Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.3 organizzazione amministrativa |
Data: | 14/01/2005 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del [...] |
Art. 2. (Ulteriori soggetti beneficiari. Modifica all’articolo 3 della l.r. 15/2001). |
Art. 3. (Finanziamento. Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2001). |
Art. 4. (Nuovo compito dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Modifiche all’articolo 8 della l.r.15/2001). |
Art. 5. (Disposizione finanziaria. Modifica all’articolo 10 della l.r. 15/2001). |
§ 2.3.24 - L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.
Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale).
(B.U. 29 gennaio 2005, n. 3).
Art. 1. (Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della
b) al comma 3 le parole: “e c)” sono sostituite dalle seguenti: “c) e c bis)”.
Art. 2. (Ulteriori soggetti beneficiari. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all’articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della
Art. 3. (Finanziamento. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis).”.
Art. 4. (Nuovo compito dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Modifiche all’articolo 8 della l.r.15/2001).
1. All’articolo 8 della
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. L’Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della
b) al comma 5 le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.
Art. 5. (Disposizione finanziaria. Modifica all’articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “a)” è sostituita dalle seguenti: “a) e c bis)”.
2. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell’importo di euro 50.000,00.
3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell’U.P.B. T22.