§ 2.3.13 - Legge Regionale 21 novembre 1990, n. 84.
Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:21/11/1990
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. La Regione istituisce l'osservatorio della finanza regionale, al fine di rendere la propria attività amministrativa sempre più efficace ed efficiente, in attuazione dei principi di cui [...]
Art. 2.      1. L'osservatorio della finanza promuove attività di studio e di ricerca sulla finanza regionale e delle sue interrelazioni con quella statale e degli enti locali, nonché sulle problematiche [...]
Art. 3.      1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio della finanza regionale per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1.
Art. 4. 
Art. 5.      1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel capitolo di spesa n. 25400 del bilancio regionale, che assume la seguente [...]
Art. 6. 


§ 2.3.13 - Legge Regionale 21 novembre 1990, n. 84.

Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale.

(B.U. 10 dicembre 1990, n. 34.).

 

Art. 1.

     1. La Regione istituisce l'osservatorio della finanza regionale, al fine di rendere la propria attività amministrativa sempre più efficace ed efficiente, in attuazione dei principi di cui all'articolo 44 e seguenti del proprio statuto.

 

     Art. 2.

     1. L'osservatorio della finanza promuove attività di studio e di ricerca sulla finanza regionale e delle sue interrelazioni con quella statale e degli enti locali, nonché sulle problematiche connesse al reperimento e all'impiego delle risorse anche di origine comunitaria.

     2. Svolge in particolare, i seguenti compiti:

     a) analisi finanziaria e di gestione delle entrate e delle uscite, con particolare riguardo all'attuazione delle leggi regionali di spesa ed ai settori di intervento, anche al fine della formulazione di proposte idonee ad accelerare il sistema della spesa regionale;

     b) raccolta ed elaborazione dei dati sui flussi finanziari per aree territoriali;

     c) pubblicazione di un periodico trimestrale sulla finanza regionale;

     d) raccolta dei dati finanziari, creditizi, assicurativi economici e commerciali, diffusi da organismi specializzati, pubblici e privati, al fine di migliorare la conoscenza di base del quadro socio-economico regionale;

     e) attuazione di ogni altra iniziativa e ricerca stabilita da leggi regionali, regolamenti regionali e direttive della Giunta regionale [1].

 

     Art. 3.

     1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio della finanza regionale per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1.

     2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

     a) l'assessore al bilancio, tributi e società finanziare, che lo presiede;

     b) un rappresentante designato dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica);

     c) un rappresentante designato dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.;

     d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) due esperti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori operanti nella Regione;

     f) sei esperti nelle discipline economiche, statistiche e giuridiche;

     g) i dirigenti preposti ai settori dell'osservatorio della finanza regionale di cui al successivo articolo 4, del bilancio, delle finanze e tributi, della ragioneria, della programmazione, del legislativo e dell'informatica [1]a.

     3. Gli esperti, cui alla lettera f), nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio, tributi e società finanziarie, previo parere favorevole della commissione consiliare permanente competente, vengono incaricati per una legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.

     4. Ai componenti del comitato, la cui costituzione è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale, competono i gettoni di presenza ed eventualmente il trattamento economico di missione, di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. I gettoni di presenza non spettano, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, ai componenti di cui alla lettera g) del precedente secondo comma.

     5. Al comitato, nel quadro delle finalità dell'osservatorio della finanza regionale, spetta:

     a) proporre i criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati, e per impostare studi e ricerche sui vari aspetti della finanza regionale;

     b) proporre linee di indagine e criteri interpretativi delle analisi finanziarie;

     c) concorrere ad elaborare proposte al fine di contribuire a qualificare in maniera mirata gli interventi finanziari di competenza regionale sul territorio;

     d) formulare un programma annuale di attività di studio e ricerche;

     e) sovrintendere alla pubblicazione del periodico di cui alla lettera c) del precedente articolo 2.

     6. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese ed ha sede presso il settore di cui al successivo articolo 4, che mette a disposizione del comitato stesso i mezzi necessari per il suo funzionamento.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel capitolo di spesa n. 25400 del bilancio regionale, che assume la seguente denominazione: «Spesa per l'attività dell'osservatorio della finanza regionale, per la pubblicazione del relativo periodico, nonché per la corresponsione dei gettoni di presenza ed eventuale indennità di missione ai relativi componenti».

 

     Art. 6. [2]

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1991, n. 76 (B.U. n. 34 del 10 dicembre 1991).

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.