coetanee trattate "a raso": tagli definitivi -
Rinnovazione artificiale obbligatoria
Articolo 43 - Fustaie coetanee a "tagli successivi": tagli di sementazione
Articolo 44 - Fustaie coetanee a "tagli successivi": tagli secondari e di
sgombero
Articolo 45 - Turni minimi per fustaie
Articolo 46 - Fustaie disetanee: Taglio saltuario o a scelta
Articolo 47 - Fustaie articolate: tagli
Articolo 48 - Fustaie di castagno
Articolo 49 - Castagneti da frutto
Articolo 50 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di
cedui castanili in castagneti da frutto
CAPO III
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI
A) Cedui semplici
Articolo 51 - Norme generali
Articolo 52 - Cedui semplici - riserve di matricine
Articolo 53 - Cedui senza matricine
Articolo 54 - Turno dei cedui
Articolo 55 - Cedui a sterzo
Articolo 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni cedui
Articolo 57 - Utilizzazione dei cedui di età elevata
Articolo 58 - Sfolli e/o diradamenti e taglio della frasca
Articolo 59 - Scortecciamento dei polloni da corteccia
Articolo 60 - Operazioni colturali nei boschi cedui
B) Cedui composti
Articolo 61 - Cedui composti
Articolo 62 - Piante a capitozza o a sgamollo
TITOLO II
NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTIVI
Articolo 63 - Eliminazione di arbusti
TITOLO III
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
Articolo 64 - Modalità del pascolo
Articolo 65 - Pascoli deteriorati
Articolo 66 - Miglioramento dei pascoli
TITOLO IV
NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI
Articolo 67 - Norme generali
Articolo 68 - Movimento dei terreni per l'impianto di nuovi boschi
TITOLO V
Articolo 69 - Lavorazione del terreno
Articolo 70 - Sgombero delle acque
TITOLO VI
NORME CIRCA LE CAVE, MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI
ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E
DEI TERRENI SALDI
Articolo 71 - Ghiaia, sabbia, sassi
Articolo 72 - Cave e miniere
Articolo 73 - Altri movimenti di terreno
[1] Legge abrogata dall’art. 94 della
[2] Aggiunge la lettera h) al comma 1, art. 17 della
[3] Modifica il comma 1, art. 34 della
[4] Lettera aggiunta dall’art. 93 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 68 della
[7] Comma così modificato dall’art. 28 della
[8] Comma già sostituito dall'art. 68 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 68 della